sabato 18 ottobre 2014

Il testamento olografo: requisiti e cause di invalidità

Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale, del ricorso ad un notaio o della presenza di testimoni.
Per queste ragioni, ai fini del rispetto del c.d. “principio di autodeterminazione” del de cuius, la legge impone alla disposizione testamentaria olografa il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 602 c.c. che, al primo comma, dispone che il testamento sia scritto per intero di mano del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.

I requisiti del testamento olografo

Tre sono i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione codicistica per garantire la validità del testamento olografo: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

L’autografia è la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi.
È ormai pacifico in giurisprudenza che la guida (o l’aiuto) della mano del testatore da parte di un terzo soggetto escluda il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento, non rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alle volontà del de cuius (Cass. n. 24882/2013).

È discusso, invece, se ritenere sussistente il requisito dell’autografia quando la guida della mano del de cuius da parte di un terzo sia necessaria a causa delle sue condizioni di salute o della carenza di istruzione (ad es. analfabeta), ma se in qualche caso il testamento è stato ritenuto valido (Cass. n. 32/1992), secondo l’indirizzo maggioritario, qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l’aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell’autografia (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).
La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla (Cass. n. 1089/1959; n. 920/1963; n. 394/1965).
Il testamento olografo può anche: contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro; essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.

La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.
La norma codicistica non richiede l’indicazione del luogo, né dell’ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).
L'art. 602, comma 3, c.c. stabilisce che “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602 c.c.
È da ritenersi rispettato il dettato normativo, anche quando “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla” (Cass. n. 14119/2014).
La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore.
Il requisito della sottoscrizione, infatti, “previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 22420/2013).

Invalidità, revoca e modifica del testamento olografo

La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l’annullabilità.
Ex art. 606 c.c., il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
In merito all’invalidità del testamento per difetto della manifestazione di volontà del testatore, la giurisprudenza ha affermato che “ "ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 8490/2012).
Per essere valida, cioè, la volontà del testatore “deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte” (Cass. n. 26931/2013).
La nullità di una disposizione testamentaria, secondo l’art. 590 c.c., in ogni caso non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Fattispecie diversa dal testamento nullo o annullabile è, infine, il testamento inesistente che si ha quando, pur esistendo materialmente l’atto è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso) (Cass. n. 7475/2005).
Il testamento, infine, essendo un atto mortis causa, giacché la sua funzione è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all’ultimo istante di vita: qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ex art. 679 c.c., non ha effetto.



(www.StudioCataldi.it) 

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