martedì 2 settembre 2014

Costruzione o ristrutturazione con materiale del committente, l'appaltatore è responsabile del materiale scadente?

In tema di contratto d'appalto, il fatto che l'opera sia eseguita con materiale fornito dal committente (si pensi alla costruzione o alla ristrutturazione di un immobile) non sempre libera l'appaltatore dalla responsabilità per i difetti che dovessero successivamente manifestarsi a causa della cattiva qualità di quel materiale.
Il concetto, non nuovo nel repertorio della giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato ribadito dagli ermellini con la sentenza n. 14220 resa il 23 giugno 2014. Chi costruisce, ristruttura o comunque prende in carico l'esecuzione di un'opera non è responsabile solamente delle operazioni necessarie a compierla ma anche di tutto ciò che utilizza per porla in essere.
Ai sensi dell'art. 1655 c.c. l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Si tratta di un contratto a prestazione corrispettive (il committente paga l'appaltatore che per ciò deve eseguire quanto affidatogli) cui è sottesa un'obbligazione di risultato: in buona sostanza al termine dell'opera l'appaltatore deve consegnare quanto concordato. Il rischio dell'intera gestione dell'appalto è a carico di chi s'assume l'obbligo di realizzazione (l'appaltatore).
Solitamente la materia è fornita dall'appaltatore (art. 1658 c.c.). Detta con un esempio: Tizio commissiona all'impresa Alfa la realizzazione di un immobile su un terreno di sua proprietà. Se non diversamente pattuito, tutto quanto necessario a tale scopo dev'essere fornito dall'appaltatore.
Può accadere, però, che il committente sia in possesso del materiale (o di parte di esso) utile a realizzare quanto concordato.
In questi casi egli può fornire la materia (evidentemente ottenendo una riduzione del prezzo) e l'appaltatore può utilizzarla. In questo contesto, recita l'art. 1663 c.c., “l'appaltatore è tenuto a dare pronto avviso al committente dei difetti della materia da questo fornita, se si scoprono nel corso dell'opera e possono comprometterne la regolare esecuzione”.
La giurisprudenza, è qui torniamo alla sentenza citata in principio, ha dato una lettura più ampia di questa norma. La verifica della bontà dei materiali (anche solamente rispetto al concreto utilizzo) è obbligo dell'appaltatore sempre comunque, sicché esso dev'essere considerato responsabile dei danni derivanti dall'opera ultimata e causati dai difetti della materia, se non ha agito secondo quella diligenza che è propria degli operatori del settore.
Secondo la Cassazione, infatti, “l'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, sebbene questi presentino vizi o difformità riconoscibili da un tecnico dell'arte o non siano adatti all'opera da eseguire ed i difetti denunziati dal committente derivino da quei vizi o da quella inidoneità (Cass. nn. 470/10, 10580/94, 1569/87 e 1771/65). Egli, inoltre, è tenuto ad avvisare il committente che i materiali che questi gli abbia fornito, essendo di cattiva qualità o, comunque, inidonei rispetto all'opera commessagli, non siano tali da assicurare la buona riuscita di questa, con la conseguenza che, in difetto di tale avviso, non può eludere la responsabilità per i vizi dell'opera adducendo che i materiali erano difettosi (cfr. n. 521/70)” (Cass. 23 giugno 2014 n. 14220).
Tali principi chiosa la Corte aggiungendo un elemento di novità “sono agevolmente estensibili alla diversa ipotesi in cui i materiali forniti dal committente, sebbene né difettosi né inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura. Nota o non nota, questa deve comunque essere seguita dall'appaltatore, il quale ha l'obbligo di valutare previamente il materiale consegnatogli e, ove non l'abbia mai impiegato prima, di informarsi sulle sue caratteristiche intrinseche e sulle tecniche di applicazione che esso richieda, tecniche il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte” (Cass. 23 giugno 2014 n. 14220).


Fonte http://www.condominioweb.com/utilizzo-di-materiali-scadenti-appaltatore-responsabile.11284#ixzz3ABYMyI9G
www.condominioweb.com 

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