giovedì 9 ottobre 2014

Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio - www.condominioweb.com

Il condomino può installare sul muro comune una canna fumaria a servizio esclusivo del proprio appartamento, a condizione però che vengano adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari alla sicurezza dei condomini e alla tutela del decoro architettonico dell'edificio.
A ricordarlo è la sentenza del Tribunale di Benevento n. 6 del 10 gennaio 2014. Per il giudice campano è da considerarsi sempre lesiva del decoro architettonico e, pertanto, vietata, non soltanto l'innovazione che alteri le linee architettoniche dell'edificio condominiale, ma tutti quegli interventi che comunque riflettano negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'immobile.
Il caso. Il Condominio, nella persona dell'amministratore in carica, citava in giudizio una coppia di condomini chiedendo la rimozione del tubo di scarico di una stufa a pellet, che i coniugi avevano installato lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale, senza alcuna autorizzazione del condominio e con danno alle singole unità private ed al decoro architettonico.
I coniugi si opponevano alla rimozione affermando che il tubo non arrecava alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio e non provocava immissioni intollerabili o altri danni o pericoli alle unità private. Nelle more del giudizio, peraltro, gli stessi coniugi provvedevano a spostare opportunamente la canna fumaria nella parte posteriore dell'edificio, adeguandola anche alla normativa di emissioni.
L'art. 1102 del codice civile, nel disciplinare l'uso da parte dei condomini delle parti comuni dell'edificio, consente al singolo condomino di utilizzarle e, quindi, anche di eseguire opere purché esse, oltre a non pregiudicare gli altri condomini, non arrechino pregiudizio al decoro architettonico dello stabile.
Questa essendo la regola generale, nello specifico il Tribunale di Benevento osserva che l'alterazione delle linee architettoniche dell'edificio e, quindi, le alterazioni di notevole impatto sull'aspetto dell'immobile, costituiscono innovazioni pacificamente vietate. Più in generale, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
Non si tratta solo di una questione estetica. Il decoro architettonico infatti costituisce una qualità essenziale dell'edificio condominiale (Cass. civ. 11.5.2011, n. 10350). Pertanto, dalla menomazione dello stesso deriva necessariamente anche un pregiudizio economico che influisce negativamente sul valore del fabbricato.
Nel caso di specie, è stato accertato in modo chiaro ed univoco che la canna fumaria arrecava grave pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato, imbrattando i muri di fumo e creando pericolo per la stessa salute dei condomini e per la vicinanza al cavo elettrico dell'Enel. Soprattutto è stato accertato che la canna fumaria era in acciaio, lunga ben tredici metri, e avrebbe dovuto attraversare l'intera parete laterale dell'edificio in posizione quasi centrale e, quindi, sarebbe risultata assolutamente antiestetica e lesiva del decoro dell'edificio.
La domanda di rimozione, dunque, andava senz'altro accolta. Se non fosse che i “previdenti” coniugi, nel corso del giudizio, avevano già provveduto volontariamente alla rimozione del tubo di scarico, collocandolo nella parte posteriore dell'edificio, una posizione che non pregiudica il decoro architettonico e offre maggiori garanzia di sicurezza.
Preso atto dello stato attuale dei luoghi, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, condannando però la coppia al pagamento delle spese processuali.



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