venerdì 4 marzo 2016

Da quando inizia a decorrere l'obbligo di formazione periodica per i neo amministratori? Fonte www.condominioweb.com

Da Condominioweb.com
Chi è diventato da poco amministratore di condominio da quando deve iniziare ad aggiornarsi?
In breve cerchiamo di comprendere la situazione del nostro lettore che è, sicuramente, la condizione nella quale si trovano molti neo-amministratori.
Chi ci ha posto il quesito ha specificato che ha superato l'esame finale del corso di formazione iniziale nel settembre 2015. In buona sostanza a far data dal giorno successivo al superamento di quella prova, quella persona è legittimata (chiaramente in presenza di tutti gli altri requisiti indicati dall'art. 71-bis disp. att. c.c.) a svolgere incarichi di amministratore condominiale.
Quanto alla frequenza della formazione periodica, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 5, secondo comma, decreto del ministero della giustizia n. 140 del 2014 (Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali) che recita:
“Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
La norma non ha indicato che cosa s'intende per cadenza annuale. Secondo l'opinione più diffusa e accreditata, siccome il d.m. 140/14 è entrato in vigore il 9 ottobre 2014, allora le annualità di formazione periodica devono tenere conto di tale circostanza. Ne discende che la prima annualità rispetto alla quale v'è stato obbligo di seguire corsi di aggiornamento ha riguardato il periodo 9 ottobre 2014 – 8 ottobre 2015. Visto che siamo già pieni di tante scadenze da tenere a mente, forse sarebbe stato bene, come per altre categorie professionali, far coincidere gli obblighi formativi annuali con l'anno civile (2014, 2015, ecc.); ma forse era chiedere troppo.
Stando così le cose l'anno entro cui adempiere all'obbligo di formazione periodica per svolgere gli incarichi di amministratore condominiale (ai quali non sono soggetti i così detti amministratori interni) è partito il 9 ottobre 2015 e terminerà l'8 ottobre 2016.
Chi, come il nostro lettore, ha svolto il corso di formazione iniziale nel corso dell'anno formativo 9 ottobre 2014 – 8 ottobre 2015 avrebbe dovuto seguire anche un corso di aggiornamento?
La norma non dice nulla in merito, sicché il dubbio è lecito. Prendiamo spunto da un altro regolamento – quello del CNF – avente ad oggetto la formazione continua degli avvocati.
In questo testo si legge che “l'obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo, elenco o registro” (Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6).
Per chi diviene avvocato nel 2015 l'obbligo di formazione continua inizia a decorrere nel 2016 (lo stesso vale per chi s'iscrive al registro dei praticanti). Non vi sono motivi ostativi, ad avviso di chi scrive, per considerare questo principio, nel silenzio del d.m. n. 140, valevole anche per i neo-amministratori (pur con le specificazioni ad essi riferibili in relazione al periodo annuale di formazione).



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