martedì 20 gennaio 2015

Gratuito patrocinio per l'onorario dell'avvocato in mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Firenze continua ad essere di riferimento in materia di mediazione in Italia. Il Giudice Breggia, particolarmente attenta e sensibile all'istituto della mediazione civile, con una innovativa ordinanza emessa il 13 Gennaio corso, ha stabilito che il gratuito patrocinio può essere applicato anche nella mediazione obbligatoria conclusa con l’accordo. La parte (assistita dall’avvocato) che conclude la lite, trattata nell'ambito della mediazione obbligatoria, con un accordo può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ovviamente salvo i requisiti reddituali stabiliti dalla legge. 
Il caso era quello della rivendicazione di un diritto di usucapione, soggetto quindi a procedura di mediazione in quanto materia obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 28/2010, ed il giudicante ha articolato, tramite un'analisi assai approfondita della norma e della giurisprudenza, la possibilità di porre a carico dello Stato l'onorario per l'opera dell’avvocato di fiducia della parte in mediazione.
L'analisi suddetta ha considerato la sentenza di Cassazione n. 9529/2013 ma anche gli orientamenti giurisprudenziali del diritto comunitario, andando così ad interpretare compiutamente (ed in maniera estensiva) l'art. 75 del D.P.R. 115/2012 concludendo che la chiusura della controversia con un accordo raggiunto in mediazione rendendo inutile il processo, sposando così l'assolvimento un interesse generale (vedi sentenza Corte costituzionale n. 276/2000).

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