sabato 23 maggio 2015

Lo stalking condominiale (da UPPI Bologna)


(Articolo dal sito UPPI Bologna)


Una recentissima sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Genova nel mese di aprile 2015 ha condannato a quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni , i vicini molesti di una giovane coppia di sposi alla pena di “stalking condominiale “ , equiparando gli atti persecutori descritti e delineati come “stalking” all’articolo 612 bis del codice penale anche alle azioni persecutorie che si verificano spesso nei condominii.
Non deve trattarsi , ovviamente, di semplici dissapori tra vicini ma di vere e proprie torture psicologiche e di persecuzioni reiterate nel tempo.
La coppia era stata costretta a rilasciare il proprio appartamento di proprietà, per rifugiarsi in un seminterrato e sfuggire alla persecuzione .
La situazione era peggiorata con la nascita del figlio dei denuncianti , a seguito della quale i vicini perpetravano minacce e intimidazioni gravissime, avvisando di voler ammazzare il piccolo .
La sentenza è, rispetto alla Giurisprudenza di merito, molto innovativa, in quanto ha espressamente riconosciuto il perdurante stato di ansia e paura descritto dalla norma penale che disciplina lo stalking: è stata, quindi definita una sorta di sentenza apripista destinata ad estendere il reato di stalking a soggetti diversi da ex mariti gelosi, fidanzati o spasimanti respinti e ad aprire detto reato a fattispecie diverse da quelle strettamente passionali o sentimentali.
In realtà, la recentissima sentenza sopra citata, prende spunto dalla precedente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la n° 39933 del 26.09.2013, . Questa sentenza partiva da un altro caso limite di litigi e dissidi che si svolgono nei condomini , e stavolta tra parenti : l’imputato commetteva continuativi e numerosi atti di molestia ai danni di suo fratello, sporcando quasi quotidianamente l’abitazione e il cortile di proprietà di quest’ultimo gettando rifiuti di ogni genere, cagionandogli in questo modo un grave e perdurante stato di ansia e un fondato pericolo per la sua incolumità , tanto che la persona offesa si trasferiva altrove per alcuni periodi, rinunciando anche a coltivare rapporti con altri condomini per la paura .
Veniva, quindi, anche in questo caso configurato il delitto di atti persecutori ex articolo 612 bis c.p..
La Suprema Corte di Cassazione ha, quindi, coniato per la prima volta, dando pertanto lo spunto alla successiva e recentissima sentenza del Tribunale di Genova, il reato di stalking condominiale, ritenendo ricomprese nella figura criminosa descritta dall’articolo 612 bis c.p. le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno di tutti i soggetti facenti parte del condominio, in maniera da provocare un grave stato di ansia .
La riconducibilità di taluni atteggiamenti tenuti nei condominii al reato di stalking è piu che giusta, in quanto è innegabile come spesso il condominio diventa l’epicentro in cui, da semplici dissidi e contrasti, si entra nell’area del penalmente rilevante quando vengono lesi o messi in pericolo beni giuridici tutelati da specifiche fattispecie incriminatrici .
La difficoltà del Giudice, cui sul punto sarà rimessa la più ampia discrezionalità, è di discernere di quale reato si tratta .
C’è da dire, anche al fine di fare chiarezza sulla casistica precedente alla recente pronuncia del reato di stalking condominiale, che i giudici , sia di merito che di Cassazione, sono stati chiamati più volte a pruninciarsi su litigi condominiali .
Si passa dal caso di ingiuria , quando la convivenza tra condomini scatena un conflitto verbale nel quale si proferiscono espressioni offensive alla reputazione , al reato di diffamazione nei confronti dell’amministratore di condominio quando i condomini assumono condotte ingiuriose o diffamatorie profferite nel corso dell’assemblea o in scritti affissi nelle aree condominiali o indirizzati direttamente all’amministratore .
Si sono verificati dei casi in cui, inversamente a quello sopra descritto, è l’amministratore del condominio che è incorso nel delitto di diffamazione dei condomini nella sua attività di gestione condominiale . A questo ultimo riguardo, la Suprema Corte ha confermato la sussistenza del reato di diffamazione, previsto dall’articolo 595 c.p., nel comportamento tenuto da un amministratore che affigge nell’atrio di un condominio un avviso di imminente distacco della fornitura idrica della società di acquedotto municipale a seguito della presunta persistenza del debito di alcuni condomini espressamente indicati.
Un altro reato che si è ritenuto configurabile nel condominio è quello riconducibile all’articolo 674 c.p. che punisce il getto pericoloso di cose , atte a offendere , imbrattare oppure molestare persone.Di recente, infatti, la Suprema Corte , con una sentenza anch’essa recentissima ( aprile 2013 ) ha confermato la sussistenza di un reato per avere l’imputato arrecato molestie ad una condomina in quanto, abitante nello stesso stabile, aveva gettato nel piano sottostante ove si trovava l’appartamento di quest’ultima, rifiuti quali cenere e cicche di sigarette ,nonché detersivi corrosivi , quale candeggina.
Un reato che è difficile configurare come atti persecutori (stalking ) o molestia continuata è quello che si verifica per petulanza in danno dei vicini . Uno degli ultimi casi trattati, sempre nell’anno 2013, dalla Cassazione ha riguardato una coppia di coniugi che a causa dei dissapori con il titolare di un panificio aveva posto in essere atteggiamenti di molestia alle normali attività del negozio , versando grandi quantità di acqua dal piano soprastante proprio davanti all’entrata del panificio spesso proprio quando giungevano clienti .Avevano inoltre costretto il commerciante a subire altre molestie, quali il gettito di foglie e rami in prossimità dell’entrate panificio, e di altri rifiuti solidi urbani , così da diminuire l’immagine , il decoro e l’igiene .
Stessa condanna ne è derivata da un condomino che in più occasioni ha arrecato molestie ad un’altra coppia di coniugi , suoi vicini di casa posizionandosi su un terrazzo posto a brevissima distanza dall’appartamento abitato dalla coppia , scrutando in continuazione all’interno di esso , costringendo le parti offese a tirare i tendaggi ed accendere la luce anche in pieno giorno per proteggersi da questa intrusione , e anche per aver fatto gesti o sberlefffi quando erano da lui incontrati nelle scale o sulla pubblica via.
I casi sono molti, bisognerà verificare se le fattispecie che , purtroppo, spesso e volentieri si verificano nei condominii verranno ricondotte allo stalking condominiale .
Ciò potrebbe potrebbe condurre i condomini più “indisciplinati “ a percepire il disvalore di quanto commesso e ad assumere atteggiamenti più civili ed equilibrati all’interno del condominio.
(Fonte: http://www.uppi-bologna.it/legale/lo-stalking-condominiale/)

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