mercoledì 7 ottobre 2015

Sentenze/ Funzioni e responsabilità del CTU (fonte: http://www.thelegaljournal.eu/legal-news/sentenze-funzioni-e-responsabilita-del-ctu/)

In una recente sentenza (n. 1813 del 18/09/15,Pres. M. Chiarini, Est. A Scrima), la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla responsabilità civile per fatto illecito dell’esperto estimatore dei beni pignorati.

La Corte ha statuito sull’esclusiva responsabilità del CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) per colpa in caso di fatto illecito, escludendo che vi fosse una corresponsabilità per i danni provocati a carico del Ministero della Giustizia.
La sentenza perveniva a tali conclusioni facendo riferimento all’art. 64 c.p.c. Nell’esame del caso, i Giudici hanno sottolineato che il CTU svolge, nell’ambito del processo, “una pubblica funzione quale ausiliare del giudice, nell’interesse generale e superiore delle giustizia”.
Nell’esercitare tale funzione, il Consulente Tecnico d’Ufficio, opera “con una responsabilità oltre che penale e disciplinare, anche civile”. A fronte di tale responsabilità, il CTU ha “l’obbligo di risarcire il danno che abbia cagionato in violazione dei doveri connessi all’ufficio” (Cass. 25/05/1973, n. 1545; Cass. 21/10/1992, n. 11474).
La Corte, richiamando i propri precedenti, ha precisato che il CTU “non esercita funzioni giudiziarie in senso tipico” (Cass. 08/05/20008, n. 11229; Cass. 05/08/2010, n. 18170). Per quanto all’atto di nomina dell’esperto per la stima del bene pignorato di cui all’art. 568 c.p.c., la Cassazione lo ritiene “atto preparatorio e non di esecuzione” (Cass. 21/05/1962, n. 1161 e Cass. 02/05/1975, n. 1691).
A questo, i giudici hanno aggiunto, in tema di responsabilità, che pur essendo tale nomina facoltativa, questo “non rileva ai fini della responsabilità anche civile del predetto ausiliare una volta che il G.E. abbia proceduto a tale nomina e il nominato abbia assunto l’incarico”.
Nessun dubbio, sostengono i giudici, che “tale esperto sia equiparabile al CTU (arg. ex Cass. 03/08/2001, n. 10670) e sia, pertanto, soggetto al regime di responsabilità per lo stesso previsto dall’art. 64 c.p.c.”.
http://www.thelegaljournal.eu/legal-news/sentenze-funzioni-e-responsabilita-del-ctu/

Nessun commento:

Posta un commento