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venerdì 11 marzo 2016

La seconda auto davanti ai box si può parcheggiare Fonte condominioweb.com

È legittima la delibera, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei condomini rappresentanti la metà del valore dell'edifico, che autorizza i condòmini a parcheggiare la seconda autovettura in prossimità del proprio garage
La proprietaria di un appartamento collocato all'interno di un edificio condominiale, con ricorso ex art. 1137 c.c., impugna la delibera assembleare che, apportando modifiche all'art. 2 del Regolamento condominiale, riconosce ai singoli condomini la possibilità di parcheggiare la seconda auto in prossimità dei propri garage.
La ricorrente nell'atto introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza in commento ribadisce che la delibera è stata adottata in violazione delle norme antincendio (Decreto Ministero dell'Interno 1.2.1986), nonché in violazione del principio sancito dal terzo comma dell'art. 1120 del codice civile secondo cui sono vietate le delibere che pregiudicano la stabilità o la sicurezza dell'edificio che ne alterino il decoro architettonico e che rendano talune parti comuni inservibili all'uso anche di un solo condomino.
La ricorrente, inoltre, a tal riguardo puntualizza che il parcheggio della seconda auto davanti ai box dei singoli condomini "avrebbe potuto compromettere la tempestività e l'efficacia di alcuni interventi di soccorso, ovvero l'accesso ed il transito di mezzi quali ambulanze o veicoli dei vigili del fuoco".
Il Tribunale di Vicenza respinge tutti i motivi posti dalla ricorrente a fondamento del ricorso per l'annullamento della delibera dell'assemblea condominiale.
In particolare, precisa la sentenza, la delibera in questione che, ricordiamo, autorizza tutti i condomini al parcheggio della seconda autovettura dinanzi ai propri boxnon determina un pericoloso restringimento dell'area comune che, così come organizzata e strutturata, consentirebbe comunque anche il transito agevole di mezzi di soccorso.
Per quanto riguarda, invece, la presunta violazione della normativa antincendio ad opera della delibera impugnata, la sentenza ha puntualizzato che il motivo è infondato poiché la normativa richiamata dalla ricorrente (Decreto del Ministero dell'Interno del 1.2.1986 punto 3.6.3) si riferisce alle autorimesse con possibilità di ricovero di veicoli di numero superiore a nove, mentre nel caso di specie oggetto della delibera in questione sono i singoli box ai quali si accede dall'area comune nei confronti dei quali trova applicazione quanto sancito dal punto n. 2 del citato decreto ministeriale che prevede uno spazio per l'accesso dei mezzi di soccorso pienamente rispettato anche in seguito a quanto autorizzato dalla delibera oggetto di impugnazione.
Sempre in merito alla piena legittimità della delibera in questione la sentenza ha puntualizzato che la stessa, senza riconoscere diritti reali ai singoli condomini, ha solamente introdotto una ulteriore modalità di utilizzo della cosa comune consentendo di parcheggiare le auto dinanzi ai box di proprietà dei singoli condomini, nell'area destinata al parcheggio e transito di veicoli già precedentemente individuata dalla planimetria allegata al Regolamento condominiale.
In pratica valutati i vari aspetti la sentenza in commento, disattendendo la tesi della ricorrente, ha evidenziato che la delibera in questione:
a) Non crea alcuna disparità di trattamento tra i condomini, in quanto autorizza tutti i condomini inclusa la ricorrente a parcheggiare l'eventuale seconda vettura dinanzi al proprio garage e quindi può essere adottata con le maggioranze previste dall'art. 1136 del codice civile ( voto favorevole dei condomini che rappresentano la metà del valore dell'edificio),
b) Non determina alcuna modifica alla destinazione d'uso del bene comune;
c) Non lede i diritti acquisiti da singoli condomini;
d) Infine il parcheggio delle seconde autovetture dinanzi ai box, così come appurato, consente comunque l'eventuale accesso e transito nell'area comune di mezzi di soccorso senza alcuna difficoltà.
il Tribunale di Vicenza rigetta il ricorso del condòmino che considerava illegittima la delibera in questione, e con la condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese di giudizio.




www.condominioweb.com 

giovedì 14 gennaio 2016

Niente negoziazione se c’è mediazione (da Il Sole 24 Ore)

Tribunale di Verona. Chiarimento sulla cumulabilità con le procedure stragiudiziali obbligatorie


La normativa vigente impone espressamente il cumulo tra la negoziazione assistita obbligatoria e le procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la lite non rientri tra le materie assoggettate amediazione obbligatoria ex lege. Infatti, in questo caso, solo questa procedura deve essere esperita. Il principio è affermato nell’ordinanza del 23 dicembre 2015 del Tribunale di Verona (estensore Vaccari) che affronta il tema della sovrapposizione dei procedimenti stragiudiziali per la soluzione delle liti previsti dal legislatore in funzione di filtro preventivo alla domanda giudiziale.
La controversia sottoposta all’esame del Tribunale deriva da un procedimento monitorio attivato per ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in sede di stipula di un contratto preliminare di affitto di ramo di azienda rimasto inadempiuto. Dopo il rifiuto della stipula del contratto definitivo da parte del promittente concedente, il promissario affittuario otteneva dal Tribunale il decreto ingiuntivo per l’importo richiesto che veniva poi dichiarato esecutivo alla prima udienza del giudizio di opposizione (il quale veniva ritenuto non fondato su prova scritta). Il giudice rilevava d'ufficio che la materia del contendere rientrava in una di quelle per le quali è previsto l'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege e prendeva atto che, prima di promuovere il monitorio, il creditore aveva inutilmente invitato il debitore a stipulare una convenzione per la negoziazione assistita dagli avvocati. In esito a tali rilievi affrontava il tema del cumulo tra procedimenti di Adr (Alternative dispute resolution) sino ad assegnare termine alle parti per l'avvio del procedimento di mediazione. Nella motivazione dell'ordinanza, si precisa che sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 132/2014 («Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati…») il legislatore ha imposto espressamente «il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita». Insomma, secondo la norma indicata, «l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa». Il Tribunale, che pur rileva la mancanza di una chiara previsione normativa, poi chiarisce che lo stesso iter deve essere seguito anche qualora in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita – come nel caso in esame - una negoziazione assistita facoltativa (si ricordi che la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione).Più precisamente, si rileva come una simile sequenza non appaia in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione). Infatti, va considerato che essa «consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo». 

martedì 5 gennaio 2016

Corso Aggiornamento Mediatori Civili presso il Collegio Geometri di Reggio Emilia - 22 e 23 Gennaio 2016


Vi segnaliamo il Corso di Aggiornamento Mediatori Civili, valido per l'aggiornamento biennale previsto dal D.M. 180/2010, organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia, in collaborazione con MediaCon S.r.l., che si terrà a Reggio Emilia presso la Sala Conferenze del Collegio Geometroi in Via A. Pansa n. 1 nei giorni 22 e 23 Gennaio 2016.

Il numero massimo di partecipanti è stabilito dalla normativa in 30 unità, nel caso di ulteriori richieste verrà stilata una lista d’attesa per la riedizione del Corso.

Il termine per l'iscrizione é il 15/01/2016.

La quota di iscrizione  è di € 190,00 iva esente, in parte rimborsata dalla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Geometri per i geometri iscritti ed in regola con la contribuzione previdenziale.
Ai partecipanti geometri con frequenza del 100% verranno assegnati n. 18 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (Regolamento per la Formazione Professionale Continua CNGeGL in vigore dal 01/01/2015).


Per qualsiasi informazione può essere contattato il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Reggio Emilia al numero 0522 515242



giovedì 26 novembre 2015

GLI ACCORDI DI USUCAPIONE IN MEDIAZIONE NON SONO ASSIMILABILI ALLE SENTENZE DI ACCERTAMENTO" - Corte di Appello R.C. 12.11.2015

Riportiamo un interessante articolo di Paolo Cuzzola su mediazione ed usucapione:

"Gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi".
E' quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 12.11.2015: viene escluso, dunque, che il verbale di conciliazione in tema di usucapione (a differenza della sentenza di accertamento dell'usucapione) possa avere effetti liberatori (cd. usucapio libertatis) sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all'accordo l'acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell'usucapione.
Come noto, la nuova disciplina - di cui all'art. 84 bis d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, ha modificato l'art. 2643 c.c., includendo così tra gli atti soggetti a trascrizione gli "accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Tuttavia, resta fermo che lo stesso accordo di mediazione non è assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza di accertamento dell'usucapione, la cui trascrizione è disciplinata dall'art. 2651 c.c..
Per consolidata dottrina, infatti, all'acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza (acquisto a titolo originario) non si applica il principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2650 c.c., e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 2651 c.c., ha valore di mera pubblicità notizia.
Contrariamente, evidenziano i giudici reggini, gli accordi conciliativi in materia di usucapione rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell'art. 2643 c.c., per i quali gli effetti della pubblicità sono regolati non dall'art. 2651 c.c., bensì dalle norme degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., che si improntano al principio della continuità delle trascrizioni che sorregge il sistema della pubblicità con riferimento agli acquisti derivativo-traslativi.
Può concludersi, quindi, che tale verbale conciliativo attribuisce all'usucapiente un diritto che può far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, sicché, precisa la Corte "tale accordo non può in alcun modo danneggiare terzi soggetti estranei al medesimo che vantino legittimi titoli anteriormente trascritti o iscritti".
link alla fonte:

mercoledì 21 ottobre 2015

Quando l'attore avanza una domanda soggetta a MEDIAZIONE (diritti reali) e altra no (risarcimento danni) - Trib. Verona ord. 25.6.2015 (Giud. Massimo VACCARI) Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Nello sciogliere la riserva assunta all'udienza il Giudice Istruttore
Massimo Vaccari della Sez. III del Tribunale Civile di Verona esprime delle considerazioni che LIA Law In Action Vi invita a ponderare per le ricadute di ordine pratico che da queste scaturiscono.
L'ordinanza scaligera è del 25 giugno 2015.

Il caso - In data 11 marzo 2015 viene notificato atto di citazione per sentire condannare il convenuto:
A) al ripristino dello status quo ante (la situazione esistente prima di un determinato evento) di un'area della corte comune, in origine destinata a giardino (diritto di comunione), che il convenuto ha trasformato in parcheggio.
B) al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in corso di causa (indeterminato nel quantum debeatur), vertendosi quindi in tema di danno alla salute e non di lesione della componente non patrimoniale del diritto reale.
Gli attori lamentano, pertanto, che, per effetto della suddetta condotta, si sarebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di vita.

La soluzione - La prima delle domande è assoggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
La seconda no.
Essendo indeterminata nel quantum non sarebbe nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, chiosa il Giudice Vaccari nello stilare l'ordinanza.
Allora "alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest'ultima".
Senonché, continua l'Estensore, "tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le parti si troverebbero a trattare" di una componente soltanto della complessiva vertenza esistente tra di loro.
Conclusione: viene demandata alla mediazione anche la controversia attinente il danno non patrimoniale vantato dagli attori.
Il Giudice Monocratico ha fissato l'udienza in novembre 2015 per il prosieguo con termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione dell'istanza di mediazione avuto riguardo alla controversia sul diritto di comunione.



(www.StudioCataldi.it) 

sabato 10 ottobre 2015

L’usucapione e la mediazione: trascrivibilità del verbale di mediazione senza necessità di adire il giudice Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Spesso le ADR[1] risultano frustranti e si traducono in un inane appesantimento della procedura; in materia di usucapione, invece, la mediazione rappresenta un utile strumento per raggiungere il risultato prefisso in tempi brevissimi. Infatti, mentre per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, con una causa ordinaria, le tempistiche variano da uno a due anni, con il percorso mediativo si può raggiungere il risultato finale in pochi mesi; inoltre le spese sono proporzionali al valore del bene usucapito ed esenti dall’imposta di registro (entro un certo limite).
Da un punto di vista meramente pratico, quindi, i vantaggi sono indubbi. Veniamo ora all’analisi del profilo giuridico.
Il legislatore, con il cosiddetto “decreto del fare”, ha inserito nell’art. 2643 c.c. il comma 12 bis[2]. La ragione è da ricercarsi nella circostanza per cui la disciplina della mediazione (art. 11 del d. lgs. 28/2010) ammette la trascrizione degli accordi che hanno ad oggetto gli atti indicati dall’art. 2643 c.c. ma, ab origine, nella norma, non si faceva cenno all’usucapione onde l’inserimento del comma in commento. 
In particolare, l’art. 2643 c. 12 bis c.c. prevede che si debbano rendere pubblici a mezzo di trascrizione: «gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato».

Secondo la norma, dunque, il verbale di mediazione, purché autenticato da un notaio, costituisce titolo idoneo a trascrivere il trasferimento dell’immobile e ad accertare l’acquisto della proprietà in capo alla parte che ha azionato il percorso mediativo.
La dottrina più attenta ha sottolineato come l’usucapione non possa nascere da un accordo negoziale tra le parti o da un atto volitivo; l’accordo di mediazione, pertanto, si limita a riconoscere l’esistenza dei fatti che ne costituiscono il presupposto. Le parti, infatti, non possono creare con un atto di volontà un effetto giuridico che discende solo dalla legge. 
Il negozio di accertamento secondo alcuni autori è una dichiarazione di scienza; secondo altri, invece, ha natura negoziale. In ogni caso, si tratta di un istituto di secondo grado che presuppone la preesistenza dei fatti di cui si realizza l’accertamento. Il negozio di accertamento non può produrre effetti traslativi e quindi non può trasferire la proprietà di un bene. Esso si limita ad accertare i presupposti che la legge pone a fondamento dell’istituto dell’usucapione.
Com’è noto, tali presupposti si sostanziano nel decorso del tempo, nel possesso continuo e non interrotto, non violento né clandestino e, nel caso di usucapio brevis, nell’acquisto in buona fede ed in un titolo astrattamente idoneo a trasferire il bene. 
Il negozio di accertamento concluso tra le parti non va confuso con la transazione[3]; quest’ultima è un contratto in cui i contraenti si fanno reciproche concessioni per porre fine ad una controversia; il primo, invece, ha come scopo precipuo eliminare le incertezze in merito ad una determinata situazione.

La trascrizione ai sensi dell’art. 2651 c.c. (sentenza accertativa di usucapione[4]) ha efficacia erga omnes e fa nascere in capo al soggetto un diritto nuovo che travolge i diritti dei terzi. 
Emergono, invece, dei dubbi in merito all’efficacia della trascrizione ex art. 2643 c. 12 bis c.c., in quanto l’accordo mediativo ha efficacia inter partes, vale a dire tra i soggetti che hanno partecipato alla mediazione e non già erga omnes
In tal senso depone anche la circostanza che il comma 12 bis sia stato inserito nella norma dedicata agli acquisti a titolo derivativo (art. 2643 c.c.) e non già nell’art. 2651 c.c. che, invece, si occupa degli atti a titolo originario[5]. Inoltre, all’art. 2643 si applicano le disposizioni degli artt. 2644 e 2650 c.c., relativi agli acquisti derivativo-traslativi: si tratta di norme che regolano i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa[6].Ma essendo l’usucapione un modo di acquisto della proprietà a titolo originario il suo inserimento nell’art. 2643 c.c. , tra gli atti a titolo derivativo, solleva non poche perplessità. Considerata la sedes materiaein cui è collocata la disposizione sulla trascrizione dell’accordo accertativo dell’usucapione, ci si domanda quale sia la natura giuridica dell’usucapione non accertata giudizialmente: acquisto a titolo originario, derivativo o un tertium genus?

Ancora una volta la frettolosità del legislatore ha determinato problematiche ermeneutiche di non poco conto e che non possono essere trascurate. Mentre lo scopo perseguito è condivisibile, vale a dire velocizzare l’accertamento dell’usucapione bypassando il tribunale, la collocazione della norma tra gli acquisti a titolo derivativo rischia di rendere l’usucapione accertata in sede di mediazione un minus rispetto a quella accertata giudizialmente, in quanto la trascrizione avverrà a favore dell’usucapiente e contro l’usucapito fondandosi sui titoli di quest’ultimo e lasciando impregiudicati i diritti dei terzi, proprio come se si trattasse di una vicenda derivativo-traslativa.

Note:

[1] ADR: alternative dispute resolution, si tratta di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e la conciliazione.
[2] Il comma 12 bis è stato introdotto dall’art. 84 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98
[3] Art. 2643 c. 13 c.c. trascrizione delle transazioni aventi ad oggetto le controversie relative ai diritti elencati nell’art. 2643 c.c.
[4] La norma riguarda anche la sentenza accertativa dell’intervenuta prescrizione.
[5] Come la trascrizione della sentenza dichiarativa della prescrizione e dell’usucapione
[6] In particolare l’art. 2650 c.c. contiene il principio della continuità delle trascrizioni: non ha effetto la trascrizione di un atto di acquisto se non è trascritto il titolo anteriore. L’art. 2644 c.c. contempla il principio della priorità delle trascrizioni: prevale il soggetto che trascrive prima; inoltre, un atto trascritto non ha effetto nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti in base ad un atto precedentemente trascritto.




(www.StudioCataldi.it) 

lunedì 20 luglio 2015

Mediazione, termini perentori (fonte: Italia Oggi Sette)


Sentenza del tribunale di Firenze.
L'invio delle parti è una forma di potere discrezionale
Non si può sgarrare sull'introduzione del procedimento

In materia di mediazione delegata, il termine per l'introduzione del procedimento (ex comma 2, art. 5 dlgs 28/2010) è perentorio. I giudici della III sez. civ. del Tribunale di Firenze con sentenza dello scorso 9 giugno, evidenziano che l'invio delle parti in mediazione (c.d. mediazione delegata o disposta dal giudice) rappresenta una forma di potere discrezionale da parte dell'ufficio che può essere esercitato «valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti “sempreché non sia stata tenuta l'udienza di precisazione delle conclusioni. Ove la mediazione venga disposta, il suo esperimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5, II comma, dlgs citato)». Pertanto, il mancato esperimento della mediazione vizia irrimediabilmente il processo, impedendo l'emanazione di sentenza di merito. Il tribunale ha osservato come tale disciplina, finalizzata a favorire la conciliazione della lite con l'intervento di soggetto terzo imparziale, non ponga problemi di natura costituzionale e non appare neppure lesiva dei precetti di cui alla normativa sovranazionale sul diritto di azione e di accesso alla giustizia (si veda Carta di Nizza, Cedu). Tale termine per l'introduzione è, poi, perentorio e ciò può desumersi, anche in via interpretativa tutte le volte che, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, lo stesso debba essere rigorosamente osservato (in questo senso Cass. 14624/00, 4530/04). Osserva il giudice, a mo' di esempio che, infatti «non si dubita, che, il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c.» sia perentorio «sia perché tale procedimento presenta taluni caratteri del procedimento impugnatorio, la cui proposizione è secondo i principi generali sempre scandita da rigorosi termini processuali, sia perché la mancata osservanza di tale termine comporta esecutorietà del decreto ex art. 647 c.p.c.».

lunedì 1 giugno 2015

Consumatori: via libera alla risoluzione 'stragiudiziale' delle controversie (Fonte: www.StudioCataldi.it)

Novità in arrivo per i consumatori che d’ora in poi avranno uno strumento “semplice” per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con le imprese.
Sul tavolo del Consiglio dei Ministri n. 63 è arrivato il decreto legislativo attuativo della direttiva europea (n. 2013/11/UE) sulle controversie extragiudiziali dei consumatori.
L’approvazione del decreto comporta diverse modifiche ed integrazioni al Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), con il fine, assicura il Governo, “di mantenere una disciplina unitaria della materia salvaguardando il più possibile l’impostazione del codice medesimo”.
Via libera, dunque, alle “ADR”, ossia agli organismi che offrono la possibilità di pervenire ad una risoluzione delle controversie attraverso un ampio ventaglio di procedure ad hoc (mediazione, arbitrato, negoziazioni, ecc.), istituiti su base permanente ed iscritti in apposito elenco tenuto dalle autorità competenti (Ministero giustizia, Consob, Agcom, ecc.). A queste ultime spetterà definire il procedimento per l’iscrizione e la verifica del rispetto dei requisiti di “stabilità, efficienza, imparzialità”, nonché del principio di “tendenziale non onerosità”, per l’utente, del servizio.
Tra gli obblighi degli organismi, inoltre, è stato fissato quello di mantenere un sito web che fornisce alle parti facile accesso alle informazioni, garantendo, però, al contempo, ai consumatori la possibilità di presentare reclamo anche non tramite canale telematico.
In ogni caso, qualsiasi sia l’esito della procedura di composizione stragiudiziale, rimane fermo il principio secondo il quale il consumatore “non potrà essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente”. 
Fonte: Consumatori: via libera alla risoluzione 'stragiudiziale' delle controversie 
(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 21 maggio 2015

Infiltrazioni nell’appartamento? Paga il condominio che non ha impermeabilizzato il terrazzo Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Quella delle infiltrazioni d’acqua negli appartamenti e della conseguente umidità, provocate da tubazioni, opere murarie o impianti danneggiati, è una problematica ricorrente negli edifici condominiali. E se l’origine dei danni è la mancata impermeabilizzazione del terrazzo comune, la responsabilità è del condominio che ha omesso di occuparsene. 
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 9294 pubblicata l’8 maggio scorso, dando ragione ad un condomino (una società) che ha trascinato in giudizio l’ente di gestione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa delle infiltrazioni d’acqua provenienti dal terrazzo comune. Sbaglia, invece, per la S.C., il giudice d’appello a ritenere che, nonostante le infiltrazioni fossero provate, non fosse così per la colpa del condominio.
Per la corte territoriale, infatti, pur ritenendo sussistente il nesso causale, ossia la derivazione dell’evento dalla condotta colposa, la società danneggiata non aveva assolto “l’onere di provare anche il profilo soggettivo dell’illecito”, ovvero la colpa, “integrata dalla violazione della misura della diligenza obiettivamente dovuta dal soggetto”.  
Ma il Palazzaccio ribalta la decisione e accoglie le richieste dell’amministratore ricorrente, sull’assunto che, analogamente alla materia della responsabilità contrattuale, anche ai fini di quella extracontrattuale, “la colpa si sostanzia nell’inosservanza di leggi, regolamenti, regole e discipline nonché nell’obiettiva violazione degli aspetti di diligenza, della prudenza e della perizia, al cui rispetto il soggetto deve improntare la propria condotta anche nei rapporti della vita comune di relazione”.
Per cui, nel caso di specie, ha concluso la S.C. accogliendo il ricorso, l’omessa impermeabilizzazione del terrazzo condominiale depone automaticamente “per una connotazione in termini di imprudenza e negligenza, e pertanto di colpa, della condotta mantenuta dal condominio”, dalla quale è conseguito l’evento dannoso delle infiltrazioni, le quali, ove vi fosse stata una condotta diligente, consistente nell’occuparsi della necessaria impermeabilizzazione, “non si sarebbero, in base a ad un criterio di normalità, verificate”.




(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 23 aprile 2015

C’è differenza tra mediazione demandata e mediazione rinviata dal giudice (Fonte: www.diritto.it)


Nonostante, almeno in questo, la legge sia abbastanza esplicita, molti colleghi avvocati e mediatori, responsabili di Organismi compresi, non hanno ancora chiara la distinzione tra mediazione come condizione di procedibilità e mediazione demandata dal giudice. Cerchiamo di fare le dovute differenze, sia ai fini teorici e pratici, sia terminologici e formali.

L’articolo di riferimento è l’art. 5 del D.Lgs. n.28/2010, come tutti ormai sanno, ritenuto illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 272/2012 per eccesso di delega e ripristinato con il Decreto del Fare n. 69 del 21 giugno 2013, convertito in Legge n. 98 del 9 agosto 2013.
Così come nel testo originario, il comma 1, anzi adesso 1bis, prevede l’elenco delle materie per le quali è necessario (condizione di procedibilità), prima di agire in giudizio, passare per la mediazione e tentare una conciliazione amichevole (c.d. mediazione obbligatoria). Se, per varie ipotesi, non si tenta la mediazione prima del deposito dell’atto di citazione e si giunge, quindi davanti al giudice in prima udienza, o la parte convenuta può “eccepire” il mancato esperimento della condizione di procedibilità o può “rilevarlo” il giudice d’ufficio (ex lege) e dare alle parti il termine di 15 giorni e tre mesi per procedere al tentativo di mediazione, rinviando il processo.
Soprattutto nei primi tempi, era abbastanza frequente che, verificatesi queste circostanze, stranamente, né la parte convenuta eccepiva, né il giudice rilevava la mancata condizione di procedibilità e, prevedendo la norma una “sanatoria” nel caso si superasse la prima udienza, il processo andava avanti nonostante non si fosse tentata la mediazione. Dato il perseverare di questa prassi è intervenuto il legislatore introducendo il comma 6bis all’art. 5, con il D.L. n. 212/2011,
poi però soppresso in sede di conversione. La norma così diceva:
“Il capo dell’ufficio giudiziario vigila sull’applicazione di quanto previsto dal comma 1 e adotta, anche nell’ambitodell’attività di pianificazione  ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice …. e ne riferisce, con frequenza annuale, al ConsiglioSuperiore della Magistratura ed al Ministro della Giustizia”.


Con l’introduzione di questa sorta di controllo sulla condotta dei magistrati, per i 60 giorni di vigenza, il comportamento e l’attenzione da parte dei giudici sul mancato esperimento della condizione di procedibilità è diventato ineccepibile e in ogni caso di dimenticanza o disattenzione degli avvocati, supplivano i giudici con la rilevabilità d’ufficio. Nonostante la norma sia venuta meno, l’impegno dei magistrati è proseguito ed oggi difficilmente si supera la prima udienza senza il tentativo di mediazione.
Diversa via per introdurre la mediazione è invece quella prevista dal comma 2 dell’art. 5, detta mediazione demandata o ex officio iudicis. Dice la norma che, anche in sede d’appello, ma prima dell’udienza della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruttoria e il comportamento delle parti, il giudice può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, rendendolo condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Rispetto alla norma originaria che prevedeva un “invito” del giudice (c.d. mediazionedelegata) alle parti che potevano quindi rifiutare, adesso se il giudice demanda, le parti “devono” tentare la mediazione. Anche in questi casi di parla di mediazione obbligatoria e il tentativo diventa condizione diprocedibilità, ma è una obbligatorietà non derivante dall’oggetto/materia della controversia, ma da una valutazione da parte del giudice. È giurisprudenza ormai convalidata che in questi casi, quindi di rinvio ex comma 2, il giudizio sulla “mediabilità” che si dovrebbe valutare al primo incontro informativo previsto dall’art. 8, è già stato fatto dal giudice stesso prima di decidere di demandare, per cui è prassi saltare il primo incontro ed entrare direttamente in mediazione per tentare, realmente e non solo formalmente, di trovare un accordo amichevole alla controversia (Trib. di Firenze, 19 marzo 2014; Trib di Roma, 19 settembre e 29 settembre 2014; Trib. di Palermo, 23 luglio 2014; Trib. di Monza, 20 ottobre 2014; Trib. di Siracusa, 23 gennaio 2015).
Altro caso possibile e molto frequente è quello di rinvio in mediazione da parte del giudice all’udienza per la pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione nei procedimenti d’ingiunzione. Più semplicemente: si fa istanza di decreto ingiuntivo per la quale non è prevista la mediazione obbligatoria (art. 5, comma 4, lett.a)), una volta concesso la controparte può fare opposizione, quindi il giudice fissa l’udienza per pronunciarsi sulla esecutorietà da attribuire o meno al decreto. In questa sede, ritorna obbligatorietà del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità del processo per cui il giudice rinvia l’udienza e assegna alle parti i 15 giorni e i tre mesi per l’esperimento della mediazione.
Tralasciando i dibattiti dottrinari e giurisprudenziali su chi abbia la titolarità/legittimità e responsabilità per le conseguenze di avviare il procedimento di mediazione (è prevalente l’opinione che vede l’opponente come obbligato in primis ad esperire il tentativo di mediazione, in quanto parte sostanziale del giudizio avviato con l’opposizione), l’equivoco nasce nel non capire che i rinvii in mediazione da parte del giudice in questi casi, non sono da annoverare nella mediazione demandata o ex officio prevista dal comma 2, ma semplicemente nella mediazione obbligatoria e condizione di procedibilità ex comma 1bis, solo che l’avvio è stato posticipato a questo momento.
Qual è l’importanza di questa catalogazione?
Chiamare le cose col proprio nome serve a comprendere meglio cosa dobbiamo affrontare, come comportarci e come gestire la situazione. In base al tipo di mediazione che abbiamo davanti possiamo capire se dover svolgere o meno il primo incontro informativo, se è possibile fermarsi o meno al primo incontro gratuito, decidere se entrare in mediazione e pagare le indennità o fermarsi alle spese di avvio, tutti aspetti che dai diversi punti di vista del mediatore, dell’avvocato, della parte, dell’Organismo di mediazione hanno la loro rilevanza. Se a prima vista, dunque, la differenza terminologica o il richiamo normativo non sembrano importanti, nella pratica gestionale e procedurale lo sono e come: è importante per il mediatore che deve avere chiara la situazione e capire come svolgere il primo incontro; è importante per l’Organismo di mediazione per preventivare i possibili guadagni e predisporre le fatturazioni; è importante per le parti che devono sapere come comportarsi in mediazione (presentarsi, non presentarsi, delegare) e in che termini il loro comportamento potrebbe essere valutato dal giudice quando e se si ripresenteranno davanti a lui; è importante per gli avvocati di parte per poter consigliare al meglio il cliente e stabilire insieme la strategia più conveniente in termini di costi, tempi e vantaggi; è importante per il Ministero di giustizia per l’individuazione delle corrette percentuali ai fini statistici e per le valutazioni che dovrà fare periodicamente sull’istituto; infine è importante anche per il giudice stesso che una volta ritrovate le parti in udienza, dovrà capire i passaggi che si sono nel frattempo svolti, la disponibilità o meno all’accoglimento del suo invito, la partecipazione personale o solo formale delle parti alla mediazione, l’eventuale assenza giustificata o ingiustificata, per agire di conseguenza con l’utilizzo degli strumenti processuali che ha a sua disposizione (sanzioni, rinvii nuovamente in mediazione, condanna alle spese, condanna per lite temeraria, ecc…).
Chiarito che in tutti questi casi si tratta comunque di mediazione obbligatoria, originaria o successiva che sia, è bene tenere distinto il rinvio in mediazione da parte del giudice tra comma 1bis, comma 2 o comma 4, facilmente rilevabile dal verbale d’udienza o ordinanza che lo prevede.
L’idea di questo articolo nasce dopo aver osservato il lavoro dei colleghi, sia mediatori che avvocati di parte, molti dei quali hanno poche idee e molto confuse in materie. Ribadisco che la legge sulla mediazione è ancora fatta male, con lacune normative e dubbi interpretativi, ma nei pochi punti in cui è chiara, cerchiamo almeno di non complicarla noi!

martedì 24 marzo 2015

Anche per la revoca la mediazione è obbligatoria (dal Sole 24Ore)

Il procedimento di mediazione deve essere esperito prima di avviare l’azione giudiziale per la revoca dell’amministratore di condominio.
Lo ha stabilito un’ordinanza del Tribunale di Padova riunito in Camera di consiglio il 3 dicembre 2014. Si tratta della prima pronuncia nota che affronta la questione interpretativa derivante dalla lettura combinata di quanto disposto dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 in materia di mediazione e l’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione del Codice civile come introdotto dalla legge 220/2012 di riforma del condominio.

La norma generale che disciplina la mediazione obbligatoria preventiva, se da un canto genericamente la prevede anche per la materia condominiale (articolo 5, comma 1-bis, Dlgs 28/2010), dall’altro pone quale limite specifico quello dei procedimenti in Camera di consiglio (articolo 5, comma 4, lettera f del Dlgs 28/2010). Per cui la mediazione obbligatoria, pur nelle materie indicate, non si applica in virtù della specialità del procedimento camerale. Ciò significa che sulla base della disciplina generale il procedimento di revoca dell’amministratore resterebbe escluso dalla mediazione intesa quale condizione di procedibilità ope legis.
Tuttavia, con la riforma del condominio è stato introdotto l’articolo 71-quater il quale nel disciplinare con norma speciale (e successiva) la mediazione stragiudiziale per il condominio ha specificatol’ambito delle controversie in materia individuandone per relationem i riferimenti legislativi.
Rientrano quindi nel novero delle controversie condominiali ai fini della obbligatorietà della mediazione preventiva quelle derivanti dalla violazione o dalla errata applicazione delle disposizioni del capo II del titolo VII del libro III oltre che anche gli articoli 61-72 delle disposizione attuative del Codice civile.
Pertanto, oltre alle questioni che attengono al condominio in senso stretto (ad esempio, liti relative alle parti comuni) sono da ricomprendersi altresì per espresso dettato legislativo quelle relative alla responsabilità dell’amministratore, all’impugnazione delle delibere assembleari, alla riscossione dei contributi condominiali, alla modifica delle tabelle condominiali, all’infrazione dei regolamenti condominiali, come anche alla revoca dell’amministratore.
E il collegio del Tribunale patavino, nel dare una lettura combinata degli articoli 71-quater e 64 delle disposizioni attuative del Codice civile, ha ritenuto che la controversia relativa alla revoca dell’amministratore rientri tra quelle soggette all’obbligo della mediazione, assegnando alle parti il termine di 15 giorni per l’inizio del relativo procedimento previsto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Una decisione che appare coerente e condivisibile, in quanto correttamente assegna un rilievo di specialità alla citata previsione introdotta dalla legge di riforma del condominio che scardina la disposizione generale in materia di mediazione e ciò in considerazione della particolare natura dei rapporti condominiali che ben si prestano all’utilizzo di percorsi negoziali di carattere coesistenziale.

mercoledì 4 marzo 2015

Agevolazioni fiscali relative al trasferimento di beni immobili in mediazione (da www.assiom.it)


L’esenzione prevista per il verbale di mediazione riguarda anche l’atto redatto dal Notaio, se quest’ultimo recepisce i contenuti del suddetto verbale. Diversamente, qualora le parti stipulino davanti al notaio un atto di contenuto novativo, non troverà applicazione la disposizione agevolativa di cui all’art. 17, comma 3.
E’ questo, in sintesi, il parere espresso dalla Agenzia delle Entrate sulla istanza di interpello di ASSIOM in merito all’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28/2010 che, come noto, prevede che “Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente”.
Un associato ASSIOM aveva evidenziato come, sul territorio nazionale, alcuni uffici delle entrate ritenessero le agevolazioni applicabili anche all’atto del notaio che recepiva il verbale di mediazione, altri uffici no.
La Ass.i.o.m., pertanto, si è attivata e, in data 09/12/2014, ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate una istanza di interpello per avere chiarimenti in merito alla questione.
Il testo dell’interpello e del parere è a vostra disposizione cliccando sul link di seguito riportato e, quindi, ci limitiamo ad evidenziare solo alcuni punti da tenere in considerazione al fine di poter usufruire delle agevolazioni in caso di trasferimento di beni immobili in mediazione.
L’Agenzia delle Entrate, come detto, riconosce le agevolazioni fiscali suddette solo nel caso in cui l’atto redatto dal notaio recepisce i contenuti del verbale di mediazione, poichè davanti al notaio le parti non pongono in essere un regolamento negoziale nuovo o diverso da quello originariamente voluto, contenuto nell’atto di mediazione e sottoscritto in sede di chiusura del procedimento di mediazione.
Qualora, al contrario, le parti stipulino davanti al notaio un atto dal contenuto novativo che non preveda la mera esecuzione degli accordi raggiunti in mediazione ma si tratti, in realtà, di un contratto integrativo dell’accordo raggiunto in mediazione avente quindi un contenuto innovativo rispetto al verbale stesso, limitatamente a detto negozio non troverà applicazione l’agevolazione prevista dalla normativa.
E’ bene, dunque, tenere presente questo aspetto e fare in modo che il verbale che definisce la mediazione sia comprensivo di tutti gli obblighi che le parti intendano prevedere, senza rinviare al notaio per il completamento della loro definizione.
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venerdì 6 febbraio 2015

La risoluzione alternativa delle controversie e la tutela dei consumatori a livello europeo. Novità con l'arrivo del nuovo anno (www.StudioCataldi.it)

Buone notizie per i consumatori europei: con l'arrivo del nuovo anno aumenta la tutela in caso di compravendita di beni e la fruizione di servizi. Con la direttiva 2013/11, infatti, troveranno applicazione in tutti i paesi UE regole e procedure semplificate per larisoluzione alternativa delle controversie riguardanti obbligazioni derivanti da contratti di vendita o di servizi, aventi natura nazionale o transfrontaliera, conclusi tra consumatori e professionisti degli Stati membri.

La tutela ha carattere spiccatamente unilaterale in quanto mira a favorire il consumatore, consentendogli l'accesso, gratuito o comunque dietro pagamento di un importo irrisorio, ad un organismo accreditato in grado di risolvere in via stragiudiziale le liti, proponendo o imponendo una soluzione ovvero organizzando un incontro tra consumatore e produttore al fine di coadiuvarli nella ricerca di una soluzione; la durata complessiva del procedimento, ispirato a canoni di trasparenza, imparzialità ed efficienza, non potrà eccedere i novanta giorni. 
Tale disciplina si aggiunge alla direttiva 2008/52 in materia di mediazione civile e commerciale, che continuerà ad applicarsi alle ipotesi non previste dalla direttiva più recente e, in particolare, alle controversie quando entrambe le parti siano professionisti. 
La direttiva in materia di risoluzione alternativa delle controversie, che deve essere recepita a livello nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore, sarà comunque direttamente applicabile anche in caso di mancata implementazione a partire dal 9 luglio 2015. 
Grazie al regolamento 524/2013, inoltre, la risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e professionisti potrà essere esperita anche attraverso una piattaforma on-line. La tutela predisposta, in questo caso, è di tipo bilaterale essendo attivabile tanto dai consumatori quanto dai professionisti e accessibile da ogni Stato membro. 
La piattaforma elettronica, in effetti, collegherà tutti gli organismi deputati alla risoluzione alternativa delle controversie presenti nei ventotto Paesi mediante un sito internet interattivo e di utilizzo intuitivo disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea. 
La piattaforma, più precisamente, consentirà agli utilizzatori di reperire le informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie tra consumatori e professionisti derivanti da inadempimento dei contratti di vendita di beni o fornitura di servizi, permetterà di inoltrare reclami attraverso la compilazione di un apposito modulo allegando i documenti necessari, provvederà ad inoltrare il suddetto reclamo all'organismo competente, gestirà l'intera procedura telematicamente.


Fonte: La risoluzione alternativa delle controversie e la tutela dei consumatori a livello europeo. Novità con l'arrivo del nuovo anno
(www.StudioCataldi.it) 

martedì 3 febbraio 2015

Ma la qualità non può essere gratuita (da Sole 24Ore e mondoadr.it)

Dal Sole 24 Ore, l’articolo di Giuseppe De Palo:
“Proseguirà la sperimentazione della “nuova mediazione”, come il TAR Lazio ha definito la procedura per risolvere le liti civili fuori dai tribunali riscritta dal Decreto del fare. Secondo i giudici amministrativi, chiedere ai litiganti di provare prima a risolvere alcuni tipi di controversie con l’ausilio di un terzo neutrale non viola il principio del libero accesso alla giustizia, e anzi contribuisce a migliorarne il funzionamento.
La sentenza, però, ha sorpreso un po’ tutti stabilendo anche che il primo incontro di mediazione – per offrire il quale sono comunque necessarie significative risorse, organizzative e di personale – debba essere interamente gratuito. La reazione negativa di tutti gli organismi di mediazione, inclusi quelli forensi, non può essere banalizzata per almeno due motivi. Primo, è contraddittorio esigere un servizio professionale di qualità  e gratis. Secondo, la sentenza contraddice, senza motivazione alcuna sul punto, una circolare del Ministero della giustizia che distingueva nettamente le spese di avvio di 40 euro (sempre dovute) dal compenso (dovuto solo in caso di proseguimento oltre il primo incontro) per il tentativo di conciliazione.
Il danno però ora è fatto, e per rimediare rapidamente il Ministero non potrà che chiedere al Consiglio di Stato la riforma e prim’ancora la sospensione della sentenza, pena il possibile crollo di quella infrastruttura di mediazione il cui necessario funzionamento per la giurisdizione nel suo complesso – sono parole dello stesso Tar – ha legittimato l’urgenza del Decreto del fare.
Ma affidarsi a Palazzo Spada perché aggiusti la normativa vigente non può bastare. Sono ancora tante le mediazioni in cui una parte non si presenta; o si presentano entrambe, ma per abbandonare subito il tavolo. Per porre rimedio a questo problema, alcuni giudici negano la facoltà delle parti di porre liberamente termine alla procedura durante il primo incontro, basandosi su un’ambiguità del dettato normativo. L’obiettivo di questa giurisprudenza è giusto, ma occorre adeguare le norme per rimuovere ogni dubbio interpretativo.
Se non può fare di più, il governo approfitti dell’occasione per due interventi normativi. Primo: stabilire requisiti basilari di partecipazione in buona fede, tra cui la presenza necessaria di un decisore con poteri adeguati, in aggiunta a quella dell’avvocato. Secondo: tornare al Decreto del fare, che prevedeva per il primo incontro di mediazione un esborso forfetario assai contenuto, senza confusione (e ipocrisia) tra spese e onorari. Per quanto limitato, l’esborso iniziale indurrà le parti a impegnarsi di più nel primo incontro, oltre a risolvere il paradosso della gratuità di un servizio professionale (questa sì, molto probabilmente, una regola incostituzionale). Paradosso crescente ora che proprio il Tar, oltre alla costituzionalità, ha sancito la legittimità degli standard qualitativi della mediazione, rigettando anche tutte le contestazioni dei ricorrenti relative al DM 180/2010.
Quasi una mediazione su due ha successo, quando le parti restano al tavolo con il mediatore. I dati del Ministero sono incontestabili. Si pensi ai risultati possibili con un quadro normativo della mediazione ancora migliore, e ai danni per il sistema della giustizia civile se l’attività di mediazione, degli organismi pubblici e privati, dovesse di colpo bloccarsi.
Giuseppe De Palo
Presidente Adr center ”

lunedì 2 febbraio 2015

Diritti. Mediatori promossi. E ora pensano in grande (fonte: Corriere Economia)

Proposta l'estensione della procedura nei Tribunali delle imprese e per tutti i contratti commerciali. Ma...

Fine della guerra di carte bollate. Per ora. Dopo cinque anni, la mediazione 
delle controversie civili ha ottenuto pieno via libera dal Tar Lazio, che ha ritenuto legittimo non solo il nuovo impianto normativo, ma persino la sua re-introduzione in via di urgenza con il Decreto del Fare. 

Numeri a confronto. A esultare stavolta sono i sostenitori della mediazione che proprio qualche giorno fa avevano incassato la critica del presidente della Cassazione. Nella relazione d`inaugurazione dell`anno giudiziario, infatti, si sanciva l`inefficacia dello strumento visto che solo il 10% delle mediazioni avviate termina con un accordo, perché molti ancora non accettano l'invito a recarsi di fronte al mediatore, o se lo fanno decidono di abbandonare subito il percorso conciliativo.

Sui numeri si gioca gran parte del dibattito sull'efficacia della mediazione: i detrattori lo considerano uno strumento inefficace nello sveltire la macchina giudiziaria e portano a sostegno i numeri esigui di mediazioni andate a buon fine. Una valutazione che però conterrebbe un errore statistico macroscopico, secondo Giuseppe De Palo, presidente di A& Center: «Il tango si fa in due, e la mediazione (almeno) in tre: assurdo quindi considerare fallite delle procedure mai effettivamente avviate, o dove addirittura sono presenti il mediatore e una sola delle parti. Per accrescere la partecipazione alla procedura, si pensi a incentivi e sanzioni più adeguati». 

In effetti, quando le parti sono rimaste al tavolo con il mediatore, la soluzione bonaria della lite si è trovata quasi una volta su due, anche se i numeri assoluti non sono di grande rilevanza. «È la dimostrazione che lo strumento, se usato correttamente, funziona continua De Palo - perché il risparmio 
collettivo derivante dalle mediazioni di successo è assai superiore ai costi aggiuntivi di quelle non riuscite. Inoltre, senza tentativo di conciliazione preliminare quegli accordi non ci sarebbero mai stati, perché se i litiganti sono finiti davanti al mediatore, evidentemente l`accordo tra loro e i rispettivi avvocati non era stato trovato». 

Il rilancio. Incassata la sentenza del Tar, i mediatori adesso rilanciano e propongono di estendere il campo della mediazione, come passaggio preliminare rispetto al processo.

La commissione Giustizia della Camera, in sede di conversione in legge del Decreto del fare, aveva tentato di includere nella mediazione le materie di competenza dei tribunali delle imprese e tutti contratti commerciali. 
Adesso i tempi sono maturi? Forse, considerato che si registrano aperture anche tra gli avvocati: per Andrea Zanello, membro del direttivo dell'Anf, il potenziamento della mediazione è ora scontato, visti i limiti dei nuovi strumenti deflattivi del contenzioso civile messi in campo dal Decreto legge 132/2014. «A diversi mesi dalla sua conversione in legge - afferma Zanello - non mi risulta che sia stato ancora avviato un solo arbitrato presso i consigli forensi. È vero, mancano ancora delle norme complementari, ma soprattutto non si vede l`interesse della categoria e dei litiganti». 

Prospettiva europea. La mediazione viene proposta dunque come soluzione alternativa agli strumenti di arbitrato e negoziazione assistita (appena varati dal governo) sollevando dubbi sull'efficacia di questi strumenti per risolvere le liti fuori dai tribunali. Per esempio, per quanto riguarda la negoziazione assistita, si sollevano dubbi di costituzionalità nella sua versione obbligatoria (cosa che per altro era accaduta anche per la stessa mediazione). 

Invece sull'arbitrato dei consigli forensi e sulla negoziazione assistita,che nelle dichiarazioni del ministro Orlando dovrebbero smaltire centinaia di migliaia di cause civili all'anno, è invece nota la netta stroncatura dell'Anm. 

Sponsor del potenziamento della mediazione in Italia potrebbe essere il Parlamento europeo, che affronterà il tema al prossimo Forum sulla giustizia civile, a cui partecipano i rappresentanti dei 28 stati membri. In quell'occasione verrà presentato il nuovo rapporto dell`emiciclo di Strasburgo sull`impatto della Direttiva europea in materia di mediazione.

Il rapporto dello scorso anno, valse una lettera di congratulazioni da Bruxelles all'allora ministro della giustizia Cancellieri. Quest'anno i mediatori sperano in qualcosa di più. 

ISIDORO TROVATO
 (fonte: Corriere Economia)

martedì 20 gennaio 2015

Gratuito patrocinio per l'onorario dell'avvocato in mediazione obbligatoria

Il Tribunale di Firenze continua ad essere di riferimento in materia di mediazione in Italia. Il Giudice Breggia, particolarmente attenta e sensibile all'istituto della mediazione civile, con una innovativa ordinanza emessa il 13 Gennaio corso, ha stabilito che il gratuito patrocinio può essere applicato anche nella mediazione obbligatoria conclusa con l’accordo. La parte (assistita dall’avvocato) che conclude la lite, trattata nell'ambito della mediazione obbligatoria, con un accordo può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ovviamente salvo i requisiti reddituali stabiliti dalla legge. 
Il caso era quello della rivendicazione di un diritto di usucapione, soggetto quindi a procedura di mediazione in quanto materia obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 28/2010, ed il giudicante ha articolato, tramite un'analisi assai approfondita della norma e della giurisprudenza, la possibilità di porre a carico dello Stato l'onorario per l'opera dell’avvocato di fiducia della parte in mediazione.
L'analisi suddetta ha considerato la sentenza di Cassazione n. 9529/2013 ma anche gli orientamenti giurisprudenziali del diritto comunitario, andando così ad interpretare compiutamente (ed in maniera estensiva) l'art. 75 del D.P.R. 115/2012 concludendo che la chiusura della controversia con un accordo raggiunto in mediazione rendendo inutile il processo, sposando così l'assolvimento un interesse generale (vedi sentenza Corte costituzionale n. 276/2000).