lunedì 9 marzo 2015

Usucapione di posto auto: la Cassazione ne individua i presupposti Cassazione civile , sez. II, sentenza 16.05.2014 n° 10858

(articolo da www.altalex.it)
Al fine di ottenere, nell’ambito di un condominio, il riconoscimento per usucapione di un diritto reale esclusivo, quale un diritto di servitù di transito e parcheggio, è necessario provare lo ius excludendi nei confronti degli altri condomini e cioè il diritto di escludere gli altri condomini dall'uso dello spazio riservato a parcheggio.
La sentenza in argomento ha per oggetto il riconoscimento per usucapione a favore di una società immobiliare del diritto di servitù di transito e parcheggio esclusivo a carico di determinate aree scoperte del condominio cui fa parte la stessa società.
La Suprema Corte nega tale diritto confermando le precedenti decisioni di merito in quanto il titolo negoziale originario risalente al 1970 non conteneva alcuna indicazione dell'esclusività del parcheggio rispetto a tutti gli altri condomini ed inoltre il comportamento successivo delle parti nonché lo stato dei luoghi, come descritto nella C.T.U., non lasciava individuare un comportamento dei contraenti, successivo al contratto, idoneo a ravvisare l'esclusività del parcheggio su determinate zone. La stessa cartellonistica e la segnaletica orizzontale non denunciavano affatto l'esclusività dei posti macchina, in difetto di un dispositivo meccanico o umano che impedisse il parcheggio agli altri condomini. Lo stesso acquisto per usucapione di un simile diritto non è ravvisabile poiché non risulta provato "lo ius excludendi nei confronti degli altri condomini che poteva essere evidenziato solo da presidi umani o meccanici ben più incisivi delle righe per terra e dei cartelli o dei cortesi inviti del portiere".
Come correttamente sostiene la Suprema Corte l'acquisto per usucapione, in favore della società appellante, del diritto di parcheggio esclusivo è stato negato evidenziando, sulla base della valutazione di elementi in fatto, delle prove testimoniale e dell'esito della C.T.U., che la società stessa non aveva provato il diritto di escludere gli altri condomini dall'uso dello spazio riservato a parcheggio ed, anzi, ha ritenuto sussistente la prova contraria, avendo un teste dichiarato di aver sempre parcheggiato, dal 1986, sui posti auto dell'albergo ed avendo un altro testimone riferito che i vari posti auto erano occupati in maniera indistinta, senza alcun uso esclusivo da parte dei clienti del Condominio.
Tale motivazione, afferma la Suprema Corte, è esente da vizi logici e giuridici, non potendo essi consistere in un difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice di merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi previsti tassativamente dalla legge in cui è assegnato alla prova un valore legale (Cass. n. 7394/2010; n. 6064/2008).

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