martedì 3 febbraio 2015

Ma la qualità non può essere gratuita (da Sole 24Ore e mondoadr.it)

Dal Sole 24 Ore, l’articolo di Giuseppe De Palo:
“Proseguirà la sperimentazione della “nuova mediazione”, come il TAR Lazio ha definito la procedura per risolvere le liti civili fuori dai tribunali riscritta dal Decreto del fare. Secondo i giudici amministrativi, chiedere ai litiganti di provare prima a risolvere alcuni tipi di controversie con l’ausilio di un terzo neutrale non viola il principio del libero accesso alla giustizia, e anzi contribuisce a migliorarne il funzionamento.
La sentenza, però, ha sorpreso un po’ tutti stabilendo anche che il primo incontro di mediazione – per offrire il quale sono comunque necessarie significative risorse, organizzative e di personale – debba essere interamente gratuito. La reazione negativa di tutti gli organismi di mediazione, inclusi quelli forensi, non può essere banalizzata per almeno due motivi. Primo, è contraddittorio esigere un servizio professionale di qualità  e gratis. Secondo, la sentenza contraddice, senza motivazione alcuna sul punto, una circolare del Ministero della giustizia che distingueva nettamente le spese di avvio di 40 euro (sempre dovute) dal compenso (dovuto solo in caso di proseguimento oltre il primo incontro) per il tentativo di conciliazione.
Il danno però ora è fatto, e per rimediare rapidamente il Ministero non potrà che chiedere al Consiglio di Stato la riforma e prim’ancora la sospensione della sentenza, pena il possibile crollo di quella infrastruttura di mediazione il cui necessario funzionamento per la giurisdizione nel suo complesso – sono parole dello stesso Tar – ha legittimato l’urgenza del Decreto del fare.
Ma affidarsi a Palazzo Spada perché aggiusti la normativa vigente non può bastare. Sono ancora tante le mediazioni in cui una parte non si presenta; o si presentano entrambe, ma per abbandonare subito il tavolo. Per porre rimedio a questo problema, alcuni giudici negano la facoltà delle parti di porre liberamente termine alla procedura durante il primo incontro, basandosi su un’ambiguità del dettato normativo. L’obiettivo di questa giurisprudenza è giusto, ma occorre adeguare le norme per rimuovere ogni dubbio interpretativo.
Se non può fare di più, il governo approfitti dell’occasione per due interventi normativi. Primo: stabilire requisiti basilari di partecipazione in buona fede, tra cui la presenza necessaria di un decisore con poteri adeguati, in aggiunta a quella dell’avvocato. Secondo: tornare al Decreto del fare, che prevedeva per il primo incontro di mediazione un esborso forfetario assai contenuto, senza confusione (e ipocrisia) tra spese e onorari. Per quanto limitato, l’esborso iniziale indurrà le parti a impegnarsi di più nel primo incontro, oltre a risolvere il paradosso della gratuità di un servizio professionale (questa sì, molto probabilmente, una regola incostituzionale). Paradosso crescente ora che proprio il Tar, oltre alla costituzionalità, ha sancito la legittimità degli standard qualitativi della mediazione, rigettando anche tutte le contestazioni dei ricorrenti relative al DM 180/2010.
Quasi una mediazione su due ha successo, quando le parti restano al tavolo con il mediatore. I dati del Ministero sono incontestabili. Si pensi ai risultati possibili con un quadro normativo della mediazione ancora migliore, e ai danni per il sistema della giustizia civile se l’attività di mediazione, degli organismi pubblici e privati, dovesse di colpo bloccarsi.
Giuseppe De Palo
Presidente Adr center ”

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