giovedì 10 aprile 2014

Rifiuto ingiustificato della parte chiamata in mediazione? Il Giudice ti condanna…..

Le sentenze in materia di mediazione si stanno susseguendo, creando una variegata giurisprudenza che si incrementa giorno dopo giorno.
Dopo l'importante sentenza del Giudice del Tribunale di Firenze sulla effettiva  e convinta partecipazione alla mediazione, è il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ad innovare la materia. 
In una causa per infiltrazioni d'acqua all'interno di un appartamento in affitto, era stata presentata richiesta di risarcimento danno da parte dei conduttori. Il locatore si era reso disponibile, fin dall'insorgere dei problemi lamentati, ad intervenire per accertare i danni e ad eliminarli. Tramite il proprio legale aveva richiesto un incontro con sopralluogo in modo da chiarire la questione.
In tutta risposta il conduttore attivava un ricorso per ATP (696 C.p.c), per l'accertamento delle infiltrazioni e dell'umidità all'interno dell'immobile.
Si ricorda che la mediazione ha una funzione “preventiva”: l'obiettivo è quello di favorire l'incontro delle parti al fine di risolvere la controversia in via conciliativa evitando, ove possibile, il ricorso al giudice. Introdotto dal d.lgs. n. 28/2010, l'applicazione dell'istituto in esame è stata rallentata dalla Corte Costituzionale, che aveva cancellato l'obbligatoria della mediazione. Obbligatorietà che è stata reintrodotta per alcune materia (tra cui le controversie condominiali) dal d.lgs. n. 69/2013, che, inoltre, ha riconosciuto, di diritto, il titolo di mediatore agli avvocati. Al difensore, dunque, è attribuito un ruolo centrale nell'attività di mediazione delle controversie, in una prospettiva che tende sempre di più ad individuare nel ricorso al giudice quale extrema ratio per la soluzione della quasi totalità delle controversie civili.



(Fonte: CondominioWeb.com)

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