lunedì 9 giugno 2014

Trasformare il tetto del garage in terrazza ed apporvi una ringhiera non vuol dire creare una servitù di veduta (da Condominioweb.com)

Tizio è proprietario di un appartamento al primo piani e di due autorimesse a piano terra di un edificio. Il balcone dell'unità immobiliare confina con questi due locali sicché Tizio decide di collegarlo con la loro copertura ponendo una nuova ringhiera che cinge il tutto.
Quello che si crea, di fatto, è un unico terrazzo. Caio proprietario di altre due autorimesse confinanti con quelle di Tizio non ci sta perché a suo dire l'operazione eseguita dal suo vicino ha creato una servitù di veduta verso il suo fondo e gli fa causa.
I nomi utilizzati sono di fantasia ma la storia è vera ed è arrivato fino alla Corte di Cassazione che ha dipanato la matassa con la sentenza n. 10181 del 9 maggio 2014.
La questione che gli ermellini sono stati chiamati a risolvere era nella sostanza quella posta da Caio: le operazioni riguardanti il balcone ed i tetti delle autorimesse ed in particolare l'apposizione di una ringhiera lungo tutto il lastrico delle suddette autorimesse hanno posto le basi per la creazione di una servitù di veduta?
Servitù di veduta
Il codice civile non ne parla espressamente. La servitù, in linea generale, è quel peso imposto su un fondo per l'utilità di un fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027 c.c.).
In questo contesto, la servitù di veduta, a dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, è quel peso che garantisce al proprietario del fondo dominante il diritto di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. 12 aprile 2006, n. 8572).
Norme di riferimento per le vedute ed per le distanze delle costruzioni da esse sono gli artt. 905-907 c.c.
In questo contesto di carattere generale la Corte di Cassazione, confermando l' impugnata sentenza di secondo grado, ha negato che l'apposizione di una ringhiera, nella specifica circostanza, potessero configurare la creazione di un diritto reale in re aliena. A dire il vero non è la prima volta che gli ermellini si pronunciano in tal senso. Proprio facendo riferimento ad un precedente analogo, si legge nella sentenza in esame che “l'apertura di una veduta verso il fondo del vicino, ai sensi ed agli effetti degli artt. 905 e ss. c.c., sul fondo che già goda naturalmente di una vista panoramica, in conseguenza di posizione sopraelevata, è configurabile solo quando intervengono opere che aggravino la suddetta situazione naturale (cfr. Cass. 12.6.1982, n. 3597); dall'altro, che un'inferriata posta a separazione tra due fondi anche urbani non può dare luogo all'esercizio di una servitù di veduta, perché anche quando essa consenta di inspicere e di prospicere sul fondo altrui, costituisce pur sempre un'opera avente la funzione di semplice separazione dei fondi, mentre la eventuale possibilità di guardare e di affacciarsi sul fondo del vicino è, in tal caso, reciproca ed esclude, pertanto, quella situazione di soggezione di un fondo nei confronti dell'altro la cui sussistenza è indispensabile per la configurazione del diritto di servitù (cfr. Cass. 27.5.1994, n. 5186)” (Cass. 9 maggio 2014 n. 10181).
In buona sostanza per i giudici di legittimità siccome esisteva già un balcone dal quale prospicere nel fondo altrui e siccome l'inferriata altro non ha fatto che recintare un fondo di proprietà di chi era già proprietario del balcone, non si poteva configurare nessuna nuova servitù né un aggravamento di quella già esistente

Fonte http://www.condominioweb.com/recintare-un-balcone-non-sempre-costituisce-una-servitu-di-veduta.2280#ixzz349yPuoyP
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