venerdì 27 giugno 2014

Processo Civile Telematico - Novità del D.L. 24/06/2014 n. 90

Nella tarda serata del 24 giugno 2014 è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, che è entrato in vigore il 25 Giugno 2014Le norme contenute nel titolo IV del citato decreto hanno apportato significative modifiche alla normativa del processo civile telematico.
Tra quelle più importanti vi sono:
Obbligo del deposito in modalità telematiche:E’ stato stabilito che l’obbligo del deposito in modalità telematiche riguarda atti dei procedimenti indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 (atti processuali e documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite) iscritti a ruolo dal 30 giugno 2014. Dal 30 giugno 2014 vi è facoltà di deposito telematico per gli atti relativi ai procedimenti già pendenti alla data del 30 giugno 2014 e indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/2012 e per gli ulteriori atti (diversi da quelli indicati dall’art. 16-bis, co. 4 D.L. n. 179/12) per i quali sia stato rilasciato, all’ufficio giudiziario, il valore legale. Il deposito degli atti in modalità telematiche è obbligatorio a partire dal 31 dicembre 2014 per i procedimenti diversi dalla domanda di ingiunzione (art. 16-bis comma 4, d.l. n. 179/2012) già pendenti al 30 giugno 2014.
In buona sostanza per tutti i processi pendenti alla data del 30 Giugno 2014 l’obbligo del deposito in modalità telematiche è stato fissato a partire dal 31 Dicembre 2014. E’ da precisarsi che nella norma novellata (per la verità piuttosto sommaria) non si esplicita espressamente la consulenza tecnica di ufficio, ma occorre osservare che essa era parte integrante degli atti soggetti a tale obbligo e quindi una sua esclusione – a parere di chi scrive – doveva essere precisata. Qualora si voglia depositare gli atti in via telematica è importante sapere che il deposito potrà perfezionarsi solo con tale modalità.
Pertanto, la definitiva entrata in vigore delle previsioni obbligatorie è fissata per il 31 Dicembre 2014, salva l’anticipazione eventualmente disposta con successivi decreti.
Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51,  D.L. n. 90/2014):L’art. 51 del decreto legge in parola da una parte conferma, come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma, adesso, prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza (ossia ore 23.59) applicandosi le disposizioni di cui all'articolo 155, co. 4 e 5 c.p.c..
Viene quindi meno quanto disposto delle regole tecniche del processo telematico all’art. 13 del D.M. n. 44/11 comma 3 il quale prevedeva che «Quando la ricevuta e' rilasciata dopo le ore 14 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo».
Eccedenza del limite di 30 MB (art. 51, D.L. n. 90/2014):L’art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui “la busta” da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità (30 MB) previsto dalle regole tecniche, sarà possibile procedere al successivo invio di ulteriori “buste”, che però potranno considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23:59 del giorno di scadenza).
(fonte:  www.altalex.com - www.paolofrediani.it)

Nessun commento:

Posta un commento