giovedì 26 novembre 2015

GLI ACCORDI DI USUCAPIONE IN MEDIAZIONE NON SONO ASSIMILABILI ALLE SENTENZE DI ACCERTAMENTO" - Corte di Appello R.C. 12.11.2015

Riportiamo un interessante articolo di Paolo Cuzzola su mediazione ed usucapione:

"Gli accordi di conciliazione, anche se trascritti, non sono assimilabili alle sentenze di accertamento dell'usucapione, essendo inopponibili ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che in qualche modo possano essere pregiudicati dagli accordi medesimi".
E' quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria con sentenza del 12.11.2015: viene escluso, dunque, che il verbale di conciliazione in tema di usucapione (a differenza della sentenza di accertamento dell'usucapione) possa avere effetti liberatori (cd. usucapio libertatis) sul bene usucapito, non potendosi opporre ai terzi estranei all'accordo l'acquisto a titolo originario del bene e la retroattività degli effetti dell'usucapione.
Come noto, la nuova disciplina - di cui all'art. 84 bis d.l. 21 giugno 2013 n. 69, conv. in l. 9 agosto 2013 n. 98, ha modificato l'art. 2643 c.c., includendo così tra gli atti soggetti a trascrizione gli "accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".
Tuttavia, resta fermo che lo stesso accordo di mediazione non è assimilabile, quanto agli effetti, alla sentenza di accertamento dell'usucapione, la cui trascrizione è disciplinata dall'art. 2651 c.c..
Per consolidata dottrina, infatti, all'acquisto a titolo di usucapione accertato con sentenza (acquisto a titolo originario) non si applica il principio della continuità delle trascrizioni, sancito dall'art. 2650 c.c., e la trascrizione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 2651 c.c., ha valore di mera pubblicità notizia.
Contrariamente, evidenziano i giudici reggini, gli accordi conciliativi in materia di usucapione rientrano tra gli atti ed i contratti elencati nell'art. 2643 c.c., per i quali gli effetti della pubblicità sono regolati non dall'art. 2651 c.c., bensì dalle norme degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c., che si improntano al principio della continuità delle trascrizioni che sorregge il sistema della pubblicità con riferimento agli acquisti derivativo-traslativi.
Può concludersi, quindi, che tale verbale conciliativo attribuisce all'usucapiente un diritto che può far valere nei confronti dei terzi nei limiti dei diritti spettanti all'usucapito e nel rispetto delle regole sulla continuità delle trascrizioni, sicché, precisa la Corte "tale accordo non può in alcun modo danneggiare terzi soggetti estranei al medesimo che vantino legittimi titoli anteriormente trascritti o iscritti".
link alla fonte:

Nessun commento:

Posta un commento