venerdì 14 febbraio 2014

Accordo di mediazione che accerta l'usucapione - Possibilità di trascrizione

(studio Consiglio Nazionale del Notariato 31.1.2014 n. 718-2013/C)


Secondo il nuovo numero 12-bis dell'art. 2643 co. 1 c.c. (introdotto dall'art. 84-bis co. 1 del DL 69/2013) possono essere trascritti gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In merito, il Consiglio Nazionale del Notariato, nello studio 31.1.2014 n. 718-2013/C, ha precisato che la pubblicità, ai sensi della nuova disposizione, ha l'effetto dichiarativo di cui all'art. 2644 c.c., e cioè l'accordo di mediazione può essere opponibile ai terzi qualora però sussista una continua catena di trascrizioni risalendo all'indietro dall'attuale avente causa a ogni precedente dante causa.
Nel caso in cui, invece, il soggetto che ha subito l'usucapione e che ha sottoscritto l'accordo di mediazione non risulti legittimato in base a un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari, non sussiste la continuità di trascrizioni e, dunque, la trascrizione dell'accordo di mediazione ha solo un mero effetto "prenotativo". Pertanto, l’accordo di mediazione sarà opponibile ai terzi solo nel momento in cui la catena delle trascrizioni venga ricomposta con la trascrizione anche dell'acquisto del soggetto che ha ammesso, a suo svantaggio, il compimento dell'usucapione.

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