venerdì 31 gennaio 2014

Prezzo Valore anche per gli immobili acquistati all'asta!!!!


Con la Sentenza n. 6 del 23/01/2014, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima, secondo la nostra Costituzione, la norma che stabilisce come non applicabile il «prezzo valore» per gli acquisti di immobili all'asta. 
La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), per la parte della norma che non prevede la facoltà degli acquirenti di immobili abitativi e pertinenze tramite asta o a pubblico incanto, di fare riferimento al "prezzo valore" (valore catastale calcolato sulla base della rendita catastale rivalutata) quale valore imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Per poter esercitare questa possibilità gli acquirenti devono essere persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, l'oggetto del passaggio di proprietà deve essere costituito da fabbricati abitativi e relative pertinenze, il riferimento al «prezzo valore» deve essere contenuto esplicitamente nell'atto della cessione con dichiarazione resa al notaio.

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