martedì 29 aprile 2014

Esercizio del diritto di superficie - da Condominioweb.com

In tema di esercizio del diritto di superficie e di sua prescrizione per eventuale non uso protratto nel tempo, non costituisce prova dell'esercizio del diritto la posa in opera di parti strutturali minime rispetto a quello che, invece, il titolare del diritto avrebbe dovuto fare per dimostrarne il citato esercizio.
Detta più semplicemente: la posa in opera di alcuni pilastri e dei getti dei balconi non rappresentano opere sufficienti a dimostrare che s'è esercitato il diritto di superficie con contestuale potere, per chi se ne vuole giovare, di fare valere l'eventuale prescrizione del diritto medesimo.
Questa la conclusione cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8084 del 7 aprile 2014.
Il diritto di superficie è un diritto reale di godimento su cosa altrui. In questo contesto, recita il primo comma dell'art. 952 c.c., “il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri che ne acquista la proprietà”.
Tizio concede a Caio il diritto di superficie sul proprio fondo, consentendogli la costruzione di un'abitazione. A costruzione avvenuta Caio acquista il diritto di proprietà sulla costruzione. In mancanza di determinazione di scadenza il diritto s'intende costituito a tempo indeterminato.
Essere titolare del diritto di superficie non vuol dire automaticamente essere proprietario dell'edificando palazzo, al contrario lasciar passare molto tempo tra l'acquisizione del diritto di superficie e l'esecuzione delle opere può portare all'estinzione del diritto. Detta diversamente: essere inoperosi può costare caro.
Non solo: non tutte le opere possono essere considerate manifestazione dell'esercizio del diritto. A riprova di ciò vale la pena osservare con maggiore attenzione quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 8084 citata in principio.
Pilastri, getti dei balconi e diritto di superficie
Nel caso di specie la controversia sorgeva in relazione al mancato esercizio del diritto di superficie con conseguente estinzione del medesimo. A dire il vero, il titolare del diritto non era stato completamente inerte ma aveva realizzato alcune opere quali i getti dei balconi ed alcuni pilastri, provvedendo negli anni successivi alla loro manutenzione. A suo dire tanto bastava per dire esercitato il diritto, mentre la controparte riteneva quest'attività non sufficiente e come tale pretendeva venisse dichiarata l'estinzione del diritto.
La Cassazione, al termine del giudizio, ha propeso per quest'ultima soluzione. Ciò perché, si legge in sentenza “oggetto del diritto di superficie è un facere che si estrinseca nella edificazione della costruzione, la quale, a sua volta, diventa oggetto della proprietà superficiaria A ciò consegue che le opere intermedie - attraverso le quali si arriva, necessariamente in modo graduale, al completamento della struttura essenziale della costruzione - quali sono, tra le altre, i pilastri in cemento armato e i getti dei balconi, non sono sufficienti ad integrare l'esercizio del diritto” (Cass. 7 aprile 2014 n. 8084).
Come dire: dare inizio alla costruzione con opere minime ma non portarla avanti non vuol dire aver esercitato il diritto di superficie.

Fonte: www.condominioweb.com 

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