giovedì 27 novembre 2014

Niente tariffario né regole deontologiche per gli amministratori di condominio Fonte http://www.condominioweb.com

Interessante articolo di condominioweb che riportiamo:



Secondo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le associazioni degli amministratori di condominio non possono dotarsi di un tariffario minimo da far applicare ai propri associati, né possono incidere sulle regole di condotta “deontologica”, allorquando si avvicendano nella gestione dello stesso condominio.
La fattispecie. Gli amministratori professionisti possono dare luogo ex lege alla costituzione di associazioni di categoria di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il mero fine di valorizzare le proprie competenze, garantire il rispetto delle regole deontologiche agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
Al fine di garantire la trasparenza delle attività svolta, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, le associazioni che raggruppano gli amministratori professionisti possono adottare anche un proprio statuto da sottoporre ai medesimi.
Tra l'altro le stesse associazioni di amministratori possono tra loro ulteriormente raggrupparsi, dando luogo a forme aggregative. Tali organismi, in genere, svolgono funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse, oltre che di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali.
Non solo! Non raramente esse “aggregazioni” svolgono attività di controllo sull'operato delle medesime associazioni (che poi le costituiscono), ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.
La chiave di volta. Presupposto comune di tali soggetti è, in genere, la mancanza dello scopo di lucro, ancorché possano svolgere, chiaramente, attività economica. In effetti, ciò che caratterizza l'impresa esercitata sotto forma di società, secondo la nozione espressa dall'art. 2247 c.c., è lo svolgimento in comune tra i soci di un'attività economica previsto a scopo di lucro, il che consiste non solo nel perseguimento di un utile, ma anche nella volontà di ripartirlo tra i soci.
Viceversa – come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'eventuale esercizio di un'attività economica da parte di un'associazione non riconosciuta non costituisce di per sé elemento sufficiente ad attribuire a tale organismo collettivo la natura giuridica di società, ai fini della applicazione delle norme di legge regolanti i rapporti tra i soci, ove non sia prevista la divisione dei relativi utili tra gli associati e quindi l'attività economica si ponga in funzione meramente accessoria o strumentale - e comunque non prevalente - rispetto al perseguimento degli scopi dell'associazione.
Sotto tale ultimo profilo, allora, appare quanto meno dubbio il “presupposto” fondante della delibera emessa dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato- appena pubblicata nel proprio bollettino, recante il n. 45 e la data del 24 novembre 2014 - laddove nega ad un raggruppamento rappresentativo di associazioni composte da amministratori di condominio degli edifici, definitosi quale “associazione di impresa”, la potestà di provvedere “…all'adozione e diffusione di un tariffario e di un Codice etico e deontologico volti a predeterminare le remunerazioni minime spettanti agli amministratori di condominio aderenti alle associazioni costituenti la Confederazione, imponendo anche obblighi di informazione preventiva ai professionisti stessi.”.
In altri termini, ciò che non convince del provvedimento – e su cui si potrà aprire un dibattito, non solo tra gli operatori del diritto - è proprio tale ultimo dictum:nella misura in cui esso, in quanto tale, appare disancorato dai presupposti sostanziali e normativi che fanno da corollario sia alla professione dell'amministratore di condominio degli edifici in sè che alla natura stessa degli organismi di relativa rappresentanza, disciplina e controllo.
Cosa rimane da fare? Per chi crede nella mission dell'associazionismo e dei valori che esso incardina (non assoggettabili alla lex mercatoria) il passo sembra d'obbligo: impugnare la delibera in commento avanti al TAR del Lazio, ovvero dinanzi al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Non ci resta così che chiosare con una celebre frase del Manzoni: “Fu vera Gloria? Ai posteri l'ardua sentenza"


Fonte http://www.condominioweb.com/le-associazioni-non-possono-imporre-un-tariffario-minimo.11481#ixzz3KHeIFTTp
www.condominioweb.com 

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