lunedì 27 gennaio 2014

Sentenza Corte Costituzionale circa l’introduzione di sanzioni alternative a quelle pecuniarie all'interno del regolamento condominiale


Recentissima sentenza della Corte di Cassazione (per la precisione é la n. 820 del 16 gennaio 2014). Il caso verteva sulla rimozione coattiva di un auto di proprietà di un condomino a causa della inosservanza del regolamento per quanto concerneva l'utilizzo del parcheggio condominiale. La Suprema Corte ha stabilito che il regolamento condominiale non può inasprire, aggiungendo altre sanzioni, rispetto all’art. 70 disp. att. c.c., rendendo così nulla la delibera condominiale che regolamentava l'uso del parcheggio comune, stabilendo la possibilità di parcheggiare un’autovettura per ogni condomino, nonché le sanzioni per il caso d’inosservanza del contenuto della delibera stessa, consistenti nella rimozione del veicolo con spese a carico del condomino che aveva commesso l’infrazione. La Corte di Cassazione ha esplicitato che “qualora nel regolamento condominiale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di una sanzione pecuniaria, avente natura di pena privata, carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70 e pari ad Euro 0,05 (Cass. Sez. 2, sentenza n. 10329 del 21/4/2008; Cass. n.948 del 26/1/1995). A maggior ragione, dunque, non si può ritenere che sia consentito introdurre nel regolamento condominiale sanzioni diverse da quelle pecuniarie,ovvero diversamente “afflittive”, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela”.

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