mercoledì 14 ottobre 2015

Distinzione tra restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia (fonte Legislazione Tecnica)

È la conservazione formale e funzionale dell'organismo edilizio che connota le attività di restauro e risanamento conservativo rispetto alla ristrutturazione edilizia. È questo il principio espresso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3505 del 14/07/2015.
Il Collegio rileva che per quanto riguarda il restauro e il risanamento conservativo, di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380 del 2001, si tratta di un’attività rivolta “ … a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali (di esso) …, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili …”. E poiché il restauro ed il risanamento implicano anche “ … il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso …”, l'eliminazione di elementi o estranei, o deteriorati di tale organismo preesistente non consente di fare confusione con la ristrutturazione edilizia. Infatti, osserva Palazzo Spada, “quest’ultima si configura nel rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio e nell'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile, incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e risanamento, che invece presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la struttura dell'edificio (nella sua lata accezione di componenti strutturali originali o meramente riproduttivi) e la distribuzione interna della sua superficie”.
Il Collegio conclude il confronto tra gli istituti ribadendo come “il restauro ed il risanamento conservativo, fin dall’art. 31 della l. 5 agosto 1978 n. 457, consiste in quell’insieme sistematico di opere anche sulla struttura (compresi il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio) che rispettino gli elementi fondamentali dell’organismo edilizio e ne assicurino le destinazioni d’uso compatibili con questi ultimi. Sicché la differenza tra essi e la ristrutturazione edilizia risiede essenzialmente nella conservazione formale e funzionale dell’organismo edilizio, che connota i primi rispetto alla seconda”.
Nel caso di specie, ad avviso dei giudici amministrativi, non è possibile classificare l’intervento progettato come ristrutturazione edilizia “perché nel progetto manca, per com’è redatto, quell’effetto di definitiva ed irreversibile trasformazione dei manufatti originari in altri di diverse natura e funzione d’uso”.
http://www.legislazionetecnica.it/2145282/prd/news-giurisprudenza/restauro-e-risanamento-conservativo-le-differenze-la-ristrutturazion

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