lunedì 1 febbraio 2016

Danni alla persona in condominio: quando l'amministratore può considerarsi effettivamente responsabile? Fonte www.condominioweb.com

Com'è noto, in ambito prettamente civilistico, in condominio sussiste la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, risultando l'amministratore dello stabile anche custode dello stesso, per la sua potestà di fatto sulla cosa.
Egli, pertanto, e per esso l'intero condominio, risulterà responsabile ex art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalla cosa, in virtù del fatto che sullo stesso incombe un obbligo di vigilanza e controllo su questa, al fine di evitare che rechi pregiudizio a terzi, salva la prova del caso fortuito.
Tralasciando questo aspetto, occupiamoci della responsabilità personale dell'amministratore, da un punto di vista penalistico.
Ebbene, in caso di danno, la fattispecie criminosa in contestazione è quella di cui all'art. 590 c.p., per il reato di lesioni colpose, per il quale: “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima (c.p. 583), della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. …. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa (c.p. 120; c.p.p. 336), salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Ci troviamo, pertanto, dinnanzi ad un'ipotesi di reato colposo, perseguibile a querela della persona offesa, salvo i casi più gravi (III comma), dove la procedibilità è d'ufficio.
Per i giudici della Suprema Corte: “perché possa ritenersi sussistente la responsabilità colposa di colui che è investito di una posizione di garanzia (nella specie, l'amministratore di un condominio) quanto alla produzione dell'evento lesivo, deve verificarsi in concreto sia la sussistenza della violazione di una regola cautelare (generica o specifica) sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio)”(Cass. pen. Sez. IV, 18/03/2014, n. 14000).
E' stato vieppiù specificato come: “la nozione di colpa penalmente rilevante, e segnatamente di quella c.d. generica, derivante da inosservanza di regole cautelari riconosciute, ruota intorno ai criteri della prevedibilità e della evitabilità: perchè di imprudenza e negligenza è evidentemente possibile parlare solo allorquando era prevedibile che dall'azione (o dall'omissione) sarebbe derivato l'evento nocivo, e solo allorchè questo era in concreto prevenibile” (Cass. pen. Sez. IV, 14/10/2010, n. 36780).
Ben può accadere che Tizio, in qualità di amministratore di condominio, venga chiamato a rispondere di lesioni personali colpose, per aver omesso di garantire il buon funzionamento del sistema di eliminazione delle acque meteoriche e condotte di scarico ostruiti da materiale vario (foglie, residui di polistirolo e altro), con il conseguente ristagno di acqua piovana su una rampa di pertinenza del condominio, sulla quale scivolava Caio, vittima di ferite e lesioni che hanno cagionato una malattia di durata superiore a quaranta giorni.
Questo è il caso sottoposto, da ultimo, al vaglio della Corte di Cassazione, deciso dalla IV sezione penale, sopra richiamata.
In primo e secondo grado l'amministratore di condominio veniva assolto con la formula “perché il fatto non sussistite”.
Proponeva, pertanto, ricorso per cassazione la costituita parte civile, sostenendo l'erroneità della sentenza di secondo grado, per avere il Tribunale escluso la colpa dell'amministratore, senza tener conto dello specifico obbligo di vigilanza che sullo stesso incombe ex art. 1130 c.c.
Nel caso di specie era stato rilevato come la causa della scivolata e, conseguentemente, delle lesioni subite da Tizio, costituitosi parte civile, era stata identificata nella formazione della "pozza di acqua piovana", in corrispondenza di una griglia del pozzetto con funzioni di deflusso delle acque meteoriche.
Ciò posto si era giunti alla conclusione per cui, l'evento non si sarebbe verificato (“con elevato grado di credibilità razionale”), qualora la griglia fosse stata sgombera da residui. Tanto è vero che, così come affermato dai testi, liberato lo scarico dal materiale che lo ostruiva, l'acqua ha ripreso regolarmente a defluire.
Tuttavia, non poteva affermarsi la responsabilità penale dell'amministratore, per avere lo stesso, provveduto con diligenza alla "manutenzione costante di rampa e pozzetto provvedendo alla pulizia di tombini e canalette", come dimostrato dalla documentazione in atti (fatture) e dalla mancata denunzia, da parte dei condomini, di problemi di siffatto genere quand'anche verificatisi in precedenza, come risultava dai verbali delle assemblee condominiali.
Ciò posto, in mancanza di prova contraria, l'evento lesivo doveva ritenersi imprevedibile, essendo dovuto a circostanze (allagamento) di natura eccezionale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14000, del 2 aprile 2015, condivide tali assunti, affermando il seguente principio di diritto: “perché possa ritenersi sussistente la responsabilità colposa di colui il quale sia investito di una posizione di garanzia, quanto alla produzione dell'evento lesivo, deve verificarsi in concreto sia la sussistenza della violazione di una regola cautelare generica o specifica, sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire, c.d. concretizzazione del rischio”.
In merito all'imputazione per il reato previsto e punito dall'art. 590 c.p., “per avere l'amministratore del condominio, omesso di assicurare il buon funzionamento del sistema idraulico di eliminazione delle acque meteoriche provocando la caduta della p.o. che scivolava in prossimità della griglia posta a protezione del fossetto per il deflusso delle acque piovane, a causa della presenza di ingente quantità di acqua accumulatasi, deve escludersi l'elemento soggettivo della colpa, in difetto di violazione della specifica regola cautelare e della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, conseguenza di un allagamento eccezionale ed imprevedibile”.
Pertanto, l'amministratore di condominio è esente da responsabilità per lesioni colpose, allorquando, sia l'eccezionalità dell'evento, sia la condotta gravemente imprudente dello stesso danneggiato, nel caso concreto la parte civile "è scesa da una rampa carrabile anziché servirsi delle scale pedonali", risultino tali da connotare d'imprevedibilità l'evento.



www.condominioweb.com 

Nessun commento:

Posta un commento