giovedì 16 ottobre 2014

Compensi professionali per attività di progettazione – Convenzione che subordina il pagamento del compenso all’ottenimento della concessione edilizia (www.diritto.it)

Corte di Cassazione Civile n. 016501, sez. Terza del 18/7/2014

Compensi professionali per attività di progettazione – Convenzione che subordina il pagamento del compenso all’ottenimento della concessione edilizia – Condizione potestativa mista – Ritiro della domanda di concessione edilizia da parte del committente in pendenza della condizione – Recesso anticipato del committente dall’incarico professionale ex art. 2237 c.c. – Fictio iuris di avveramento della condizione – Artt. 1358 e 1359 c.c. – Diritto al compenso – Sussistenza.

Nell’ipotesi di convenzione che subordina il pagamento del compenso in favore del professionista per prestazioni di progettazione al rilascio della concessione edilizia deve ritenersi operante la fictio iuris di avveramento della condizione, ex art. 1359 c.c., qualora il committente provveda autonomamente al ritiro della domanda di concessione edilizia, dovendosi valutare l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione (rilascio della concessione edilizia) in capo al committente non in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l’avveramento della condizione.

L'art. 1359 cod. civ., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causaimputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, percontratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti dichi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsidella condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elementomodificativo dell''iter' attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d.condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà diuno dei contraenti.
L'art. 1359 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui l'interesse di una delle parti -originariamente convergente con quello della controparte - si modifichi in corso di rapporto fino arisultare contrario all'avveramento della condizione, avuto anche riguardo alla previsione di cuiall’art. 1358 c.c., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fededurante lo stato di pendenza della condizione, e che va osservato anche con riguardo all’attività diattuazione dell’elemento potestativo della condizione mista.
Non può negarsi che il ritiro di un'istanza di concessione edilizia sia chiaramente sintomatico delvenir meno dell'interesse ad ottenerla da parte di chi tale istanza aveva  presentato e deve ritenersi pertanto che integri un comportamento idoneo configurare un'ipotesi di "interesse contrario" comportante l'operatività della previsione dell'art.1359 c.c..
L'art. 2237, 1 co. c.c. ('il cliente può recedere dalcontratto, rimborsando al prestatore d'opera le spesesostenute e pagando il compenso per l'opera svolta'),bilanciando i contrapposti interessi tra le parti,riconosce al cliente un illimitato diritto di recesso,ma — al tempo stesso - garantisce al professionista ilrimborso delle spese e il pagamento del compensoper le attività svolte fino al momento della revocadell'incarico.
A fronte della revoca dell'incarico professionale (orecesso) da parte del committente, il professionistanon ha di norma interesse a richiedere la risoluzione del contratto (già verificatasi per effetto delrecesso) ed il conseguente risarcimento dei danni, ma può senz'altro agire per conseguire il pagamento delle spettanze maturate per l'attività svolta.

Fonte:  www.diritto.it






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