venerdì 12 febbraio 2016

Danni e dispetti condominiali: non è più reato (da laleggeretutti.it)


Depenalizzazioni: ingiuria e danneggiamento semplice fuori dal codice penale, restano illeciti civili per i quali è possibile solo il risarcimento danni; andremo incontro a condomini far-west.
Il vicino di casa ti ha rigato la macchina con un chiodo all’interno del cortile comune o con un coltello ha forato i pneumatici?
Ti ha rotto la cassetta della posta?
Ti ha danneggiato il garage o graffiato la porta di casa con un temperino?
O, ancora, ti hanno rotto il vaso di fiori posto sul pianerottolo?
Hanno insozzato i muri del palazzo con gli spray o hanno scarabocchiato sulle pareti dell’ascensore?
Qualcuno ha gettato, dal suo balcone, una grossa mole d’acqua allo scopo di rovinare le tue poltroncine sul terrazzo?
Ebbene, tutte le volte in cui tali condotte siano state poste volontariamente, ossia con dolo, non saranno più punibili come reato. È questo l’effetto della recente depenalizzazione approvata dal governo che ha trasformato il danneggiamento semplice da illecito penale in illecito civile. La conseguenza è che non si potrà più sporgere querela e sanzionare il colpevole con la multa fino a 309 euro. L’unica carta rimasta al soggetto danneggiato è quella di avviare una causa civile per ottenere il risarcimento del danno, all’esito della quale il giudice applicherà anche una sanzione civile (che verrà però pagata allo Stato) da 100 a 8.000 euro nei casi più gravi. Ma se la vittima non adirà le vie legali, non scatterà neanche la sanzione e il colpevole la farà franca. Il presupposto per non parlare più reato è che i beni oggetto del danneggiamento si trovino negli spazi condominiali e non sulla pubblica via. Pertanto, il danno procurato all’auto parcheggiata sul ciglio della strada o ai vasi posti sul marciapiedi pubblico rientrano ancora nel penale. Al contrario se tali beni si trovano all’interno del condominio (per esempio, il cortile, il pianerottolo, ecc.) il reato non esiste più. 

Non solo. Sempre in materia di screzi condominiali, si potrà dire liberamente, al vicino di casa, quello che si pensa di lui: anche l’ingiuria, infatti, rientra tra i reati depenalizzati e non più querelabili, punibili solo con l’azione di risarcimento del danno e l’applicazione di una sanzione civile (anche in questo caso da 100 a 8.000 euro). Vi è di più: se la frase viene detta “a tu per tu”, senza cioè altre persone ad assistere al fatto, non potrà essere punita neanche in sede civile posto che la vittima non avrà testimoni a proprio favore (testimoni che, a differenza del penale, devono essere sempre soggetti terzi e mai le stesse parti del processo). Vivremo, dunque, in condomini far-west dove ognuno potrà distruggere i beni del vicino antipatico, senza il rischio di una condanna penale e di una fedina macchiata. Scopriremo la mattina che, per il voto contrario dato la sera in assemblea, le ruote della nostra auto sono state forate. Troveremo lo zerbino o le piante sul pianerottolo danneggiate.
La casistica è assai ampia e non serve troppa fantasia per immaginare quello che già ora avviene in molti condomini. Dovremo camminare con i telefonini in modalità “registrazione” per memorizzare le eventuali parolacce che ci dirà il dirimpettaio per la festa che abbiamo fatto il sabato precedente? E che succederà, se all’ennesimo “vaffa…” saremo noi a reagire con una spinta o un pugno all’indirizzo del vicino provocatore? Facile intuirlo: si passerà facilmente dalla parte della ragione a quella del torto. Poiché per le violenze è ancora prevista la sanzione penale, dovremo affrontare un giudice e a trovarci con il “carichi pendenti” segnato. 


Nessun commento:

Posta un commento