martedì 23 dicembre 2014

Formazione periodica degli amministratore di condominio, perdita dei requisiti e degli incarichi Fonte http://www.condominioweb.com


“Se un amministratore non frequenta il corso di 15 ore annuali, può sanare questa mancanza frequentando quello dell'anno successivo o perde i requisiti?

Obbligo di formazione periodica per gli amministratori di condominio
La legge (art. 71-bis disp. att. c.c.) e il regolamento attuativo (d.m. n. 140/14) impongono all'amministratore l'obbligo di aggiornarsi periodicamente per poter assumere (e mantenere) gli incarichi di gestione.
L'obbligo non ha una durata minima ma una cadenza annuale, è il corso di aggiornamento che deve avere una durata minima di quindici ore. Poi, chiaramente, il combinato disposto di queste due norme fa si che si possa sintetizzare che l'aggiornamento annuale debba avere durata minima di 15 ore, ma non è proprio la stessa cosa.
Esempio: se l'amministratore sceglie di frequentare un corso di aggiornamento di 50 ore non gli basterà seguirne 15 per “essere a posto” con gli obblighi formativi, ma dovrà comunque sostenere l'esame finale e ottenere “la certificazione” per quello specifico corso che è andato a frequentare.
Nozione di cadenza annuale dell'obbligo formativo
Ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del d.m. n. 140/2014 “gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale”.
Che cosa si deve intendere per anno? In assenza di specifiche indicazioni normative, allo stato attuale sono due le interpretazioni (nemmeno a dirlo diametralmente opposte) che stanno prendendo piede:
a) quella che considera il periodo annuale coincidente con il così detto anno di calendario;
b) quella che ritiene che il periodo annuale coincida con l'anno solare decorrente dal giorno di entrata in vigore del d.m. n. 140/14 (ossia il 9 ottobre 2014).
Poiché la legge non ci dice che la cadenza annuale debba coincidere con un anno del calendario o con un anno solare, l'interpretazione del termine annuale, riferito ad un periodo di tempo di 365 giorni, ad avviso di chi scrive, porta a concludere che l'obbligo di aggiornamento debba riguardare l'anno decorrente dal 9 ottobre 2014 (sul concetto di anno solare di veda Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 27 maggio 1995, n. 5969).
Seguendo questa interpretazione, pertanto, l'amministratore sarà in regola se avrà adempiuto al proprio obbligo di formazione periodica entro il 9 ottobre 2015.
Formazione periodica, assunzione e mantenimento degli incarichi di amministratore di condominio
Ai sensi dell'art. 71-bis, primo comma lett. g., disp. att. c.c. possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Niente formazione periodica? La nomina dev'essere considerata nulla ed ogni condomino potrà ricorrere all'Autorità Giudiziaria per vederla invalidata. Questo genere di mancanza, infatti, non comporta la cessazione automatica dell'incarico come accade, ad esempio, per una condanna penale o un protesto (cfr. art. 71-bis, quarto comma, disp. att. c.c.).
In definitiva, quindi, la situazione degli obblighi formativi connessa all'assunzione degli incarichi (considerando l'interpretazione del concetto di cadenza annuale scelta dallo scrivente) è la medesima:
a) l'amministratore di condominio deve adempiere al proprio obbligo formativo per il primo anno entro il 9 ottobre 2015;
b) chi non adempie entro tale data, non potrà assumere incarichi per l'anno successivo, nemmeno sanando quella mancanza frequentando più ore nel corso dell'anno successivo;
c) di conseguenza verificata questa mancanza ciascun condomino potrà agire per ottenere l'accertamento di nullità della nomina per mancanza del requisito di formazione periodica.
Spieghiamoci meglio.
Chi vuole assumere incarichi deve:
a) aver frequentato un corso di formazione iniziale;
b) frequentare corsi di formazione periodica.
Il primo è una tantum, i secondo no.
Chi si aggiorna quest'anno lo fa anche per poter assumere incarichi l'anno successivo. Senza quest'aggiornamento l'anno successivo non potrebbero essere assunti incarichi. L'anno successivo, nuovamente, l'amministratore dovrà aggiornarsi per assumere incarichi nell'anno seguente. Non aggiornarsi a dovere, quindi, in linea teorica, potrebbe voler dire non potere assumere incarichi (o vederseli tolti con azione giudiziale) se nell'anno precedente non ci si è aggiornati seguendo le prescrizioni del d.m. n. 140.


Fonte http://www.condominioweb.com/se-lamministratore-non-frequenta-il-corso-periodico.11513#ixzz3Lu9iWO4k
www.condominioweb.com 

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