martedì 16 settembre 2014

Sentenza sul danno da inquinamento acustico!!!!!!

Il grave difetto di costruzione che legittima l'applicazione dell'art. 1669 c.c. “Rovina e difetti di cose immobili” può consistere in qualsiasi alterazione, conseguente all'imperfetta esecuzione dell'opera, che pregiudichi in modo considerevole il normale godimento dell'immobile, includendosi in tale ambito anche l'accertata insufficienza della sonorizzazione.
Per inquinamento acustico, ai sensi dell'art 2 della Legge quadro 26 ottobre 1995 n 446, si intende: “l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi” (in punto, cfr, altresì,Sentenza nr 103/2013 della Corte Costituzionale)
Il caso. I signori Tizio e Caia acquistarono da Sempronio nel 2007 un'unità immobiliare facente parte del fabbricato condominiale Alfa, che sulla base di un provvedimento amministrativo era stato integralmente recuperato e ristrutturato (con ultimazione opere nell'anno 2002).
Rilevando la presenza nell'immobile di gravi difetti costruttivi (solo a seguito di perizia), in quanto tali occulti, legatia d insufficiente isolamento acustico, con violazione dei parametri di cui al DPCM 5.12.1997, hanno citato in giudizio la società costruttrice Beta, chiedendo disporsi la condanna della convenuta all'eliminazione degli stessi ovvero al pagamento di somma di denaro corrispondente al costo dei lavori a ciò necessari nonché al deprezzamento subito dall'immobile stesso, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al risarcimento del danno in misura pari al costo dell'affitto dovuto sostenere a seguito del trasferimento in altra unità immobiliare facente parte del medesimo stabile ma non interessata dai problemi che affliggevano quella acquistata dagli attori.
La Società Beta, come di rito, si difendeva e, a tal fine, chiamava in causa il direttore dei lavori e progettista, nonché il committente per essere manlevata in ipotesi di condanna.
Lo svolgimento dell'istruttoria. Le indagini tecniche assolte nelle more della causa hanno confermato i vizi denunciati dagli attori. E' stato rilevato all'interno dell'immobile di cui trattasi un insufficiente isolamento acustico, in relazione soprattutto dalle immissioni sonore per calpestio, presumibilmente determinato dalla mancanza del materassino fonoassorbente di adeguate caratteristiche e spessore.
La Sentenza del Tribunale di Brescia emessa in data 05 agosto 2014. Il provvedimento in commento pone un presupposto innovativo, laddove stabilisce – rispetto alle condizioni specifiche del caso –i criteri del risarcimento del danno da applicarsi. E segnatamente: “Il CTU ha esattamente individuato gli interventi che risulterebbero idonei a garantire il conseguimento di un'adeguata protezione acustica. E' tuttavia da rilevare che, nella fattispecie, la realizzazione delle opere indicate dal tecnico postula la disponibilità in tal senso dei proprietari delle unità immobiliari adiacenti a consentire l'accesso ai locali e l'esecuzione delle opere a ciò necessarie. Ciò posto, deve concludersi affermando che è impossibile attuare quanto previsto dal CTU, per l'impossibilità di costringere i proprietari delle predette unità immobiliari non solo a tollerare l'accesso ma anche a subire l'esecuzione in esse delle opere richieste. Che pertanto devono ritenersi possibili soltanto per la parte da eseguirsi nell'unità abitativa degli attori. Per il resto deve operare il criterio risarcitorio correlato al deprezzamento del bene, nella misura percentuale stabilita dal CTU (30% sul prezzo dell'unità abitativa, non considerandosi la parte di prezzo relativa al garage). A ciò va aggiunto il costo sostenuto per la locazione di altra unità immobiliare, così come risultante dalla produzione documentale di parte attrice (doc.4), da ritenersi necessitato per lo meno per la durata del primo quadriennio di contratto, per totali €.28.800,00, essendo dipeso il trasferimento dalla salvaguardia della salute del figlio piccolissimo degli attori, che aveva manifestato disturbi per il rumore (deposizione L.P.)”.
Conclusione. Alla stregua di quanto sopra, si configurano gravi difetti dell'edificio a norma della disciplina sopra richiamata anche le carenze costruttive dell'opera – da intendere anche come singola unità abitativa - che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come, nel caso in cui, la realizzazione è avvenuta pur omettendo l'installazione di materiali edilizi previsti in progetto e incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali gli impianti per insonorizzazione, e, in particolare, il materassino fonoassorbente).
Dall'altra parte, a norma dell'art. 2058 cc, in tema di risarcimento del danno rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito attribuire al danneggiato il risarcimento per equivalente anziché quello in forma specifica, a secondo delle circostanze trattate e del contesto di riferimento.




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