Il
Decreto-Legge 145/2013 ha introdotto importanti modifiche alla Legge
220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici. Gli
argomenti oggetto delle modifiche sono i seguenti: Accantonamento dei
fondi per interventi straordinari; Attività di formazione degli
amministratori condominiali; Maggioranze assembleari per le delibere
condominiali per il risparmio energetico; Registro di anagrafe
condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici.
Il D.L. “Destinazione Italia”
n. 145 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 300 in pari data), entrato in
vigore il giorno successivo, ha apportato, tra le altre cose, alcune
significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici(Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013).
Per la precisione, l’articolo 1, comma 9, del predetto D.L. ha introdotto le novità di seguito illustrate.
Accantonamento dei fondi per interventi straordinari
L’articolo 13 della legge 220/2012 aveva modificato l’art. 1135 del Codice civile disponendo (art. 1135, 1° comma, n. 4) che “l’assemblea
dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle
innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo
pari all'ammontare dei lavori”.
Tale norma aveva lo scopo di
razionalizzare la programmazione degli interventi di carattere
straordinario, di regola assai impegnativi sotto il profilo finanziario,
aumentando le garanzie di puntualità nei pagamenti a vantaggio sia
degli appaltatori che degli stessi condomini, cercando di evitare
l’avvio di opere per le quali non fosse interamente garantita la
copertura di spesa.
Tale intendimento si è, tuttavia, scontrato con
gli effetti della grave crisi in corso ed ha finito talvolta con il
paralizzare, ostacolare o rendere ancora più impegnativi per i condomini
proprio quegli interventi la cui effettuazione avrebbe invece
determinato importanti opportunità di lavoro per le imprese del settore.
La
modifica ora apportata dal D.L. 145/2013 ha pertanto introdotto un
importante correttivo, già ipotizzato dalla dottrina e nella pratica,
attraverso un’aggiunta al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile,
grazie alla quale viene espressamente previsto che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
Attività di formazione degli amministratori condominiali
E’ stato stabilito che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
Tale
richiamo si riferisce al fatto che la lettera g) stabilisce che possono
svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno
frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di
formazione periodica in materia di amministrazione condominiale,
requisito che comunque non è necessario qualora l'amministratore sia
nominato tra i condomini dello stabile.
Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico
L’art.1 del D.L. “Destinazione Italia” ha soppresso nell'art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.
Per effetto di tale soppressione viene
meno l’obbligo di deliberare le innovazioni aventi a oggetto gli
interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, sempre e comunque, con la più elevata maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
(fonte Legislaizone Tecnica)