
Premesso che alla data odierna esistono interpretazioni talvolta differenti e che solo la giurisprudenza in materia porterà i necessari chiarimenti, la scuola di pensiero più accreditata ritiene che il citerio di terriotrialità sia da applicare a tutte le procedure di mediazione. Risulta poi evidente che le possibilità di deroga relative alla territorialità riconosciute alle parti così come previsto dall'art. 28 del c.p.c. per i procedimenti giudiziari, sia applicabile anche alla procedura di mediazione. E' anche piuttosto condivisibile il criterio di "deroga implicita", riconducibile all'accettazione della parte chiamata che presenzia alla procedura senza nulla eccepire in merito alla scelta dell'organismo. Per quanto riguarda le responsabilità si ritiene che non siano certo imputabili all'organismo, ne tantomeno al mediatore, così come non lo sono altri importanti aspetti della controversia sottoposta quali la capacità legale di agire delle parti piuttosto che il loro diritto alla lite stessa. In merito alle conseguenze, appare necessaria una distinzione tra procedure volontarie e obbligatorie. Per le prime difficilmente potrebbero nascere problemi: appare improbabile pensare al diniego da parte del Giudice di un'omologa relativa ad un raggiunto accordo invocando una incompetenza territoriale. Per le procedure obbligatorie invece, quasi sicuramente, la presentazione di istanza presso un organismo non competente potrebbe portare al non assolvimento della condizione di procedibilità. Infine un'ultima considerazione è legata ai benefici fiscali, e anche in questo caso solo con il tempo potranno essere valutate le azioni delle Agenzie delle Entrate, che potrebbero negare le agevolazioni nei casi di accordi raggiunti presso organismi non territorialmente comptenti per la controversia in oggetto.
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