mercoledì 4 marzo 2015

Agevolazioni fiscali relative al trasferimento di beni immobili in mediazione (da www.assiom.it)


L’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale. Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di contenuto novativo, non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 17, comma 3.
E’ questo, in sintesi, il parere espresso dalla Agenzia delle Entrate sulla istanza di interpello di ASSIOM in merito all’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28/2010 che, come noto, prevede che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Un associato ASSIOM aveva evidenziato come, sul territorio nazionale, alcuni uffici delle entrate ritenessero le agevolazioni applicabili anche all’atto del notaio che recepiva il verbale di mediazione, altri uffici no.
La Ass.i.o.m., pertanto, si è attivata e, in data 09/12/2014, ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate una istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla questione.
Il testo dell’interpello e del parere è a vostra disposizione cliccando sul link di seguito riportato e, quindi, ci limitiamo ad evidenziare solo alcuni punti da tenere in considerazione al fine di poter usufruire delle agevolazioni in caso di trasferimento di beni immobili in mediazione.
L’Agenzia delle Entrate, come detto, riconosce le agevolazioni fiscali suddette solo nel caso in cui l’atto redatto dal notaio recepisce i contenuti del verbale di mediazione, poichè davanti al notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e sottoscritto in sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Qualora, al contrario, le parti stipulino davanti al notaio un atto dal contenuto novativo che non preveda la mera esecuzione degli accordi raggiunti in mediazione ma si tratti, in realtà, di un contratto integrativo dell’accordo raggiunto in mediazione avente quindi un contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione l’agevolazione prevista dalla normativa.
E’ bene, dunque, tenere presente questo aspetto e fare in modo che il verbale che definisce la mediazione sia comprensivo di tutti gli obblighi che le parti intendano prevedere, senza rinviare al notaio per il completamento della loro definizione.
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