Chi vuole aprire un'attività di bed and breakfast può farlo anche all'interno di un condominio senza che tale attività comporti una variazione della destinazione d'uso.
E non c'è neppure bisogno dell'approvazione dell'assemblea dato che non si tratta di un'attività che può arrecare pregiudizio agli altri condomini.
A dare il via libera a un fenomeno in costante crescita è la Corte di Cassazione (sentenza n. 24707/2014) secondo cui le attività di bed and breakfast e di affittacamere non comportano un utilizzo diverso degli immobili da quelle che sono le "civili abitazioni" e non possono determinare danni per gli altri condomini.
Nel caso preso in esame dai giudici di piazza Cavour un condominio citato in giudizio i proprietari di alcuni appartamenti per aver esercitato attività di bed and breakfast in violazione del regolamento condominiale.
Il condominio aveva chiesto di bloccare le attività di B&B facendo appello a una disposizione del regolamento in base alla quale sarebbe stato vietato destinare appartamenti ad uso diverso da quello di civile abitazione o di ufficio professionale privato.
In primo grado il tribunale aveva bloccato le attività ma la sentenza è stata poi ribaltata in corte d'appello con una decisione confermata poi dalla suprema corte di Cassazione.
Correttamente i giudici di merito avevano anche evidenziato come la destinazione a "civile abitazione" fosse proprio un presupposto per potervi svolgere un'attività di bed and breakfast".
Nella parte motiva della sentenza la Corte afferma che è sì facoltà dei regolamenti condominiali, adottati in via di accordo tra i condomini, prevedere limitazioni alle destinazioni d'uso degli appartamenti; ma che tali limitazioni devono essere espresse, non potendo desumere in via interpretativa alcuna limitazione aggiuntiva.
(www.StudioCataldi.it)
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