venerdì 7 novembre 2014

Tubi del gas sui muri condominiali? Nessun illecito, ma devo dirlo un giudice (www.condominioweb.com)

In tema di condominio negli edifici, l'apposizione sui muri perimetrali, decisa dall'assemblea, delle tubature del gas rappresenta un uso lecito e non lesivo del pari diritto d'uso di quella parte d'edificio.
In ambito condominiale, infatti, salvo caso particolari, non si fa applicazione delle norme dettate in materia di distanze delle tubazioni dai confini (cfr. art. 889 c.c.) poiché le norme dettate in materia di condominio debbono essere considerate prevalenti rispetto alle prime citate.
Piccolo particolare: queste valutazioni, tuttavia, devono essere svolte da un giudice investito della vicenda. Come dire: se le parti non si lamentano delle modificazioni dello stato dei luoghi perché sono d'accordo meglio metterlo per iscritto.
Questa, nella sostanza, è la decisione assunta dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14822 del 30 giugno 2014.
La fattispecie concreta è molto ricorrente: l'assemblea decide un qualcosa che lo stesso condomino contestatore all'inizio aveva approvato. Nel caso di specie si trattava di apposizione di tubazioni facenti parte dell'impianto del gas.
A dire del condomino quella installazione violava le distanze delle tubazioni dal confine. Norma di riferimento è l'art. 889 c.c., rubricato Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi, che recita:
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette.
Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine.
Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
Il rispetto di queste distanze, però, cede il passo alla normativa condominiale. In tal senso, infatti, la Cassazione, risolvendo il caso di cui sopra, ha affermato (meglio ribadito) che "le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell'art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali" (Cass. 30 giugno 2014 n. 14822).
Insomma se i tubi possono passare solamente da una parte e tale posizionamento non reca alcun pregiudizio alla sicurezza, le norme sulle distanze cedono il passo a quelle sull'uso dei beni condominiali, le quali debbono essere considerate predominanti. Tale valutazione dev'essere effettuata dal giudice adito.



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