domenica 19 gennaio 2014

Novità in mediazione del "decreto del fare" - La competenza territoriale

 La nuova stesura del D.Lgs 28/2010 così come modificato dalla conversione in Legge del "decreto del fare" ha introdotto la competenza territoriale degli Organismi. Il nuovo art. 4 prevede infatti che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un organismo "nel luogo del giudice territorialmente competente per la controvesia". Successivamente, con la circolare ministeriale dello scorso 27 novembre, è stato precisato che anche le sedi secondarie degli organismi di mediazione possono soddisfare tale prescrizione. Ma subito dopo il 20 settembre scorso, data in cui sono entrate in vigore le modifiche lesgislative, ci si è subito chiesti se la disposizione fosse da considerarsi applicabile anche alle mediazioni volontarie o solo alle cosiddette obbligatorie, di chi fosse la responsabilità nel caso di presentazione di domanda presso un organismo non competente e soprattutto quali fossero le conseguenze in caso di inadempimento.
Premesso che alla data odierna esistono interpretazioni talvolta differenti e che solo la giurisprudenza in materia porterà i necessari chiarimenti, la scuola di pensiero più accreditata ritiene che il citerio di terriotrialità sia da applicare a tutte le procedure di mediazione. Risulta poi evidente che le possibilità di deroga relative alla territorialità riconosciute alle parti così come previsto dall'art. 28 del c.p.c. per i procedimenti giudiziari, sia applicabile anche alla procedura di mediazione. E' anche piuttosto condivisibile il criterio di "deroga implicita", riconducibile all'accettazione della parte chiamata che presenzia alla procedura senza nulla eccepire in merito alla scelta dell'organismo. Per quanto riguarda le responsabilità si ritiene che non siano certo imputabili all'organismo, ne tantomeno al mediatore, così come non lo sono altri importanti aspetti della controversia sottoposta quali la capacità legale di agire delle parti piuttosto che il loro diritto alla lite stessa. In merito alle conseguenze, appare necessaria una distinzione tra procedure volontarie e obbligatorie. Per le prime difficilmente potrebbero nascere problemi: appare improbabile pensare al diniego da parte del Giudice di un'omologa relativa ad un raggiunto accordo invocando una incompetenza territoriale. Per le procedure obbligatorie invece, quasi sicuramente, la presentazione di istanza presso un organismo non competente potrebbe portare al non assolvimento della condizione di procedibilità. Infine un'ultima considerazione è legata ai benefici fiscali, e anche in questo caso solo con il tempo potranno essere valutate le azioni delle Agenzie delle Entrate, che potrebbero negare le agevolazioni nei casi di accordi raggiunti presso organismi non territorialmente comptenti per la controversia in oggetto.

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