venerdì 3 gennaio 2014

Immobili, dal 1 Gennaio 2014 imposta di registro meno cara (articolo tratto da www.ilsole24ore.com 31/12/2013)

"Da oggi viene modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013). Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale; tuttavia, qualche modifica, pur se di più lieve entità, riguarderà anche gli atti imponibili a Iva.
La "prima casa" 
Occorre anzitutto rilevare che si abbasserà l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambieranno, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un dm Lavori pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); da domani 1° gennaio, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche. 

Va però precisato che le caratteristiche "di lusso" elencate nel Dm 2 agosto 1960 non verranno cancellate in quanto a esse si continuerà a far riferimento quando l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto imponibile a Iva. In altri termini, un appartamento A1 situato in un condominio non potrà più avere l'agevolazione "prima casa" qualora venduto con un atto tassabile con l'imposta proporzionale di registro, ma potrà beneficiare del beneficio fiscale chi lo compri con un atto imponibile a Iva (a meno che sia di estensione superiore a 240 metri quadrati).

Ogni altro trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà invece tassato: 
- di regola, con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro;
- con l'aliquota del 12% (sempre minimo mille euro), se si tratta di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap (gli imprenditori agricoli a titolo principale) iscritti nella relativa gestione previdenziale (oggi l'aliquota è il 15%, oltre il 3% per imposte ipotecaria e catastale);
- con le imposte fissa di registro e ipotecaria (nel loro nuovo importo di 200 euro per ciascuna), oltre all'1%di imposta catastale se si tratta di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti e Iap (che siano iscritti alla relativa gestione previdenziale) e dalle società "agricole"; in quest'ultimo caso si ha, in sostanza, una conferma della attuale tassazione, con il solo lieve aumento rappresentato dall'incremento delle imposte fisse da 168 a 200 euro.

In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento:

a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;

b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente sono dovute nella misura di (230 + 35 + 65) 320 euro complessivi.
Gli effetti 
Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione (si vedano le tabelle). Peraltro, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (mille euro) penalizzerà le transazioni di minor valore. Se oggi infatti si vende un posto auto per 4mila euro (e non si applica l'agevolazione "prima casa"), si ottiene un carico complessivo di euro (280 + 168 + 168 + 320 =) 936, mentre, da domani, 1° gennaio 2014, la stessa fattispecie avrà la seguente tassazione: 1.000 euro per imposta di registro, 50 euro per imposta ipotecaria e 50 euro per imposta catastale, totale 1.100 euro. 

Il credito d'imposta

Non cambia nulla anche sotto il profilo del credito d'imposta. In base all'articolo 7, commi 1 e 2, legge 448/1998 è attribuito un credito d'imposta al contribuente che acquisti con l'agevolazione "prima casa" un'altra casa di abitazione, entro un anno dalla cessione dell'abitazione per il cui acquisto egli in passato ottenne l'agevolazione "prima casa". Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva dovute per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Quindi, per effetto del credito d'imposta, anche il limite del minimo di mille euro può essere assorbito."

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