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venerdì 13 gennaio 2017

Da gennaio debutta la successione online. Tra un anno via la carta (da il Sole 24Ore)

Dichiarazione di Successione on line: il punto de Il Sole 24 Ore (in calce il link alla pagina del quotidiano):
La dichiarazione di successione passa dal modulo cartaceo a quello digitale: doppio binario (cartaceo e digitale) dal 23 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017. Scaduto questo termine, il vecchio modulo si utilizzerà solo per le successioni apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il sistema cartaceo.
È quanto stabilito da un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016. Il nuovo modello di dichiarazione di successione è reso disponibile in formato elettronico sul sito internet dell’agenzia delle Entrate e permette di compilare e trasmettere la dichiarazione, calcolare le imposte da versare in autoliquidazione e richiedere le volture catastali degli immobili.
Il formato elettronico permetterà anche di visualizzare la dichiarazione presentata nel cassetto fiscale del dichiarante, dei coeredi e dei chiamati. La dichiarazione di successione in formato digitale potrà essere presentata in via telematica all’agenzia delle Entrate, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici o tramite gli intermediari abilitati nonché l’ufficio territoriale dell’agenzia delle Entrate competente per la lavorazione del modello stesso. Al modello della dichiarazione di successione telematica dovranno essere allegati tutti i documenti utili alla dichiarazione, necessariamente in formato conforme, cioè scansionati in file di formato “pdf/a” o “tiff”.
Quanto al pagamento dovuto dal contribuente, il nuovo software è in grado di calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali, che si possono versare in autotassazione direttamente online, tramite addebito in conto corrente; nel caso in cui il dichiarante si avvalga, per la presentazione del modello in formato digitale, dell’ufficio territoriale competente dell’agenzia delle Entrate, sarà possibile pagare le somme dovute anche con modello F24.
Il nuovo modello digitale è composto di due “fascicoli”: il primo è da compilare in tutti i casi, in quanto contiene le informazioni essenziali ai fini della predisposizione del modello, mentre il secondo va predisposto solo in presenza di particolari beni mobili e immobili.
In generale, nel primo, oltre ai dati identificativi del defunto e dei beneficiari dell’eredità, devono essere indicati, ove presenti, i dati relativi ai beni immobili (terreni e fabbricati), i documenti comprovanti le passività, i documenti da allegare e le dichiarazioni sostitutive richieste per legge. Nel secondo fascicolo, invece, andranno indicate ulteriori categorie di beni, non compresi nel primo, quali, ad esempio, i beni immobili iscritti al catasto tavolare, gli aeromobili, le imbarcazioni e le donazioni fatte in vita dal defunto.
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2016-12-27/la-dichiarazione-successione-va-online-180829.shtml?uuid=ADLQeILC&cmpid=nl_7+oggi_sole24ore_com

martedì 3 gennaio 2017

Contabilizzatori calore condominiali: Arrivata la proroga!!!



Come sperato da molti amministratori di condomini (e da tanti condòmini) il decreto legge "Milleproroghe" n. 244 del 30/12/2016, pubblicato in Gazzetta ed in vigore dallo stesso giorno, rinvia di sei mesi l'obbligo di installazione delle termovalvole o dei contabilizzatori di calore per i condomini con riscaldamento centralizzato.
Le sanzioni originariamente previste (da 500 € a 2500 € per ogni appartamento) sono così momentaneamente scongiurate.
La proroga del termine di adeguamento normativo era stata incerta fino all'ultimo minuto, circostanza che deve sollecitare i condomìni ad adeguarsi per non rischiare le già citate sanzioni.

giovedì 7 luglio 2016

Corso Base abilitante all'attività di Amministratore Condominiale organizzato dal Collegio dei Geometri di Novara



Il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Novara organizza il Corso Base abilitante all'attività di Amministratore Condominiale.

La durata del percorso formativo è di 76 ore, compresa la valutazione finale prevista da normativa, con lezioni settimanali nei giorni 6- 13 - 20 - 27 Settembre, 4 - 11 - 18 - 25 Ottobre, 3 - 10 Novembre 2016.

L’entrata in vigore della Legge n. 220/2012 e del D.M. 140/2014 ha definitivamente normato la figura dell’Amministratore Condominiale, dettagliando il percorso formativo per poter affrontare seriamente questa attività e per potersi aggiornare efficacemente negli anni.

Il ruolo professionale e sociale svolto dall’Amministratore Condominiale richiede una molteplicità di conoscenze che comprendono vari ambiti di competenza.

Il programma è stato strutturato per formare efficacemente, con l’aiuto di professionisti esperti del settore (geometri, avvocati, ingegneri, commercialisti, periti industriali che giornalmente si confrontano gli argomenti trattati nelle lezioni), ai poliedrici aspetti della professione, preparando il futuro amministratore condominiale a fornire risposte di qualità ed a soddisfare le necessità dei propri clienti.

Il corso abilitante tratta in modo pratico e puntuale il ruolo dell’amministratore, il regolamento e le tabelle millesimali, la contabilità del condominio, i risvolti legali, la gestione dei conflitti, la sicurezza negli edifici, gli aspetti urbanistici ed edilizi.

Al termine del Corso, superata la valutazione finale, sarà rilasciato ATTESTATO ABILITANTE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI AMMINISTRATORE CONDOMINIALE AI SENSI DELLA LEGGE N. 220/2012 E DEL D.M. N. 140/2014

Per informazioni ed iscrizioni contattare la Segreteria del Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Novara.Tel. 0321 628225 - Fax. 0321 36064segreteria@geometri.novara.itcollegio.novara@geopec.it



venerdì 17 giugno 2016

Corso di aggiornamento annuale per Amministratori condominiali 12 e 20 Luglio 2016 al Collegio Geometri di Lodi

Segnaliamo che il Collegio Provinciale Geometri di Lodi ha organizzato, in collaborazione con Tregeoformazione, il Corso di aggiornamento annuale obbligatorio per Amministratori condominiali, per il 12 e 20 Luglio prossimo.

Il corso tratterà, nella lezione del 12/07, di "CONTABILIZZAZIONE DEL CALORE E RIPARTIZIONE SPESE", mentre nella lezione del 20/07 affronterà “LA CONTABILITA' CONDOMINIALE: COME AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE TRIBUTARE E CONTABILI (E NON SOLO) DERIVANTI DALLE NOVITA' NORMATIVE.

Per informazioni contattate il Collegio Geometri di Lodi o l'Associazione Tregeoformazione.

sede@collegio.geometri.lo.it
tregeoformazione@gmail.com



lunedì 11 aprile 2016

I condomini minimi possono usufruire della detrazione IRPEF senza codice fiscale Fonte condominioweb.com

L'Agenzia delle Entrate ha riconsiderato la peculiarità organizzativa e strutturale del "condominio minimo", svincolandola all'esigenza di dotarlo di un codice fiscale
Con circolare 21 maggio 2014, n. 11/E (paragrafo 4.3), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di un "condominio minimo", e cioè di un edificio composto da un numero non superiore a otto condomini (prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 all'articolo 1129 c.c. il riferimento era a quattro condòmini), rimangono applicabili le norme civilistiche sul condominio, ad eccezione degli articoli 1129 e 1138 c.c., che disciplinano, rispettivamente, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio) e il regolamento di condominio (necessario in caso di più di dieci condomini).
Allo stesso modo, il predetto Agente ha ricordato che per gli interventi realizzati sulle parti comuni di tali edifici residenziali, la fruizione dell'agevolazione rimaneva subordinata - e ciò, bene inteso, fin dall'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (che ha introdotto la detrazione in esame) - alla circostanza che il condominio sia intestatario delle fatture ed esegua, nella persona dell'amministratore o di uno dei condòmini, tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa, compreso quello propedeutico della richiesta del codice fiscale.
Ci si è chiesti allora se la fruizione della detrazione nei condomini minimi rimanga subordinata, anche per il nuovo periodo di riferimento,alla cura di questo ultimo adempimento.
L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 74/E del 02 febbraio 2016 ha dato risposta al quesito, cambiando la prassi che si è seguita sino ad oggi.
L'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ha, in particolare, condotto a riconsiderare le istruzioni precedentemente fornite, enfatizzandosi la peculiarità strutturale dei condomini minimi e le modalità con cui essi vengono in genere autogestiti dai singoli partecipanti.
Ed invero, nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante l'apposito bonifico bancario/postale e che, quindi, non vi sia stato pregiudizio al rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane Spa dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del D.L. n. 78 del 2010 all'atto dell'accredito del pagamento, l'Agenzia delle Entrate ritiene, a questo punto e per tali fattispecie, che non sia più necessario acquisire il codice fiscale del condominio.
Nel qual caso, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, i condòmini, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
In sede di eventuale controllo - ricorda sempre la risoluzione - il condòmino/contribuente sarà poi tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio, e, laddove si avvalga dell'assistenza fiscale, è tenuto ad esibire, a monte, ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.


Fonte http://www.condominioweb.com/condominio-minimo-svilcolato-dal-codice-fiscale.12507#ixzz42XXm0KM1
www.condominioweb.com 

mercoledì 6 aprile 2016

"La contabilità condominiale" - nuovo manuale sulla contabilità del condominio edito da Altalex editore


Una volta tanto ci facciamo un po' di pubblicità….. volevamo segnalare che è uscito il manuale "La contabilità condominiale", inserito nella collana InDiritto di Altalex editore, curato da Simone Berti, Simone Scartabelli, Claudia Caravati e Pietro Fruzzetti. Il manuale tratta la gestione “contabile” del condominio, con l’utilizzo delle nuove tecnologie e dello strumento dei social.
La riforma del condominio, introdotta dalla L. n. 220/2012 ed entrata in vigore il 18/06/2013, ha portato alcune innovazioni nell’articolato del Codice Civile e sono state previste conseguenze all’inosservanza del novellato che portano al mancato rinnovo del mandato dell’amministratore condominiale od alla sua revoca. L'art. 1129 c.c. ha reso necessario il principio della tracciabilità delle somme di gestione condominiale. È stata data la possibilità alla pubblica amministrazione di chiedere documentazione e dati propri della gestione contabile del condominio, esercitando così un più diretto potere di controllo e verifica.
L’intento che gli autori si sono prefissi è stato proprio quello di “parlare la stessa lingua” di chi lo leggerà, identificandosi in chi si imbatte nelle problematiche che l’amministratore condominiale 3.0 affronta ogni giorno nella propria attività lavorativa.

Il manuale in versione ebook è acquistabile al link che segue: 

http://shop.wki.it/Altalex_Editore/eBook/eBook_La_contabilita_condominiale_s580632.aspx?utm_source=utilla.it&utm_medium=referral&utm_content=resupage&utm_campaign=shopwki

sabato 26 marzo 2016

Auguri di Buona Pasqua…..

Un grandissimo augurio a tutti quelli che ci seguono sul nostro blog ed a quelli che inizieranno a farlo nei prossimi mesi…. Che la Pasqua sia serena e ricca di prosperità…

Simone, Claudia e Luca

lunedì 14 marzo 2016

Corso Base abilitante all'attività di Amministratore condominiale presso il Collegio Geometri di Novara

Segnaliamo che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Novara ha organizzato il corso base abilitante per l'attività di Amministratore di condominio. 

Il corso è erogato ai sensi del D.M. 140/14 ed è altresì valido per i crediti formativi per i geometri iscritti.

Le ore totali del corso sono 88, compresa la prova di valutazione finale, spaziando tra i tanti argomenti necessari per svolgere il compito di amministratore condominiale.
Dall'inquadramento normativo agli aspetti legali, dagli obblighi e doveri dell'amministratori alla contabilità condominiale, dalla sicurezza negli edifici alla gestione delle controversie, dal risparmio energetico alla contabilizzazione del calore, il corso di snoda su 11 lezioni a partire dal 19 Aprile fino al 28 Giugno 2016, e con l'apporto di geometra, architetto, ingegnere, avvocato, commercialista, termotecnico fornisce le nozioni importanti e basilari per gestire un condominio.


Per informazioni ed iscrizioni si può contattare la Segreteria del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Novara - Tel. 0321 628225 - Fax. 0321 36064
segreteria@geometri.novara.it

giovedì 4 febbraio 2016

Agevolazioni fiscali per la casa e condominio - Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto alcune novità per quanto riguarda i fabbricati.


Oltre alla proroga dei bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni (per i lavori realizzati e pagati in tutto il 2016 è stato confermato il recupero fiscale del 50% dell'importo delle opere), quelli per l'efficientamento energetico (65% per i lavori realizzati e pagati fino al 31/12/ 2016), quelli del 50% per acquisto mobili e grandi elettrodomestici, sono state studiate alcune innovazioni:


a) detrazione 19% Irpef dei canoni di leasing relativi all'acquisto e/o costruzione di immobile abitativo (abitazione principale entro un anno dall'acquisto o dalla consegna), versati tra il 2016 ed il 2020, per giovani di età inferiore a 35 anni e reddito complessivo entro i 55mila. Per chi ha più di 35 anni di età sono dimezzate le spese massime ammissibili.


b) detrazione del 50% dell'IVA pagata all'impresa costruttrice per l'acquisto di fabbricati abitativi, realizzati in classe energetica A o B (per acquisti fatti entro la fine del 2016);


c) Cessione della detrazione fiscale per efficientemente energetico sulle parti condominiali, spettante al condomino moroso, alla impresa che ha realizzato dette opere.


Per altri approfondimenti, dateci il tempo di studiare la Legge di Stabilità 2016…… e seguite il nostro blog!!!! :)

venerdì 8 gennaio 2016

Eredità: che fare se i fratelli non vogliono vendere? Fonte: (www.StudioCataldi.it)

Non sempre gestire un'eredità è cosa agevole. Se, spesso, i beni che spettano a uno o a un altro erede sono assegnati dal de cuius attraverso il testamento o sono agevolmente divisibili, altrettanto spesso accade che il "patrimonio ereditario" resti indiviso e non sia neanche facilmente separabile. 

Con la conseguenza che il rischio di liti in famiglia è tutt'altro che remoto né di rara verificazione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'eredità sia costituita da un immobile da dividere tra due (o più) fratelli e tra di loro non vi sia accordo sulla destinazione da dare al bene ereditato. 

Se l'eredità è accettata, su tale bene si viene a creare una vera e propria comunione, regolamentata dalle norme che disciplinano in via generale tale istituto e che, se necessario, può anche essere sciolta. 

Nel dettaglio, lo scioglimento può avvenire, innanzitutto, attraverso un accordo tra tutti i condividenti. 

Si tratta, di certo, della strada più agevolmente percorribile, ma che presuppone, ovviamente, la volontà comune di tutti i coeredi, formalizzata attraverso la stipula di un contratto.

Cosa fare, invece, se i coeredi non riescono a trovare un accordo sulla destinazione da dare all'eredità comune? 



Divisione giudiziale
In tal caso è possibile ricorrere alla divisione giudiziale, che, sulla base di quanto previsto dall'articolo 713 del codice civile, può essere sempre domandata da ciascun coerede.

Si tratta di un diritto imprescrittibile che può, tuttavia, essere limitato innanzitutto dal testatore.

In particolare, quest'ultimo può stabilire che, nel caso in cui vi siano eredi minorenni, la divisione non possa avere luogo prima che sia trascorso un anno dal compimento della maggiore età da parte del più piccolo.

Può poi stabilire che la divisione dell'eredità o di alcuni beni che la compongono non possa avere luogo prima che sia trascorso un determinato termine dalla sua morte, in ogni caso non eccedente i cinque anni.

Nel caso in cui ricorrano gravi circostanze, tuttavia, l'autorità giudiziaria può derogare alla volontà del testatore.

Oltre che nella volontà eventuale del testatore, la divisione dell'eredità trova un limite anche nel caso in cui tra i chiamati vi sia un concepito o nel caso in cui sia pendente un giudizio sull'accertamento della filiazione. Anche tale limite può, tuttavia, essere superato dall'autorità giudiziaria, che è legittimata ad autorizzare comunque la divisione, fissando le opportune cautele.

Da un punto di vista operativo, colui che vuole procedere alla divisione giudiziale deve necessariamente chiamare in causa tutti i coeredi.

A questo punto, dinanzi al giudice, si procede a identificare i beni che fanno parte del patrimonio ereditario, a valutarli e ad attribuire le quote ai vari eredi.

Nel caso in cui la divisione in natura non sia possibile, si provvederà a vendere i beni non assegnati.

È chiaro, in ogni caso, che la procedura di divisione giudiziale è sicuramente dolorosa e dispendiosa e va quindi lasciata come extrema ratio, alla quale ricorrere solo laddove non sia possibile seguire strade più serene.

Divisione parziale

Occorre da ultimo precisare che la divisione ereditaria non deve necessariamente riguardare l'intero asse ma può anche essere parziale.

La giurisprudenza, infatti, ha precisato che il principio dell'universalità della divisione non è assoluto e inderogabile.

In tal senso si veda, ad esempio, la sentenza numero 5694 del 10 aprile 2012 della Corte di cassazione, con la quale quest'ultima ha anche chiarito che la divisione parziale è possibile non solo quando intervenga un accordo delle parti in tal senso ma anche quando una parte abbia chiesto tale divisione giudizialmente e le altre non abbiano ampliato la domanda.




(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 24 dicembre 2015

Tanti auguri ai nostri lettori, a chi frequenta i nostri corsi, a chi ci segue…..


Dai e dai ecco un post che non è lavorativo…. I nostri auguri più grandi a chi frequenta il nostro blog, a chi ci segue nei nostri corsi, a chi ci scrive per avere chiarimenti su questioni riguardanti i nostri ambiti professionali e comunque a tutti quelli che ci conoscono e ci conosceranno….. Che il Natale che ormai è alle porte sia Sereno e che il 2016 porti gioia e soddisfazioni ad ognuno di noi….
Abbiamo scritto una piccola storia sul Natale, prendendo spunto dalla nostra professione ma valida per tutti quelli che si impegnano ogni giorno nella propria attività….

Natale alle porte
Notte. Cielo stellato. Freddo pungente. La luna piena rischiara la città, lasciando solo intravedere le sagome delle case, puntinate dalle luci ad intermittenza del natale che fanno capolino dietro le finestre. La temperature è gelida ma l’aria sa di feste imminenti e gioia in arrivo.
Tra poco ai volti stupiti e curiosi dei bambini mentre aprono un pacco regalo, faranno da contraltare le facce disincantate dei grandi, obbligati, forse, ad una gioia da ricercare a tutti i costi, più per far felici gli altri che se stessi.
Il periodo non è tra i migliori: i pensieri, le tensioni, le preoccupazioni lavorative riescono a minare anche gli animi più ben disposti o quelli più ottimisti.
In un ufficio, al piano terra di un palazzo che si affaccia su una via del centro, le luci all’interno sono accese. Le ultime scadenze prima della fine dell’anno obbligano il geometra a passare qualche lunga serata in studio, mentre il silenzio interno al suo familiare ambiente di lavoro viene piacevolmente rotto dalle voci e dalle risate di chi cammina per strada. Le vetrine del proletario piano terra regalano un rapporto con chi vive lungo la via, fortuna che non si può godere chi sta al piano nobile.
Piazzato alla scrivania, sta terminando una relazione che servirà ai suoi clienti a chiudere un accordo su una divisione di alcuni fabbricati, riuscendo a salvare i rapporti tra i familiari, grazie alla sensibilità che il geometra ha messo nel dosare sapientemente valori e umanità, quasi fosse un farmacista che confeziona col bilancino una medicina. Ormai la definizione è messa a punto, la sua opera quasi completata, il senso di rilassamento dopo uno sforzo sta avanzando improvvisamente, così come all’improvviso la stanchezza lo ammanta, il corpo si adagia pesantemente sullo schienale imbottito della poltrona e gli occhi si chiudono……
Si desta di soprassalto, cercando di riconoscere qualcuna delle voci che, a volte, dalla strada piombano nelle stanze dove lavora, ma si rende subito conto di non essere alla sua abituale postazione; si trova probabilmente all’esterno, in un giardino, la luna non c’è più ed il buio pesto che lo circonda  lo obbliga ad affidarsi all’udito ed all’olfatto per capire dov’è finito.
Rumori di rami e foglie che si agitano compostamente nel vento debole, l’aria serena, il rumore della neve che cade, il profumo pungente di pino e di abete lo riportano alla sensazione del vero Natale, sentire ormai dimenticato da molti anni, anni in cui le feste regalavano ore di gioia.
D’un tratto una voce calda e profonda lo chiama, sorprendendolo e impaurendolo un po’. Si gira, con circospetto, ma non riesce a scorgere nessuno, sente solo la voce che mantiene un tono calmo e rassicurante.  Prova a dire qualche parola ma si accorge di non riuscire a parlare, o meglio ci prova ma dalla bocca non escono suoni; è una situazione nuova che vive… di regola parla in continuo: al telefono, con i clienti, con colleghi, con dipendenti di qualche ente pubblico, con le maestranze in cantiere ; ed ora è costretto ad ascoltare ciò che lo circonda e, nel forzato silenzio, il soffocato rumore intorno a sé si fonde con il suo rumore interno; il cuore che batte, la cassa toracica che si gonfia e si sgonfia incessantemente, i muscoli del corpo che si rilassano e si contraggono, seguendo le sensazioni vissute all’istante.
Immerso in una natura che non vede ma sente, si rende conto di assuefarsi a quella sensazione di pace che adesso lo pervade…. Probabilmente è quello che alcuni chiamano spirito natalizio, quasi che solo a Natale si possa provare e che in altri periodi dell’anno sia un’inarrivabile chimera.
Galleggia per un po’  su questa soffice nuvola di serenità, ridotto magicamente e fortunatamente al silenzio, come se parlare in una situazione come quella possa rovinarla o farla dissolvere.
Anche se adesso capisce che dipende solo da lui, da come affronta i problemi, da come si pone davanti al suo lavoro e, più in generale, davanti alla vita….. adesso è sicuro che se provasse a parlare, le parole uscirebbero fluenti e con tono squillante, ma preferisce aspettare ancora; adesso è lui che non vuol interrompere questa catena di belle sensazioni con le banalità che a volte si dicono o siamo costretti a dire. Ci sarà tempo per dire tutto ciò che vuole, ma questo momento di intimità è il suo, in solitudine con se stesso…..
Un clacson lo sveglia, la poltrona lo accoglie sempre, si è un po’ raffreddato perché il termostato è stato tarato su un orario di lavoro normale e a quell’ora il riscaldamento non parte, è tempo di chiudere la pratica e tornarsene a casa. Domani sarà un'altra giornata piena di impegni e di preoccupazioni ma, stranamente, non ha la solita sensazione di stomaco contratto che lo attanaglia ogni sera quando chiude le serrature e mette l’allarme in studio.
Stare qualche minuto con se stesso l’ha aiutato ad andare dove, forse, è possibile assaporare la sensazione del Natale.
Alla relazione per la divisione manca solo qualche virgola per essere conclusa, lo farà domani…. In questo momento ha deciso di pensare un po’ anche per sé; uscendo per strada, a notte fonda, si accorge che sta cominciando a nevicare, e comincia a sorridere……..
Buon Natale

(dedicato a tutti quelli che, con semplicità e gioia, riescono ad assaporare le feste natalizie; ma dedicato ancora di più a quelli che, per ritrovare lo spirito natalizio, devono trovare la forza di andare oltre i pesanti pensieri del quotidiano, ma che lo fanno perché non si vogliono arrendere…)

venerdì 20 novembre 2015

La società «delega» chi ha potere di gestione (da Il Sole 24Ore)

La titolarità di un immobile in un condominio può essere di una persona fisica ma anche giuridica, sia essa un ente, un’associazione, una fondazione o una società.
Nel caso in cui la proprietà di un immobile sia riferibile a una società, il potere decisionale in merito alle questioni condominiali va generalmente individuato nel soggetto dotato dei poteri di gestione e rappresentanza.
Mentre nelle società di persone il soggetto deputato a prendere le decisioni inerenti un bene sociale può essere individuato nel titolare della ditta nella società semplice, nei soci della società in nome collettivo o nei soci accomandatari nella società in accomandita semplice, nelle società di capitali detta figura va generalmente individuata nell’amministratore designato dai soci. Resta salva la facoltà del soggetto dotato dei poteri di gestione e rappresentanza di delegare tale attività a un terzo o a un altro condomino proprietario.
I beni sociali non possono essere considerati alla stregua di «una proprietà indivisa a più persone» ma un bene che ha quale unico proprietario la società e, pertanto, per gli stessi non trova applicazione il secondo comma dell’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile (che disciplina invece la rappresentanza per i beni in comunione) secondo cui i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, designato a norma dell’articolo 1106 del Codice civile.

sabato 14 novembre 2015

Parigi, casa mia……….

Nessuna parola, nessuna immagine, nessun articolato discorso, può riuscire a descrivere quello che sentiamo oggi. Ancora una volta ci troviamo a vivere l'orrore di una strage che ha coinvolto gli uomini di buon senso, subendone le conseguenti paure e le naturali preoccupazioni.
E' successo a Parigi, per caso, ma non ci saremmo stupiti se fossimo stati colpiti al ventre da un attentato a Roma, a Firenze, a Venezia, a Milano o a Napoli. Avremmo solo sentito più forte l'eco del boato di un'esplosione o di un tranciante ritmo di mitraglia. Ma non sarebbe cambiato il senso di sconforto.
Sono stati colpiti giovani, ad un concerto in un teatro, a cena di venerdi sera nei ristoranti, solo per un fortuito caso non sono stati coinvolti altre centinaia di giovani appassionati di calcio….. non sappiamo se era già successo, il nostro normale senso di autodifesa ci impedisce di tenere la contabilità di chi viene ucciso e devastato dagli attentati, specialmente da quelli che si succedono vicino a noi od in ambienti a noi affini, quasi che il non pensarci serva ad esorcizzare un rischio che si fa sempre più concreto. 
Ma ci è sembrato significativo che dei tanti morti ammazzati, mutilati, straziati, la maggior parte fossero giovani. La mente malata e stravolta di chi ha pensato queste stragi, ammesso che riesca ad avere un pensiero di senso compiuto, ha inteso mandare l'inequivocabile messaggio che l'entusiasmo, la speranza, il progetto, il desiderio non hanno ragione di essere, non possono che essere soffocati dalla malvagità e dalla pazzia di chi vede nel terrore il mezzo e lo strumento per orientare la vita degli altri, disponendone grazie al terrore.
In questo momento davanti alla tv, si susseguono volti di politici e commentatori che muovono la bocca, non emettendo suoni, o per lo meno parole che riusciamo a sentire ed a capire, tanto sono vuote o inutili, sovrastate dalle immagini delle stragi di Parigi che da ieri sera riempiono le ore.
Silenzio, per favore, almeno per qualche giorno.
Siamo sconvolti.
Ma la compostezza della reazione di un giovane parigino che, davanti alla crudezza dei delitti, con ancora indosso una maglietta macchiata rosso sangue, riesce a dire che reagiremo, tutti insieme, con la forza della speranza e delle idee, fa riflettere. E fa tanto riflettere che non riusciamo nemmeno noi a capire dove si possa trovare una forza d'animo così grande.
Ma se riesce a dirlo lui, con le carni sanguinanti, dobbiamo farlo anche noi.
Parigi, casa mia.

(Claudia, Simone e Luca)


martedì 27 ottobre 2015

Guerre condominiali: recensione del nostro libro sul Quotidiano Condominio de IL SOLE 24Ore !!!!

Sul Quotidiano Condominio de Il Sole 24Ore è uscita una bella recensione del giornalista ed autore Saverio Fossati sul libro Guerre Condominiali, edito da Primiceri Editore e scritto a sei mani da Claudia Caravati, Luca Bini e Simone Scartabelli.

La recensione di Fossati riporta "…… Sono 196 pagine che leggere farebbe bene a tutti. Non solo perché c’è spiegato tutto quanto serve per capire e gestire la vita condominiale: ma anche e soprattutto per la scelta di narrare, in modo divertente e spiritoso, ciò che avviene davvero in un’assemblea o in un consiglio di condominio. Con una galleria di tipi umani tanto più divertenti quanto più realistici. Un libro nuovo che forse toglierà un po’ di muffa alla visione giuridichese delle problematiche condominiali, visione che spesso conduce in Tribunale mentre si dovrebbe riflettere e mettersi d’accordo, come gli autori saggiamente suggeriscono."
Un ringraziamento al giornalista Fossati, a Il Sole 24Ore, a Salvatore Primiceri e (sopratutto) a chi ha avuto od avrà la voglia di leggere il nostro libro!!!!

lunedì 26 ottobre 2015

Il permesso di costruire in caso di strutture temporanee all'aperto …. (la legislazionetecnica.it)

Con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189, la Corte Cost., su ricorso promosso dalla Regione Veneto, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 (Decreto del Fare), che modificando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) considerava tra gli “interventi di nuova costruzione” anche l’installazione di manufatti leggeri, prefabbricati e ogni altra struttura che non fosse diretta a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”.
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 41, comma 4, del D.L. 69/2013 in quanto, novellando l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.P.R. 380/2001, ha ricompreso tra gli interventi di nuova costruzione, quindi soggetti al permesso di costruire, “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere…” “…ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”. Ciò sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi 3 e 4, Cost., in quanto sottrarrebbe illegittimamente tali interventi alla competenza delle Regioni, in specie in materia di turismo.
Nello specifico bisogna considerare che la norma impugnata, è stata successivamente modificata dall’art. 10-ter del D.L. 47/2014 (Piano Casa Renzi) che ha sostituito la parola “ancorché” con le parole “e salvo che”, escludendo quindi dagli interventi di nuova costruzione, per i quali è richiesto il permesso di costruire, i richiamati manufatti leggeri che siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo e posti all’interno di strutture ricettive all’aperto.
Con l’introduzione di tale modifica, che ha sovvertito integralmente il senso della norma impugnata, è stata ripristinata la competenza legislativa regionale per detti interventi.
Nonostante ciò la Corte Cost. ha ritenuto comunque fondata la questione di incostituzionalità sollevata dalla Regione Veneto, in quanto la precedente previsione contenuta nel disposto dell’art. 41, comma 4, D.L. 69/2013 è rimasta in vigore dal 22/06/2013 al 27/05/2014, mesi durante i quali tale disposizione ha trovato applicazione.

I giudici della Corte Cost. hanno quindi spiegato che non occorre il permesso di costruire quando si è in presenza dei seguenti due requisiti:
  • precarietà dell’intervento, determinata in base alle tipologie di materiali utilizzati;
  • precarietà funzionale, caratterizzata dalla temporaneità del manufatto da realizzare o installare.
In conclusione, l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte con la Sentenza del 24/07/2015, n. 189 colpisce unicamente il testo vigente nel periodo intercorso tra il 22/06/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 69/2013) ed il 27/05/2014 (giorno precedente alla data di entrata in vigore della L. 80/2014, di conversione del D.L. 47/2014). Durante tale periodo, l’art. 3, comma 1, lettera e.5) del D.L. 380/2001, va di conseguenza letto nel testo precedente alla modifica apportata dal D.L. 69/2013 e perciò come segue: “e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.

Fonte Legislazione Tecnica
http://www.legislazionetecnica.it/1985592/prd/news-giurisprudenza/il-permesso-costruire-caso-installazione-strutture-temporanee-all%E2%80%99ap

venerdì 7 agosto 2015

Agevolazioni prima casa: basta la residenza di uno dei due coniugi per averne diritto Fonte:www.StudioCataldi.it

Articolo da StudioCataldi.it
Il beneficio fiscale sull’acquisto della prima spetta anche nel caso in cui sia soltanto uno dei coniugi ad aver trasferito la residenza nel comune dove è ubicato l’immobile.
Il principio è stato ribadito di recente, dalla sentenza n. 16026/2015 della sezione tributaria della Cassazione, in accoglimento del ricorso di una donna che impugnava la decisione emessa dalla CTR del Piemonte di revoca del beneficio fiscale sull’immobile acquistato insieme al marito.
Nel caso di specie, per il giudice tributario, l’agevolazione era stata goduta indebitamente perché non solo la donna non aveva partecipato alla stipula del rogito notarile ma non aveva neanche trasferito la residenza nel comune dove si trovava il cespite.
La donna ricorreva pertanto in Cassazione, lamentando che la residenza era stata spostata dal marito e che trattandosi di un immobile destinato a residenza familiare, doveva ritenersi sufficiente tale atto, posto in essere da un rappresentante della famiglia, intesa come “entità autonoma” distinta dai coniugi singolarmente.
Per gli Ermellini la donna ha ragione.
Richiamando gli orientamenti precedenti in materia hanno sottolineato, infatti, che, per fruire dei benefici fiscali sull’acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel comune in cui si trova l’immobile è riferito alla famiglia, “con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare” non assumendo alcun rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale comune, e ciò in ogni caso “in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in quello di acquisto congiunto del bene stesso”.
Lo stesso principio era stato affermato, in una vicenda analoga, nel 2013 dalla Cassazione (cfr. n. 16355/2013), mentre con la sentenza n. 14237/2000 era stato chiarito che marito e moglie non sono tenuti ad una comune residenza anagrafica, bensì alla “coabitazione”, la quale costituisce un “elemento adeguato” a soddisfare il requisito della residenza richiesto ai fini tributari.


(www.StudioCataldi.it) 

martedì 4 agosto 2015

Muro di recinzione (fonte: www.condominioweb.com)

L'art. 841 c.c. afferma che il proprietario di un fondo (urbano o agricolo è indifferente) può chiuderlo in qualunque tempo.
La chiusura del fondo, aggiungiamo noi, dev'essere fatta tenendo presente l'eventuale esistenza di diritti di servitù di passaggio ed in generale di tutto quei diritti reali su cosa altrui che possano andare a confliggere con la chiusura medesima.
In tal senso è chiarissimo il primo comma dell'art. 1067 c.c. a mente del quale “il proprietario del fondo dominante non può fare innovazioni che rendano più gravosa la condizione del fondo servente”.
Si badi: l'esistenza, ad esempio, di una servitù di passaggio non è di per sé sola causa ostativa alla chiusura del fondo in quanto tale opera può essere fatta consentendo comunque il passaggio del titolare della servitù.
Ipotesi di scuola è quella dell'apposizione di un cancello: in tal caso il diritto di servitù è salvaguardato dalla consegna della chiavi e del telecomando per l'apertura a distanza in caso di esistenza di un meccanismo di automazione dell'apertura stessa.
Chiariti questi aspetti, è utile domandarsi quali siano le norme che bisogna rispettare nel caso in cui si decidesse di recingere il proprio fondo.
Partiamo dalla normativa dettata in materia di distanze. Norma di riferimento è l'art. 878 c.c. rubricato muro di cinta, che al primo comma recita:
Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'art. 873.
Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.
Prima considerazione: ai fini del computo dell'altezza si deve considerare la struttura muraria e non le eventuali reti in esso inserite.
Se l'altezza supera i tre metri, il muro dev'essere considerato una costruzione e quindi resta assoggettato alla normativa dettata in materia di distanze dall'art. 873 c.c. e da quelle contenute nei regolamenti edilizi locali.
La realizzazione del muro di confine che non superi i tre metri è soggetta alla segnalazione certificata di inizio attività o al permesso di costruire?
Al riguardo, nel luglio del 2014, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare che in passato s'era soliti affermare che “la realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990(in tal senso: Cons. Stato, IV, 3 maggio 2011, n. 2621); tuttavia, proseguono i Giudici di Palazzo Spada, la situazione non è poi così netta.
A loro modo di vedere, infatti, non basta l'altezza a determinare il titolo abilitativo, ma è necessario guardare alla reale conformazione ed incidenza del manufatto sicché “appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un'incidenza sull'assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un'apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia” (C.d.S. 4 luglio 2014 n. 3408).
Come dire: se si tratti di SCIA o di permesso di costruire lo si deve valutare caso per caso.



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lunedì 27 luglio 2015

Il nuovo articolo 2929 bis c.c. e l'azione revocatoria Fonte: www.StudioCataldi.it

Con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, che ha ad oggetto l'introduzione di misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nel codice civile è stato inserito l'art. 2929 bis, rubricato “Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il quale, nei fatti, introduce nel nostro ordinamento una sorta di “revocatoria di legge” e può essere applicato alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del decreto.

La previsione dell'art. 2929 bis c.c.
Il nuovo articolo prevede che i beni immobili e i beni mobili registrati possono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti a vincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titolo gratuito, sempre che il vincolo o l'alienazione siano successivi all'insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuato entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.
In caso di alienazione a titolo gratuito, l'espropriazione potrà essere effettuata anche direttamente nei confronti del terzo acquirente.
In sostanza, con il nuovo strumento il creditore non dovrà più attendere l'emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto compiuto in suo danno dal debitore, la cui mala fede diviene presunta.

Atti di disposizione oggetto della previsione
Il vincolo di indisponibilità cui si riferisce l'art. 2929 bis c.c. può essere apposto attraverso, ad esempio, la costituzione di un fondo patrimoniale, la costituzione del trust, la costituzione di un patrimonio societario separato.
La nuova disposizione fa poi riferimento all'alienazione a titolo gratuito, ovverosia a quella avvenuta attraverso atti di donazione.

Applicabilità della nuova previsione
La previsione introdotta dal D.L. n. 83/2015 si applica, oltre che ai creditori che promuovano l'esecuzione forzata, anche ai creditori anteriori che intervengano nell'esecuzione forzata promossa da altri entro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.

I rapporti con l'azione revocatoria
Prima dell'introduzione dell'art. 2929 bis nel codice civile, l'unico strumento che tutelava i creditori lesi da atti posti in essere dai debitori al fine di sottrarre beni in loro possesso dall'esecuzione forzata e inficiare, quindi, gli elementi di garanzia patrimoniale era l'azione revocatoria.
In sostanza, con l'azione revocatoria il creditore poteva solo agire in giudizio per far valere i propri diritti e ottenere la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere in suo danno.
Ciò in presenza di un pregiudizio arrecato da un atto dispositivo del debitore alle ragioni del creditore, della consapevolezza da parte del debitore di ledere gli interessi del creditore e, in caso di pregiudizio posto in essere attraverso un atto a titolo oneroso, della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
Oggi invece, pur permanendo in capo al creditore la possibilità di ricorrere all'azione revocatoria, essa non è più indispensabile nel primo anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione e l'emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto dispositivo non costituisce più l'unico strumento per consentire la tutela delle ragioni creditorie.
Solo decorso tale termine, il vecchio strumento rimarrà l'unico del quale i creditori potranno avvalersi.

Le conseguenze pratiche del nuovo art. 2929 bis c.c.
Le conseguenze pratiche che il nuovo art. 2929 bis del codice civile porta con sé sono di certo degne di particolare nota.
Al di là dell'evidente incremento di tutela che comporta in favore delle garanzie patrimoniali dei creditori, la nuova disposizione incide negativamente sul diritto di difesa del debitore, il quale potrà tutelarsi dall'espropriazione solo attraverso l'opposizione all'esecuzione.
Ciò determina, a differenza di quanto avviene in caso di esperimento dell'azione revocatoria, che le spese processuali per l'accertamento della buona fede del debitore dovranno essere anticipate da quest'ultimo e, soprattutto, il rischio che l'immobile eventualmente oggetto di disposizione venga venduto all'asta o debba essere abbandonato dal debitore già nelle more del giudizio di opposizione.


(www.StudioCataldi.it)