venerdì 23 gennaio 2015

Condomino: anche la delibera a maggioranza può essere annullata se “dittatoriale” (fonte www.laleggepertutti.it)

Quando la volontà della maggioranza è dannosa per la minoranza si configura un eccesso di potere e, pertanto, si può chiedere l’annullamento della votazione dell’assemblea. 
Finalmente uno stop ai soprusi condominiali: anche se la delibera dell’assemblea è stata approvata a maggioranza (e, quindi, formalmente, è in regola con la legge) può essere comunque annullata dal giudice se risulta essere dannosa per la minoranza, tanto da rasentare l’eccesso di potere. A dirlo è una interessantissima sentenza del Tribunale di Lecco [1]. Si tratta di un principio nuovo, non previsto in nessuna norma, perché il concetto di “eccesso di potere” è previsto solo nell’ambito del diritto amministrativo. La pronuncia in commento è volta a evitare quelle “aggregazioni” coese di condomini che, grazie al fatto di avere la maggioranza dei millesimi – spesso con l’appoggio del costruttore – impongono, in modo del tutto dittatoriale, la loro “ingiusta” volontà alla minoranza. In buona sostanza, stando a questa sentenza, il giudice non è tenuto solo a controllare che la votazione dell’assemblea sia avvenuta nel rispetto di tutte le regole formali (convocazione, quorum costitutivo e deliberativo, successiva comunicazione del verbale di assemblea), ma può entrare anche nel merito della decisione, valutando se essa possa risolversi in un ingiusto svantaggio nei confronti di chi ha votato “contro”. Quando la delibera dell’assemblea è annullabile In genere, qualora venga impugnata una delibera di condominio, il giudice verifica solo la legittimità della delibera stessa qualora sia presente uno dei seguenti vizi: – violazione di una legge – violazione del regolamento di condominio. Il giudice, dunque, non può valutare le ragioni di opportunità e convenziona (ossia il merito) che hanno indotto l’assemblea ad assumere quella decisione, salvo in un solo caso che è proprio quando l’assemblea abbia deliberato con eccesso di potere [2]. Dunque, la delibera presa solo nell’interesse di quei pochi condomini che in assemblea hanno la maggioranza di millesimi, può essere annullata se assunta in eccesso di potere. Perché si può annullare la votazione a maggioranza L’interesse personale dei condomini che in assemblea hanno la maggioranza dei millesimi non può mai andare in contrasto con l’interesse collettivo del condominio che, ricordiamo, pur non essendo un soggetto giuridico identificato, è pur sempre un ente di gestione e, come tale, portatore di un proprio interesse (che è quello del condominio in sé considerato). L’eccesso di potere in ambito condominiale La sentenza valorizza il concetto di “eccesso di potere” per adattarlo in ambito condominiale: esso scatta tutte le volte in cui l’interesse collettivo viene leso unitamente all’interesse del singolo. Esso comporta sempre l’annullamento della delibera. - See more at: http://www.laleggepertutti.it/69877_condomino-anche-la-delibera-a-maggioranza-puo-essere-annullata-se-dittatoriale#sthash.v6gCU8I2.dpuf

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