martedì 17 giugno 2014

Servitù di passo: presenza del cancello….. (da condominioweb)

Tizio è proprietario del fondo Alfa e Caio di quello Beta, confinante con il primo. Per accedere a quest'ultimo è Caio ha diritto di passare da quello Alfa; ad un certo Tizio fa apporre un cancello al suo fondo. Il suo vicino non ci sta e gli fa causa, ma la perde e perde tutti i gradi di giudizio fino alla Cassazione.
Abbiamo utilizzato nomi di fantasia, eppure il fatto è vero ed ha potato la Cassazione, il 15 maggio 2014, a pronunciare la sentenza n. 10700.
Servitù di passaggio, chiusura del fondo servente, aggravamento della servitù e onere della prova di tale fatto; ruota attorno a questi concetti la decisione dei giudici di piazza Cavour.
Servitù di passaggio
Si tratta del diritto del proprietario del fondo dominante di passare sul fondo servente per accedere alla sua proprietà. la servitù di passaggio può essere costituita:
a) per contratto;
b) per testamento;
c) per sentenza (nel caso di fondo dominante assolutamente o parzialmente intercluso in relazione alla sua destinazione);
d) per usucapione;
e) per destinazione del padre di famiglia.
Queste ultime due modalità costitutive trovano applicazione solamente nelle ipotesi di servitù apparenti (cfr. artt. 1061 e ss. c.c.).
Siccome la servitù consiste in un peso sul fondo servente per l'utilità di altro fondo (quello dominante) il titolare del primo deve astenersi dal compiere atti o dal porre in essere comportamenti che possano aggravare l'esercizio del diritto (cfr. art. 1067 c.c.), ma al contempo non è tenuto a far nulla per garantirne l'esercizio. Si tratta del principio espresso dal brocardo latino servitus in faciendo consistere nequit.
Chiusura del fondo
Ai sensi dell'art. 841 c.c.
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Si tratta di una regola fondamentale nella disciplina del diritto di proprietà, in quanto, come dice la legge, “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico” (art. 832 c.c.).
In questo contesto generale, mettendo assieme i vari pezzi del puzzle, è lecito domandarsi: la chiusura di un fondo gravato da servitù di passaggio è legittima o la servitù può configurare un limite stabilito dall'ordinamento giuridico, così che possa ritenersi un aggravamento dell'esercizio diritto di passaggio l'apposizione di un cancello a chiusura del fondo servente?
La risposta non è univoca, ossia dipende dal contesto fattuale nel quale ci si trova a fornirla. In linea generale è possibile affermare che spetta al proprietario del fondo dominante fornire prova di tale aggravamento.
È questo quanto hanno detto i giudici di legittimità nella sentenza n. 10700. Il quadro fattuale è quello descritto in principio. Dato quel contesto, si legge in sentenza che “in tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante, al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello, l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in u contrasto col principio servitus in faciendo consistere nequit (Cass. n. 14179 del 2011; Cass. n. 6513 del 2003)” (Cass. 15 maggio 2014 n. 10700).
D'altronde divieto d'aggravamento non può arrivare a significare totale impossibilità di utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Così fosse, dicono dalla Cassazione, si arriverebbe a stabilire la sostanzialmente immodificabilità del predio assoggettato alla servitù.

Fonte http://www.condominioweb.com/chiusura-del-fondo-con-un-cancello-spetta-al-proprietario-del.2290#ixzz34q6fPnTd
www.condominioweb.com 

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