giovedì 14 gennaio 2016

Niente negoziazione se c’è mediazione (da Il Sole 24 Ore)

Tribunale di Verona. Chiarimento sulla cumulabilità con le procedure stragiudiziali obbligatorie


La normativa vigente impone espressamente il cumulo tra la negoziazione assistita obbligatoria e le procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la lite non rientri tra le materie assoggettate amediazione obbligatoria ex lege. Infatti, in questo caso, solo questa procedura deve essere esperita. Il principio è affermato nell’ordinanza del 23 dicembre 2015 del Tribunale di Verona (estensore Vaccari) che affronta il tema della sovrapposizione dei procedimenti stragiudiziali per la soluzione delle liti previsti dal legislatore in funzione di filtro preventivo alla domanda giudiziale.
La controversia sottoposta all’esame del Tribunale deriva da un procedimento monitorio attivato per ottenere il pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata in sede di stipula di un contratto preliminare di affitto di ramo di azienda rimasto inadempiuto. Dopo il rifiuto della stipula del contratto definitivo da parte del promittente concedente, il promissario affittuario otteneva dal Tribunale il decreto ingiuntivo per l’importo richiesto che veniva poi dichiarato esecutivo alla prima udienza del giudizio di opposizione (il quale veniva ritenuto non fondato su prova scritta). Il giudice rilevava d'ufficio che la materia del contendere rientrava in una di quelle per le quali è previsto l'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità ex lege e prendeva atto che, prima di promuovere il monitorio, il creditore aveva inutilmente invitato il debitore a stipulare una convenzione per la negoziazione assistita dagli avvocati. In esito a tali rilievi affrontava il tema del cumulo tra procedimenti di Adr (Alternative dispute resolution) sino ad assegnare termine alle parti per l'avvio del procedimento di mediazione. Nella motivazione dell'ordinanza, si precisa che sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 132/2014 («Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati…») il legislatore ha imposto espressamente «il cumulo tra negoziazione assistita obbligatoria e procedure stragiudiziali obbligatorie, per legge o per previsione contrattuale o statutaria, salvo che la controversia non sia soggetta a mediazione obbligatoria ex lege, perché in tal caso solo questa procedura va esperita». Insomma, secondo la norma indicata, «l'esito negativo di una procedura stragiudiziale prevista obbligatoriamente per una determinata controversia non esonera le parti dall'esperimento della negoziazione assistita che sia prevista per quella stessa controversia e viceversa». Il Tribunale, che pur rileva la mancanza di una chiara previsione normativa, poi chiarisce che lo stesso iter deve essere seguito anche qualora in relazione ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria sia stata prima esperita – come nel caso in esame - una negoziazione assistita facoltativa (si ricordi che la negoziazione assistita non è condizione di procedibilità nei procedimenti di ingiunzione, inclusa l'opposizione).Più precisamente, si rileva come una simile sequenza non appaia in astratto inutilmente dilatoria, a differenza di quella inversa (negoziazione esperita dopo il fallimento della mediazione). Infatti, va considerato che essa «consente il passaggio ad una procedura stragiudiziale che presenta un valore aggiunto rispetto alla prima, costituito dall'intervento di un terzo imparziale, che può favorire l'esito conciliativo». 

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