sabato 18 ottobre 2014

Il testamento olografo: requisiti e cause di invalidità

Il testamento olografo è la forma più semplice e diffusa per esprimere liberamente e spontaneamente le proprie volontà, senza la necessità di un particolare rigore formale, del ricorso ad un notaio o della presenza di testimoni.
Per queste ragioni, ai fini del rispetto del c.d. “principio di autodeterminazione” del de cuius, la legge impone alla disposizione testamentaria olografa il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 602 c.c. che, al primo comma, dispone che il testamento sia scritto per intero di mano del testatore, ivi comprese la data e la sottoscrizione.

I requisiti del testamento olografo

Tre sono i requisiti essenziali richiesti dalla disposizione codicistica per garantire la validità del testamento olografo: l’autografia, la data e la sottoscrizione.

L’autografia è la scrittura dell’atto in tutte le sue parti ad opera del testatore, senza l’ausilio di mezzi meccanici o di terzi.
È ormai pacifico in giurisprudenza che la guida (o l’aiuto) della mano del testatore da parte di un terzo soggetto escluda il requisito dell’autografia, indispensabile per la validità del testamento, non rilevando l’eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alle volontà del de cuius (Cass. n. 24882/2013).

È discusso, invece, se ritenere sussistente il requisito dell’autografia quando la guida della mano del de cuius da parte di un terzo sia necessaria a causa delle sue condizioni di salute o della carenza di istruzione (ad es. analfabeta), ma se in qualche caso il testamento è stato ritenuto valido (Cass. n. 32/1992), secondo l’indirizzo maggioritario, qualsiasi collaborazione alla materiale compilazione del documento (anche solo l’aver sorretto la penna o contribuito alla formulazione delle lettere) comporta la mancanza del requisito dell’autografia (Cass. n. 12458/2004; n. 7636/1991; n. 3163/1993).
La scrittura autografa può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, carbone, gesso, ecc.) e su qualunque materia (carta, stoffa, legno, pietra), purché idonea a riceverla (Cass. n. 1089/1959; n. 920/1963; n. 394/1965).
Il testamento olografo può anche: contenere segni geometrici (diagrammi, ecc.) ove indispensabili e inseriti in un contesto chiaro; essere redatto in dialetto o in una delle c.d. “lingue morte”, purchè conosciute dall’autore; assumere la forma di una lettera, laddove siano chiaramente espresse le ultime volontà del testatore.

La data, secondo il disposto dell’art. 602, 3° comma, c.c., “deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno.
La sua funzione è quella di indicare l’esatto momento cronologico in cui il testamento è stato redatto, indispensabile per stabilire quale sia il documento efficace in presenza di più atti complementari o per valutare, se al momento della stesura delle ultime volontà, il testatore fosse capace di intendere e di volere.
La norma codicistica non richiede l’indicazione del luogo, né dell’ora, sebbene la stessa possa essere determinante in presenza di più testamenti recanti la stessa data: in tal caso, sarà l’ultimo in ordine cronologico a prevalere sugli altri.
La data del testamento olografo può essere apposta in ogni parte della scheda, poiché la legge non prescrive che essa debba precedere o seguire le disposizioni di ultima volontà (Cass. n. 18644/2014).
L'art. 602, comma 3, c.c. stabilisce che “la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento”.

La sottoscrizione è il terzo requisito di forma richiesto per il testamento olografo. Essa indica il soggetto che ha scritto il testamento e deve essere apposta di proprio pugno dal testatore alla fine delle disposizioni come prescrive l’art. 602 c.c.
È da ritenersi rispettato il dettato normativo, anche quando “la sottoscrizione delle disposizioni di ultima volontà è stata apposta a margine o in altra parte della scheda, anziché in calce alla medesima, a causa della mancanza di spazio su cui apporla” (Cass. n. 14119/2014).
La sottoscrizione non deve essere necessariamente composta da nome e cognome, l’essenziale è che individui con certezza la persona del testatore, potendo quindi essere sostituita anche da un soprannome, da uno pseudonimo, o finanche da una sigla se questa è riconducibile con certezza al suo autore.
Il requisito della sottoscrizione, infatti, “previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento” (Cass. n. 22420/2013).

Invalidità, revoca e modifica del testamento olografo

La legge prevede due tipi di invalidità per il testamento olografo: la nullità e l’annullabilità.
Ex art. 606 c.c., il testamento è nullo quando manca l’autografia o la sottoscrizione, ed è annullabile per difetto di forma (ad esempio, se la data è incompleta) su istanza di chiunque vi abbia interesse, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.
In merito all’invalidità del testamento per difetto della manifestazione di volontà del testatore, la giurisprudenza ha affermato che “ "ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’art. 602 c.c., occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso: tale accertamento, che costituisce un prius logico rispetto alla stessa interpretazione della volontà testamentaria, è rimesso al giudice del merito e, se congruamente e logicamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità" (Cass. n. 8490/2012).
Per essere valida, cioè, la volontà del testatore “deve essersi compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata e diretta a disporre attualmente, in tutto o in parte, dei propri beni per il tempo successivo alla morte” (Cass. n. 26931/2013).
La nullità di una disposizione testamentaria, secondo l’art. 590 c.c., in ogni caso non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, abbia confermato la disposizione o abbia dato ad essa volontaria esecuzione dopo la morte del testatore.
Fattispecie diversa dal testamento nullo o annullabile è, infine, il testamento inesistente che si ha quando, pur esistendo materialmente l’atto è affetto da un vizio di tale gravità da impedire di essere identificato come tale (ad es. il testamento falso) (Cass. n. 7475/2005).
Il testamento, infine, essendo un atto mortis causa, giacché la sua funzione è quella di regolamentare i rapporti giuridici facenti capo al testatore nel tempo in cui avrà cessato di vivere, è revocabile o modificabile, fino all’ultimo istante di vita: qualsiasi clausola o condizione contraria alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie, ex art. 679 c.c., non ha effetto.



(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 16 ottobre 2014

Corso Tregeoformazione al Collegio Geometri di Firenze - 7 e 14 Ottobre 2014

Completato il corso presso il Collegio Geometri di Firenze!!!
A Scandicci, nella sala convegni della società Olmo Casa, si é svolto il "Il Nuovo Condominio, il ruolo dell'Amministratore e la Mediazione nei conflitti".
45 partecipanti, la presenza costante dei rappresentanti del Collegio, la tipica verve toscana ad animare le due giornate ci hanno impegnato e divertito.
Il nostro più sentito ringraziamento al Collegio Geometri di Firenze che ci ha permesso di condividere con i colleghi la nostra passione e le nostre conoscenze, al Consiglio Direttivo, al Presidente Stefano Nicolodi e sopratutto a Matteo Parisi che ci ha ben supportato nell'organizzazione e nei due giorni di corso.
Ma il grazie più grande va ai 45 colleghi che ci hanno regalato la possibilità di arricchirci di una nuova esperienza che, come le altre sin qui vissute, rimarrà nel nostro bagaglio. di emozioni!!!
Grazieee

Compensi professionali per attività di progettazione – Convenzione che subordina il pagamento del compenso all’ottenimento della concessione edilizia (www.diritto.it)

Corte di Cassazione Civile n. 016501, sez. Terza del 18/7/2014

Compensi professionali per attività di progettazione – Convenzione che subordina il pagamento del compenso all’ottenimento della concessione edilizia – Condizione potestativa mista – Ritiro della domanda di concessione edilizia da parte del committente in pendenza della condizione – Recesso anticipato del committente dall’incarico professionale ex art. 2237 c.c. – Fictio iuris di avveramento della condizione – Artt. 1358 e 1359 c.c. – Diritto al compenso – Sussistenza.

Nell’ipotesi di convenzione che subordina il pagamento del compenso in favore del professionista per prestazioni di progettazione al rilascio della concessione edilizia deve ritenersi operante la fictio iuris di avveramento della condizione, ex art. 1359 c.c., qualora il committente provveda autonomamente al ritiro della domanda di concessione edilizia, dovendosi valutare l’esistenza di un interesse contrario all’avveramento della condizione (rilascio della concessione edilizia) in capo al committente non in termini astratti o facendo riferimento al solo momento della conclusione del contratto, ma valorizzando il dato dell’effettivo interesse delle parti all’epoca in cui si è verificato il fatto o comportamento che ha reso impossibile l’avveramento della condizione.

L'art. 1359 cod. civ., in forza del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causaimputabile alla parte controinteressata al suo avveramento, non si riferisce solo a coloro che, percontratto, apparivano avere interesse al verificarsi della condizione, ma anche ai comportamenti dichi in concreto ha dimostrato, con una successiva condotta, di non avere più interesse al verificarsidella condizione, ponendo in essere atti tali da contribuire a far acquistare al contratto un elementomodificativo dell''iter' attuativo della sua efficacia. Detta norma è applicabile anche alla c.d.condizione potestativa mista, il cui avveramento dipende in parte dal caso e in parte dalla volontà diuno dei contraenti.
L'art. 1359 c.c. trova applicazione anche nel caso in cui l'interesse di una delle parti -originariamente convergente con quello della controparte - si modifichi in corso di rapporto fino arisultare contrario all'avveramento della condizione, avuto anche riguardo alla previsione di cuiall’art. 1358 c.c., che impone alle parti l’obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fededurante lo stato di pendenza della condizione, e che va osservato anche con riguardo all’attività diattuazione dell’elemento potestativo della condizione mista.
Non può negarsi che il ritiro di un'istanza di concessione edilizia sia chiaramente sintomatico delvenir meno dell'interesse ad ottenerla da parte di chi tale istanza aveva  presentato e deve ritenersi pertanto che integri un comportamento idoneo configurare un'ipotesi di "interesse contrario" comportante l'operatività della previsione dell'art.1359 c.c..
L'art. 2237, 1 co. c.c. ('il cliente può recedere dalcontratto, rimborsando al prestatore d'opera le spesesostenute e pagando il compenso per l'opera svolta'),bilanciando i contrapposti interessi tra le parti,riconosce al cliente un illimitato diritto di recesso,ma — al tempo stesso - garantisce al professionista ilrimborso delle spese e il pagamento del compensoper le attività svolte fino al momento della revocadell'incarico.
A fronte della revoca dell'incarico professionale (orecesso) da parte del committente, il professionistanon ha di norma interesse a richiedere la risoluzione del contratto (già verificatasi per effetto delrecesso) ed il conseguente risarcimento dei danni, ma può senz'altro agire per conseguire il pagamento delle spettanze maturate per l'attività svolta.

Fonte:  www.diritto.it






mercoledì 15 ottobre 2014

Nulle le clausole del regolamento condominiale che prevedono sanzioni non pecuniarie (www.StudioCataldi.it)

Il Regolamento condominiale può prevedere esclusivamente sanzioni pecuniarie.

Sono nulle le clausole del regolamento condominiale che prevedono, in caso di violazione delle regole, sanzioni non pecuniarie quali ad esempio la rimozione del veicolo. Sono consentite unicamente multe in danaro nei limiti fissati dalla legge.

Il condominio è uno tra gli istituti più complessi e discussi dato che costituisce una delle realtà giuridiche più vicine al cittadino e, nell’ambito delle relazioni tra condomini, si incontrano (e scontrano) continuamente interessi diversi, egualmente meritevoli di tutela.
Il Legislatore prevede che il condominio possa (e, in certuni casi, debba) dotarsi di un regolamento condominiale, ovvero di un insieme chiuso di regole prodotte dagli stessi condomini per mezzo del loro organo rappresentativo, l’assemblea di condominio.
Ma il regolamento condominiale non si risolve in una vaga affermazione di principi, esso ha un valore impositivo dato che può persino prevedere delle “sanzioni” da infliggersi ai condomini che violino le sue norme.
È necessario precisare che l’ordinamento riconosce questi poteri “sanzionatori” con qualche titubanza, dato che le pene sono stabilite autonomamente dai privati e potrebbero sfuggire ad un controllo di conformità ai principi generali del diritto.
Nonostante qualche ragionevole reticenza, queste “pene di natura privata” sono ammesse nel nostro sistema giuridico, seppur in conformità ad un fondamentale principio sancito dalla legge: le pene devono avere unicamente natura pecuniaria, ovvero devono consistere esclusivamente in multe in danaro.
La legge, per contenere la tendenza dei privati all’eccessiva severità ed evitare che vengano stabilite multe esageratamente gravose, ha cura di precisare specifici limiti massimi.  
Vedi: Articolo 70 disposizioni di attuazione del codice civile.
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.

Proprio per quanto riguarda il caso del regolamento condominiale, anche la Cassazione ha confermato, con una recente pronuncia (sentenza 820/2014), che il regolamento di condominio può prevedere unicamente sanzioni aventi natura pecuniaria e che, una eventuale regola menzionante una sanzione non pecuniaria deve considerarsi integralmente nulla.
Le regole fissate dai condomini possono quindi lecitamente prevedere delle multe in danaro per coloro i quali commettano delle violazioni, ma non possono in nessun caso avere effetti diversi (ad esempio obblighi di “fare”).
Nel caso discusso dalla Suprema Corte, si contestava la validità di una norma relativa ai parcheggi condominiali: i condomini che non si fossero attenuti alle regole prescritte avrebbero subito, a titolo di sanzione, la rimozione del veicolo.
La Corte ha precisato che la “rimozione del veicolo” è una sanzione “non pecuniaria” e come tale non ammessa dalla legge; ne consegue che l’intera regola relativa ai posteggi condominiali deve, a ben vedere, considerarsi nulla.
I condomini sono liberi di produrre, attraverso l’assemblea, un insieme di prescrizioni che regolamentino la loro vita all’interno dell’edificio ma, in caso di violazioni, non possono prevedere sanzioni diverse dalle multe in danaro.  Qualsiasi altro tipo di pena (rimozione del veicolo, distruzione o rimozione di un oggetto, obblighi di fare che non abbiano ad oggetto un pagamento) deve considerarsi nulla.



(www.StudioCataldi.it) 

giovedì 9 ottobre 2014

Via la canna fumaria se lede il decoro architettonico dell'edificio - www.condominioweb.com

Il condomino può installare sul muro comune una canna fumaria a servizio esclusivo del proprio appartamento, a condizione però che vengano adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari alla sicurezza dei condomini e alla tutela del decoro architettonico dell'edificio.
A ricordarlo è la sentenza del Tribunale di Benevento n. 6 del 10 gennaio 2014. Per il giudice campano è da considerarsi sempre lesiva del decoro architettonico e, pertanto, vietata, non soltanto l'innovazione che alteri le linee architettoniche dell'edificio condominiale, ma tutti quegli interventi che comunque riflettano negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'immobile.
Il caso. Il Condominio, nella persona dell'amministratore in carica, citava in giudizio una coppia di condomini chiedendo la rimozione del tubo di scarico di una stufa a pellet, che i coniugi avevano installato lungo il muro perimetrale dell'edificio condominiale, senza alcuna autorizzazione del condominio e con danno alle singole unità private ed al decoro architettonico.
I coniugi si opponevano alla rimozione affermando che il tubo non arrecava alcun pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio e non provocava immissioni intollerabili o altri danni o pericoli alle unità private. Nelle more del giudizio, peraltro, gli stessi coniugi provvedevano a spostare opportunamente la canna fumaria nella parte posteriore dell'edificio, adeguandola anche alla normativa di emissioni.
L'art. 1102 del codice civile, nel disciplinare l'uso da parte dei condomini delle parti comuni dell'edificio, consente al singolo condomino di utilizzarle e, quindi, anche di eseguire opere purché esse, oltre a non pregiudicare gli altri condomini, non arrechino pregiudizio al decoro architettonico dello stabile.
Questa essendo la regola generale, nello specifico il Tribunale di Benevento osserva che l'alterazione delle linee architettoniche dell'edificio e, quindi, le alterazioni di notevole impatto sull'aspetto dell'immobile, costituiscono innovazioni pacificamente vietate. Più in generale, costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque rifletta negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio.
Non si tratta solo di una questione estetica. Il decoro architettonico infatti costituisce una qualità essenziale dell'edificio condominiale (Cass. civ. 11.5.2011, n. 10350). Pertanto, dalla menomazione dello stesso deriva necessariamente anche un pregiudizio economico che influisce negativamente sul valore del fabbricato.
Nel caso di specie, è stato accertato in modo chiaro ed univoco che la canna fumaria arrecava grave pregiudizio al decoro architettonico del fabbricato, imbrattando i muri di fumo e creando pericolo per la stessa salute dei condomini e per la vicinanza al cavo elettrico dell'Enel. Soprattutto è stato accertato che la canna fumaria era in acciaio, lunga ben tredici metri, e avrebbe dovuto attraversare l'intera parete laterale dell'edificio in posizione quasi centrale e, quindi, sarebbe risultata assolutamente antiestetica e lesiva del decoro dell'edificio.
La domanda di rimozione, dunque, andava senz'altro accolta. Se non fosse che i “previdenti” coniugi, nel corso del giudizio, avevano già provveduto volontariamente alla rimozione del tubo di scarico, collocandolo nella parte posteriore dell'edificio, una posizione che non pregiudica il decoro architettonico e offre maggiori garanzia di sicurezza.
Preso atto dello stato attuale dei luoghi, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere, condannando però la coppia al pagamento delle spese processuali.



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giovedì 2 ottobre 2014

Non sempre l'attività di affittacamere viola il regolamento contrattuale


È di tutta evidenza che la norma regolamentare con cui si vincolano i condomini ad una destinazione delle loro unità immobiliari ad uso di civile abitazione o per studio professionale privato rappresenta un'oggettiva limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini e che nella sua stretta interpretazione letterale, stante la sua natura contrattuale, non può essere messa in discussione se si considera che per adibire gli immobili ad attività di affittacamere non è prevista ed anzi è imposta la loro destinazione per civile abitazione. E' del tutto ammissibile anche e sopratutto quando nel complesso condominiale sono esercitate altre attività aperte al pubblico per le quali non si è dato luogo ad alcuna contestazione.


Si legge nella sentenza:
Ciò posto, la presente controversia investe la norma regolamentare non nella sua stretta interpretazione letterale, preso atto che per l'esercizio dell'attività di affittacamere le odierne appellanti non hanno dovuto modificare la destinazione di uso per civile abitazione delle loro unità immobiliari, ma l'eventuale interpretazione logica che dovrebbe portare, secondo il primo decidente e gli odierni appellati, a ritenere che la limitazione al diritto di proprietà più sopra evidenziata comporti una limitazione del godimento delle unità immobiliari quasi intuitu personae nel senso di riservarla ai proprietari o loro congiunti o al singolo privato professionista. 
L'interpretazione da ultimo richiamata non può essere condivisa innanzitutto perché non autorizzata dalla lettera della norma contrattuale che si limita a far riferimento alla formale destinazione d'uso delle unità immobiliari e poi nemmeno da una interpretazione logica e/o sistematica dell'art.6 del regolamento condominiale che sarebbe da un lato inammissibile, perché non può essere consentita alcuna limitazione del diritto di proprietà dei singoli condomini se non in forza di espressa previsione ed analitica specificazione dei limiti che si intendono porre, e dall'altro in contrasto con la lettura della norma costantemente data dai condomini nella sua concreta e costante applicazione. 
Mentre sotto il profilo dell'inammissibilità di una interpretazione proprietà dei singoli condomini soccorre anche la costante giurisprudenza di legittimità, sotto il profilo del contrasto con l'interpretazione data dai condomini nella applicazione concreta della norma regolamentare basta osservare che è stata pacificamente consentita nelle unità immobiliari del complesso condominiale, tra le altre, l'attività di una scuola, quella di altra attività para-alberghiera, la presenza di attività commerciali o di agenzie di assicurazione e tollerata per circa cinque anni la stessa attività dell'odierna appellante M***, attività tutte, ad eccezione di quella di affittacamere, riferite un uso diverso da quello consentito dall'art. 6 del regolamento condominiale e che comportano l'assidua frequentazione dello stabile condominiale da parte di terzi estranei, con le ovvie conseguenze anche in relazione all'uso dei beni comuni, ascensore compreso. 
È quindi evidente che la lettera dell'art. 6 del regolamento condominiale fa riferimento solo alla formale destinazione d'uso delle singole unità immobiliari, che non è consentita alcuna interpretazione estensiva della norma e che la sua concreta applicazione da parte dei condomini è addirittura più permissiva di quanto implicherebbe la sua stretta interpretazione letterale. 
Ne discende che l'attività di affittacamere esercitata dalle odierne appellanti nelle loro unità immobiliari, avendo mantenuto la destinazione d'uso per civile abitazione, è formalmente rispettosa dell'art. 6 del regolamento condominiale e che la stessa è del tutto ammissibile anche e soprattutto alla luce della concreta interpretazione ed applicazione della norma regolamentare costantemente data dagli altri condomini, in nulla aggravando in termini di maggior uso delle cose comuni e/o della sicurezza del contesto condominiale la situazione già da tempo determinatasi col pieno assenso di tutti gli aventi diritto. 




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