martedì 28 ottobre 2014

In vigore il nuovo DM 139/2014 che disciplina l’incompatibilità e i conflitti d’interesse dei mediatori (www.mondoadr.it)

Riportiamo l'articolo dal sito www.mondoadr.it relativo alla modifica del DM 180/2010 in materia di mediazione  civile, avvenuto con l'entrata in vigore del D.M. 139/2014:

Il 23 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 139, recante modifiche al D.M.180/2010. Diverse sono le modifiche apportate al D.M. 180/2010. Di seguito elenchiamo le più rilevanti:
- All’articolo 14 – bis, sono state introdotte le incompatibilità ed i conflitti di interesse relativi al mediatore. In particolare, il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all’organismo presso cui e’ iscritto o relativamente al quale e’ socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali.
- Sono state aumentate le indennità spettanti agli organismi relativamente alle spese di avviodovute da ciascuna parte “per lo svolgimento del primo incontro”, ovvero 80,00 per le controversie di valore superiore a 250.000 euro. Inoltre è stato espressamente previsto che in caso di mancato accordo le parti devono lo stesso corrispondere detti importi.
- I mediatori che alla data di entrata in vigore del decreto non abbiano completato l’aggiornamento professionale (tirocinio assistito) di cui all’art. 4, co. 3, lett. b), D.M. 180/2010, sono tenuti a provvedervi entro il termine di un anno decorrente, dal 23 settembre 2014.
- E’ stato previsto espressamente che il richiedente debba garantire un capitale minimo di 10.000 euro, in sostituzione di “quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità  limitata”;
- Ciascun organismo iscritto ha l’obbligo di comunicare al Ministero, alla fine di ogni trimestre, i dati statistici inerenti all’attività di mediazione svolta.
- Inoltre all’art. 10 primo comma del decreto sono previste disposizioni sanzionatorio nell’ipotesi di inosservanza della disposizione precedente. Infatti, si dispone la sospensione, per un periodo di dodici mesi, dell’organismo che non abbia effettuato le comunicazioni statistiche e/o dal provvedimento di cancellazione dal registro ove l’organismo medesimo non trasmetta, entro i tre mesi successivi, i dati compreso lo “storico” dei dodici mesi precedenti;
- Gli organismi di mediazione che alla data dell’entrata in vigore del regolamento non siano in possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 4, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010, dovranno provvedere all’integrazione entro 120 gg. dall’entrata in vigore medesima, a pena di cancellazione. Ciò è espressamente previsto anche per gli enti di formazione, con riferimento, naturalmente, ai requisiti di cui all’art. 18, co. 2, lett. a), D.M. 180/2010.

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