lunedì 5 gennaio 2015

Quando i confini tra due terreni confinanti sono incerti - (Fonte: http://www.laleggepertutti.it)


"Sono proprietario di un terreno agricolo, confinante con quello di un vicino che, dopo oltre 50, oggi chiede che vengano ridefiniti i confini tra le due proprietà: è legittimo?"


Il codice civile [1] prevede espressamente la possibilità di rivedere i confini tra due proprietà immobiliari: e ciò in conseguenza del fatto che, col passare del tempo, i confini tra due o più fondi potrebbero anche cancellarsi o, comunque, diventare irriconoscibili.
A tal fine, ciascuno dei due proprietari ha diritto a chiedere che essi siano apposti (in mancanza) o ristabiliti.
Il regolamento dei confini avvenga congiuntamente o, altrimenti, in via giudiziale.
Le conseguenti spese (come quelle, per esempio, per la nomina di un geometra consulente) dovranno essere sostenute da entrambi.
In mancanza di accordo tra gli interessati o se ad essere incerta è proprio la localizzazione di tali confini, ciascun proprietario può chiedere che essi vengano stabiliti e fissati attraverso un procedimento in Tribunale. In tale occasione, le parti potranno fornire, a proprio vantaggio, ogni tipo di prova utile alla individuazione del confine. Eventualmente, nell’ambito della stessa causa (e senza essere costretti a intraprendere un nuovo giudizio), i proprietari potranno anche eccepire l’eventuale intervento dell’usucapione in proprio favore: in altre parole essi potranno dimostrare che, a prescindere dall’effettivo confine formale risultante dai pubblici registri, una porzione del terreno altrui è stata posseduta e utilizzata per oltre 20 anni.
Cosa prescrive la legge
Quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito dal giudice. Ogni mezzo di prova è ammesso. In mancanza di altri elementi, il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Con questo tipo di causa si tende solo ad eliminare una situazione di incertezza sulla demarcazione dei confini. In definitiva, le parti non chiedono al giudice di accertare i rispettivi titoli di proprietà, ma solo di determinare meglio l’estensione dei fondi.
Una volta sorta la causa, si deve comunque giungere ad una determinazione certa dell’estensione dei fondi. La conseguenza sul piano pratico è fondamentale: infatti, se chi inizia il giudizio non fornisce alcuna prova, contrariamente a quanto succede in tutti gli altri casi di contenzioso civile, il giudice non potrà respingere la domanda ma dovrà comunque fissare un confine certo, attenendosi, in via sussidiaria, alle mappe catastali.
Diversa dalla precedente ipotesi è quella in cui ad essere incerti non sono i confini, ma le rispettive delimitazioni: ossia se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.
Presupposto di tale seconda azione è che esista già un confine certo e non contestato (altrimenti si dovrebbe usare la precedente azione) e la mancanza e la non riconoscibilità dei segni posti a delimitazione dei confini stessi.


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