giovedì 12 marzo 2015

Il professionista si paga prima (articolo da Il Sole 24Ore del 11/3/2015)

Crisi di impresa. Se scatta il fallimento, prededucibile il compenso per le attività svolte in precedenza
Il professionista si paga prima
Conta l’interesse della massa sotto il profilo cronologico e funzionale

In un periodo di profonda crisi congiunturale come quello attuale, è frequente che le società si rivolgano a professionisti per l’avvio del concordato preventivo o di altre procedure concorsuali e per l’espletamento delle diverse pratiche richieste dalla legge.
In tale ipotesi, è bene però tener presente che, se poi la società dovesse fallire, nella maggior parte dei casi il compenso spettante al professionista per l’espletamento delle procedure concorsuali rappresenta un credito prededucibile .
Secondo quanto precisato da ultimo dalla Corte di cassazione, infatti, i crediti sorti a seguito delle attività rese da un professionista per l’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo rientrano tra quelli da soddisfare in prededuzione, in deroga al principio generale della par condicio creditorum. Il presupposto per la prededucibilità dei crediti, infatti, va ricercato nella effettiva utilità dell’obbligazione contratta per la massa dei creditori, e non solo nella semplice inerenza del debito contratto con la procedura fallimentare (Cassazione, ordinanza n. 1765/2015).
In realtà, l’ultima pronuncia della Corte è conforme ad un orientamento maggioritario di legittimità ormai consolidato, volto ad estendere l’ambito applicativo della prededucibilità dei crediti vantati dai professionisti per attività svolte in occasione e in funzione della procedura concorsuale.
Già in un’altra occasione, infatti, la stessa Cassazione, ritenendo prededucibili i crediti spettanti ad un professionista per l’attività di consulenza e assistenza prestata ai fini della ristrutturazione della società ha precisato che, in caso di fallimento, la prededuzione è riconosciuta non solo ai crediti sorti in occasione e durante la procedura concorsuale, ma anche a quelli sorti anteriormente, purché vi sia una connessione funzionale tra tali crediti e la stessa procedura concorsuale. Ciò vale anche con presentazione della domanda di concordato preventivo.
Tale connessione funzionale necessaria ai fini della prededucibilità sembra però non essere stata riconosciuta dagli stessi giudici di legittimità per i crediti relativi alla difesa giudiziale dell'imprenditore. In tal caso, infatti, non sarebbe dimostrato il nesso funzionale con la procedura concorsuale (Corte di cassazione, sentenza n. 5098/2014).
In via generale, dunque, in deroga al principio generale della par condicio creditorum, in caso di successivo fallimento sono comunque prededucibili i crediti relativi ad attività professionali svolte per l’ammissione alla precedente procedura concorsuale minore. La prededuzione dei crediti, infatti, è applicabile non soltanto alle obbligazioni sorte nell’ambito della procedura concorsuale vera e propria, ma anche a quelle che sono connesse ad essa in via generale e che sono state contratte nell’interesse di tutti i creditori (Cassazione, sentenze n. 8958/2014 e 9489/2013).
Sempre a parere della Corte, poi, oltre alle ipotesi in cui il credito si riferisca ad obbligazioni contratte direttamente dagli organi preposti ai fini dell’avvio e della esecuzione delle procedure concorsuali, sono prededucibili anche i crediti sorti a seguito di una scelta propria del debitore purché essi siano inerenti e finalizzati alla procedura concorsuale.
Il collegamento occasionale o funzionale posto dall’articolo della 111 Legge fallimentare (secondo cui sono prededucibili i crediti così qualificati da una disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali) deve, infatti, intendersi riferito al nesso – non solo cronologico («in occasione»), né esclusivamente teleologico («in funzione») – tra l’insorgere del credito e gli obiettivi della procedura, ma anche nel senso che il pagamento di quel credito, ancorché avente natura concorsuale, rientra negli interessi della massa, e dunque risponde allo scopo della procedura, in quanto inerisce alla gestione fallimentare. Si tratta, dunque, di due criteri (quello cronologico e quello teleologico), autonomi e alternativi tra loro (Corte di cassazione, sentenze nn. 5705/2013 e 3402/2012). 

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