venerdì 13 marzo 2015

Danno da infiltrazioni in condominio e lavori in appalto: chi risponde? Tribunale Taranto, sez. II, sentenza 04.04.2014 n° 1098 (DA WWW.ALTALEX.IT)

(ARTICOLO DA WWW.ALTALEX.IT)
Il Tribunale di Taranto ha affrontato una complicata fattispecie caratterizzata dall'intrecciarsi di titoli di responsabilità in ordine al medesimo danno.
Era avvenuto che alcuni condomini avessero agito in giudizio al fine di ottenere la condanna al risarcimento del danno derivante da alcune infiltrazioni provenienti dal terrazzo posto all'ultimo piano dell'edificio condominiale.
Nel far ciò i condomini avevano individuato come legittimati passivi della domanda risarcitoria il proprietario dell'ultimo piano, titolare di un diritto di uso esclusivo del terrazzo, il condominio e l'impresa appaltatrice che aveva realizzato alcuni lavori di rifacimento del pavimento del terrazzo (oltre che l'impermeabilizzazione dello stesso).
Il condominio, da parte sua, vistosi convenuto in giudizio aveva chiamato in causa il direttore dei lavori, sostenendo la responsabilità di quest'ultimo in ordine alla errata realizzazione dei lavori.
Ebbene, rileva che, in punto di fatto, a seguito dell'espletamento di una CTU in corso di causa era stato accertato – oltre all'ammontare del valore delle opere necessarie al ripristino – che le cause delle infiltrazioni erano riconducibili ad una serie di ragioni, fra cui l'errata esecuzione di alcune lavorazioni relative all'impermeabilizzazione, e, al contempo, al fatto che la pavimentazione versava in uno stato di incuria tale da consentire al fenomeno delle infiltrazioni stesse.
La CTU aveva inoltre evidenziato come non fosse possibile individuare come causa unica delle infiltrazioni il posizionamento di una piscina da parte del proprietario dell'ultimo piano: piscina che, in ogni caso, era poi stata rimossa.
Ecco allora che il giudicante si è trovato innanzi ad una situazione in cui per il medesimo danno veniva in rilievo la responsabilità di più soggetti: responsabilità, peraltro, non omogenee sotto il profilo del titolo.
Oltre a ciò, il giudicante si è dovuto confrontare con la possibilità che della chiamata in causa del terzo (ossia il direttore dei lavori) potessero giovarsi anche gli attori, in forza del principio dell'estensione della domanda attorea al terzo chiamato.
Ebbene, nell'indagare tali questioni, il Giudice ha innanzitutto qualificato la responsabilità del proprietario titolare di un uso esclusivo del terrazzo e del condominio. Per entrambi, secondo il giudicante, il titolo di responsabilità sarebbe da ravvisarsi nell'art. 2051 c.c., in forza del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Ha ritenuto infatti il Giudice che sia il Condominio sia il condomino titolare di un diritto d'uso esclusivo del terrazzo, in quanto custodi del bene, avrebbero dovuto prestare la massima diligenza nel manutenere il terrazzo in uno stato idoneo ad evitare il prodursi del danno dedotto in giudizio.
Peraltro, il Giudice ha precisato come la responsabilità del Condominio non potesse essere esclusa per il fatto che la terrazza era in uso esclusivo del condomino proprietario dell’attico. E questo in ragione del fatto che il terrazzo svolgendo una funzione di copertura dell’edificio fa sì che il condominio ne conservi la custodia, al fine di prevenire il verificarsi di rischi di infiltrazioni nei piani sottostanti.
Così individuata la responsabilità di tali due soggetti, il Giudice ha poi fatto applicazione dell'art. 1126 c.c. al fine di suddividerne, nei rapporti interni, l'entità. La disposizione richiamata, come noto, prevede che “Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.” E così nella pronuncia in esame è stato ritenuto che, nei rapporti interni, condomino e condominio dovessero rispondere nelle seguenti proporzioni: 1/3 il condomino titolare del diritto d'uso esclusivo, 2/3 il condominio.
Come detto, però, anche altri soggetti erano coinvolti nella controversia.
In particolare, gli attori avevano convenuto in giudizio l'appaltatore che aveva eseguito, fra l'altro, le opere di impermeabilizzazione del terrazzo.
Il condominio, da parte sua, aveva poi evocato in giudizio il direttore dei lavori.
A quest'ultimo riguardo giova innanzitutto evidenziare come il giudicante abbia fatto applicazione dei principi giurisprudenziali emersi al riguardo, ritenendo automaticamente estesa anche a beneficio degli attori la domanda proposta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato.
Detto ciò, rileva come, sulla base della CTU svolta in corso di causa, il Giudice abbia ritenuto sussistente una responsabilità dell'appaltatore e, di conseguenza, del direttore dei lavori (il quale non aveva ben vigilato sull'operato dell'appaltatore).
Il Giudice ha poi ritenuto che la responsabilità dell'appaltatore fosse ascrivibile alle ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., così superando ogni questione inerente la prescrizione e la decadenza della domanda principale.
Posta tale responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, il Giudice ha quindi modulato la responsabilità fra i due “gruppi”: da un lato quella del condominio e del condomino, dall'altra quella del direttore lavori e dell'appaltatore.
Nel far ciò, anziché dividere la responsabilità in parti uguali fra i due gruppi, il Giudice ha enfatizzato la circostanza che i lavori, per quanto mal eseguiti e, dunque, per quanto concausa nel verificarsi dell'evento dannoso, si erano comunque svolti a distanza di cinque anni dalla contestazione.
Di conseguenza, nel ragionamento del giudicante, la maggior parte della responsabilità era da attribuirsi all'incuria posta in essere dal condominio e dal condomino, mentre la compartecipazione all'evento dannoso da parte del direttore dei lavori e dell'appaltatore era da individuarsi in una porzione minore.
E così, facendo applicazione dell'art. 2055 c.c., il Giudice ha ritenuto che “La responsabilità dell’impresa appaltatrice e del professionista può essere fissata in parti uguali ex art. 2055, II co., c.c., tuttavia, va limitato il loro apporto causale sulle infiltrazioni ad un terzo del totale, se si considera il notevole lasso di tempo che i custodi convenuti ex art. 2051 lasciavano passare senza fare opera di manutenzione sulla terrazza a livello. Tra il condominio ed il titolare dell’uso esclusivo della terrazza, come sopra si è detto, va invece applicata la proporzione ex art. 1126 c.c.”.
La statuizione finale è stata dunque nel senso di accertare la responsabilità concorrente dei convenuti e del terzo chiamato, precisandosi che la responsabilità era così ripartita: appaltatrice e direttore dei lavori, nella misura di 1/3 del totale (1/2 nei rapporti interni); di 2/3 invece a carico del Condominio e del condomino titolare di diritto esclusivo ( nei rapporti interni 2/3 per il primo ed 1/3 per l’altro ex art. 1126 c.c.)

Nessun commento:

Posta un commento