martedì 14 gennaio 2014

Iniziativa del blog di Tregeoformazione per le novità in mediazione del "decreto del fare"

Abbiamo constatato come le novità introdotte dalla conversione in legge del decreto del fare (legge n. 98/2013) riguardanti la mediazione, non siano state ancora pienamente assimilate. Per questo motivo abbiamo programmato una serie di articoli che, in modo pratico, chiariscano i "nuovi" concetti  stabiliti dalla normativa; dalla obbligatorietà alla competenza territoriale, dal primo incontro alla trascrizione degli accordi, ci sono vari argomenti da trattare e nei prossimi post cercheremo di fare un po' di chiarezza, in modo da rendere fruibili le possibilità che la attuale mediazione ci offre.
Partiamo con alcune considerazioni ed un passo indietro: la sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012. 
Per chi segue il mondo della mediazione la sentenza suddetta ha rappresentato un discrimine. Mi spiego meglio: la notizia dirompente della dichiarata incostituzionalità dell'obbligatorietà della media
zione aveva gettato nello sconforto molti operatori del settore. Forse troppo. E' del tutto ovvio che una tale modifica introdotta con sentenza venisse cavalcata abilmente dai detrattori della mediazione, cercando di farla passare come l'annunciata fine di questo strumento. Per chi invece credeva nella filosofia della mediazione lo sconvolgimento é stato meno marcato. Pur nella consapevolezza che la ribalta mediatica sarebbe stata deleteria, rimaneva ben salda la convinzione che la mediazione é tanto più efficace quanto é volontaria, il danno era dunque limitato.
C'é stato un momento, abbastanza lungo, di flessione del numero di procedure avviate che ha avuto l'infausto effetto di diminuire l'interesse ma il conseguente vantaggio di mettere un forte freno al mediatore-imprenditore ed agli organismi sorti come funghi in ogni parte d'Italia, nel nome del possibile guadagno economico. Preciso meglio: gli organismi ed i mediatori che vi operano devono avere il loro legittimo guadagno economico ma il tutto deve essere fatto con un occhio alla funzione sociale che la mediazione può rivestire.
Alla luce di questi primi pensieri, Vi diamo appuntamento ai prossimi post su quest'argomento. Buona lettura.

sabato 11 gennaio 2014

Considerazioni sulla qualità dei mediatori…...


La questione della qualità dei mediatori é una delle più sentite da chi si occupa di mediazione e negoziazione. Il livello di chi opera in questa veste deve necessariamente essere di alto profilo, e tale obiettivo può essere perseguito se il professionista comprende l'importanza imprescindibile di essere preparato ed aggiornato. Ma non solo, anche gli enti di formazione devono fare la loro parte. E' capitato sovente di partecipare come discenti a corsi e seminari di scarsa efficacia, con l'impressione che il business avesse la meglio sulla mission di un serio ente formatore. Per contro alcuni corsi frequentati si sono rilevati utilissimi, portando con sé nozioni immediatamente spendibili nella quotidiana vita professionale, per di più con costi non necessariamente alti. E' da questo concetto che dobbiamo partire se vogliamo che il livello si elevi e che questo affascinante settore diventi volano per un miglioramento sociale. A questo proposito interessante la proposta di ADR Centre con seminari di aggiornamento costi "calmierati" (vedi link http://www.adrcenter.com/academy/3752/corso-di-mediazione/corso-di-aggiornamento-per-mediatori-professionisti-2.html)
Tregeoformazione parteciperà all'evento del 3 Febbraio. 

mercoledì 8 gennaio 2014

martedì 7 gennaio 2014

domenica 5 gennaio 2014

E dopo la befana.....si torna in piena attività!


Modifiche alla Legge di Riforma del Condominio - in vigore dal 24 dicembre 2013


Il Decreto-Legge 145/2013 ha introdotto importanti modifiche alla Legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio negli edifici. Gli argomenti oggetto delle modifiche sono i seguenti: Accantonamento dei fondi per interventi straordinari; Attività di formazione degli amministratori condominiali; Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico; Registro di anagrafe condominiale e informazioni sulle condizioni di sicurezza degli edifici.


 Il D.L. “Destinazione Italia” n. 145 del 23 dicembre 2013 (G.U. n. 300 in pari data), entrato in vigore il giorno successivo, ha apportato, tra le altre cose, alcune significative modifiche alla legge di riforma della disciplina del condominio negli edifici(Legge 11 dicembre 2012 n. 220, entrata in vigore il 18 giugno 2013).
Per la precisione, l’articolo 1, comma 9, del predetto D.L. ha introdotto le novità di seguito illustrate.

Accantonamento dei fondi per interventi straordinari
L’articolo 13 della legge 220/2012 aveva modificato l’art. 1135 del Codice civile disponendo (art. 1135, 1° comma, n. 4) che “l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori”.
Tale norma aveva lo scopo di razionalizzare la programmazione degli interventi di carattere straordinario, di regola assai impegnativi sotto il profilo finanziario, aumentando le garanzie di puntualità nei pagamenti a vantaggio sia degli appaltatori che degli stessi condomini, cercando di evitare l’avvio di opere per le quali non fosse interamente garantita la copertura di spesa.
Tale intendimento si è, tuttavia, scontrato con gli effetti della grave crisi in corso ed ha finito talvolta con il paralizzare, ostacolare o rendere ancora più impegnativi per i condomini proprio quegli interventi la cui effettuazione avrebbe invece determinato importanti opportunità di lavoro per le imprese del settore.
La modifica ora apportata dal D.L. 145/2013 ha pertanto introdotto un importante correttivo, già ipotizzato dalla dottrina e nella pratica, attraverso un’aggiunta al punto 4 dell’art. 1135 del Codice civile, grazie alla quale viene espressamente previsto che “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.

Attività di formazione degli amministratori condominiali
E’ stato stabilito che con Regolamento del Ministro della Giustizia saranno determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall'art. 71-bis, 1° comma, lettera g), delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
Tale richiamo si riferisce al fatto che la lettera g) stabilisce che possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale, requisito che comunque non è necessario qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.

Maggioranze assembleari per le delibere condominiali per il risparmio energetico
L’art.1 del D.L. “Destinazione Italia” ha soppresso nell'art. 1120, 2° comma, n. 2, del codice civile le parole “per il contenimento del consumo energetico degli edifici”.
Per effetto di tale soppressione viene meno l’obbligo di deliberare le innovazioni aventi a oggetto gli interventi per il contenimento del consumo energetico degli edifici, sempre e comunque, con la più elevata maggioranza prescritta dal secondo comma dell'art. 1136 Codice civile, ossia con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
(fonte Legislaizone Tecnica)

sabato 4 gennaio 2014

Legge di stabilità 2014: novità per casa, condominio e locazioni

La legge di stabilità 2014, in vigore dal prossimo 1° gennaio, prevede le seguenti novità di interesse in materia di condominio, locazioni e casa.

Rimborsi di crediti irpef oltre i 4.000 euro.
In occasione di rimborsi irpef superiori a 4 mila euro per i contribuenti PF, derivanti anche dall'accesso alle agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni e risparmio energetico, a restituirli sarà l'Agenzia delle Entrate e non più il sostituto d'imposta, previo controlli che saranno espletati entro 6 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione. La novità riguarda anche il modello 730/2014, riferito ai redditi 2013.

Locazioni abitative.
A partire dal 1° gennaio 2014, i canoni relativi alle locazioni ad uso abitativo (di ogni tipo), devono essere pagati necessariamente attraverso bonifico, assegno o altro mezzo tracciato. Non sarà più consentito pagare il canone di locazione in contanti, a prescindere dall'importo. Il divieto non riguarda le locazioni ad uso diverso da quello abitativo.
In caso di violazione, si è soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare dall'1% al 40% dell'importo non tracciato.
La norma è collegata anche all'accesso a tutti i benefici connessi al canone di locazione (detrazioni, bonus ecc..), oltre che alla verifica dei contratti parzialmente o totalmente in nero.
Infatti, se l'AdE dovesse accertare anomalie in tal senso, scatterebbero le pesanti conseguenze previste dall'art. 3 del DLgs 23/2011 che determinerebbero:
a) un canone pari al triplo della rendita catastale;
b) la durata in 4 anni + 4;
c) la nuova decorrenza del contratto dall'accertamento.

Anagrafe condominiale.
Dal 1° gennaio 2014, i Comuni potranno accedere al "registro di anagrafe condominiale" per acquisire i dati necessari ad effettuare controlli diretti o incrociati con l'AdE, specie con riguardo alla lotta agli affitti in nero. Al riguardo va rilevato, però, come l'anagrafe condominiale non contenga dati relativi alle locazioni, ma soltanto quelli afferenti diritti reali e/o di godimento: la locazione è un diritto relativo.

Detrazioni fiscali.
Prorogati i bonus per ristrutturazioni edilizie:
- 50% per il 2014;
- 40% per 2015;
- 36% dal 2016.

Prorogati anche quelli per il risparmio energetico:
- 65% per il 2014;
- 50% nel 2015;
- 36% dal 2016.

IUC
Nasce l'Imposta Unica Comunale, composta dalla vecchia IMU, la cui quota è a carico del proprietario (ad eccezione delle prime case non di lusso), dalla Tasi, tributo sui servizi indivisibili che sarà pagata dal proprietario e, in quota tra il 10% e il 30% dall'inquilino, e dalla Tari, tassa sui rifiuti che sarà pagata dal proprietario o dall'inquilino.

(http://www.condominioelocazioni.it)

venerdì 3 gennaio 2014

Immobili, dal 1 Gennaio 2014 imposta di registro meno cara (articolo tratto da www.ilsole24ore.com 31/12/2013)

"Da oggi viene modificata la tassazione dei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di beni immobili a titolo oneroso, per effetto dell'articolo 10 del decreto legislativo 23/2011 (la legge istitutiva dell'Imu "propria") e dell'articolo 26 del "dl Istruzione" (il dl 104/2013, convertito in legge 128/2013). Le nuove norme riguardano essenzialmente gli atti tassabili con l'imposta di registro proporzionale; tuttavia, qualche modifica, pur se di più lieve entità, riguarderà anche gli atti imponibili a Iva.
La "prima casa" 
Occorre anzitutto rilevare che si abbasserà l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" dal 3 al 2% (ma con un minimo di mille euro). Cambieranno, inoltre, i requisiti "di lusso" in presenza dei quali l'agevolazione "prima casa" non è applicabile: oggi si guarda alle caratteristiche elencate in un dm Lavori pubblici del 1969 (sono "di lusso", principalmente, le case aventi una consistente superficie, a prescindere da qualsiasi altra caratteristica); da domani 1° gennaio, invece, sotto il profilo dell'imposta di registro, saranno considerate "di lusso", e quindi non agevolabili, le sole unità immobiliari classificate in Catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli), a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche. 

Va però precisato che le caratteristiche "di lusso" elencate nel Dm 2 agosto 1960 non verranno cancellate in quanto a esse si continuerà a far riferimento quando l'agevolazione "prima casa" sia richiesta nell'ambito di un contratto imponibile a Iva. In altri termini, un appartamento A1 situato in un condominio non potrà più avere l'agevolazione "prima casa" qualora venduto con un atto tassabile con l'imposta proporzionale di registro, ma potrà beneficiare del beneficio fiscale chi lo compri con un atto imponibile a Iva (a meno che sia di estensione superiore a 240 metri quadrati).

Ogni altro trasferimento di immobili (di qualsiasi tipologia) a titolo oneroso cui sia applicabile l'imposta di registro verrà invece tassato: 
- di regola, con l'aliquota del 9% (oggi si spazia dal 3 all'8%, a seconda dei casi), anche qui con un minimo di mille euro;
- con l'aliquota del 12% (sempre minimo mille euro), se si tratta di terreni agricoli acquistati da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli Iap (gli imprenditori agricoli a titolo principale) iscritti nella relativa gestione previdenziale (oggi l'aliquota è il 15%, oltre il 3% per imposte ipotecaria e catastale);
- con le imposte fissa di registro e ipotecaria (nel loro nuovo importo di 200 euro per ciascuna), oltre all'1%di imposta catastale se si tratta di terreni agricoli acquistati da coltivatori diretti e Iap (che siano iscritti alla relativa gestione previdenziale) e dalle società "agricole"; in quest'ultimo caso si ha, in sostanza, una conferma della attuale tassazione, con il solo lieve aumento rappresentato dall'incremento delle imposte fisse da 168 a 200 euro.

In tutti i casi in cui si applicheranno queste nuove aliquote del 2, del 9 e del 12 per cento:

a) le imposte ipotecaria e catastale saranno dovute nella nuova misura fissa di 50 euro cadauna; al di fuori di questo ambito, tutte le attuali imposte fisse di 168 euro (e quindi, l'imposta fissa di registro e ogni altra imposta fissa ipotecaria e catastale) saranno aumentate e dovute nella misura di 200 euro;

b) si avrà esenzione completa dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, che ordinariamente sono dovute nella misura di (230 + 35 + 65) 320 euro complessivi.
Gli effetti 
Tutto questo insieme di novità comporta, in linea di massima, un decremento della tassazione (si vedano le tabelle). Peraltro, il nuovo importo minimo dell'imposta di registro (mille euro) penalizzerà le transazioni di minor valore. Se oggi infatti si vende un posto auto per 4mila euro (e non si applica l'agevolazione "prima casa"), si ottiene un carico complessivo di euro (280 + 168 + 168 + 320 =) 936, mentre, da domani, 1° gennaio 2014, la stessa fattispecie avrà la seguente tassazione: 1.000 euro per imposta di registro, 50 euro per imposta ipotecaria e 50 euro per imposta catastale, totale 1.100 euro. 

Il credito d'imposta

Non cambia nulla anche sotto il profilo del credito d'imposta. In base all'articolo 7, commi 1 e 2, legge 448/1998 è attribuito un credito d'imposta al contribuente che acquisti con l'agevolazione "prima casa" un'altra casa di abitazione, entro un anno dalla cessione dell'abitazione per il cui acquisto egli in passato ottenne l'agevolazione "prima casa". Il credito d'imposta è pari all'imposta di registro o all'Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato, fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'Iva dovute per l'acquisto agevolato della nuova casa di abitazione. Quindi, per effetto del credito d'imposta, anche il limite del minimo di mille euro può essere assorbito."

giovedì 2 gennaio 2014

Tregeoformazione ed il…. buonsenso


Segnaliamo un innovativo corso che verte sul tema del conflitto e sulle possibili forme di prevenzione e risoluzione grazie al metodo del buonsenso. Il corso é tenuto dalla dott.ssa Patrizia Bonaca e dal dott. Salvatore Primiceri.

Il corso si rivolge a tutti i professionisti che svolgono un ruolo centrale nelle relazioni con le persone (mediatori, avvocati, datori di lavoro in imprese e negozi, operatori turistici, insegnanti, politici e istituzioni) ed a chiunque voglia arricchire le proprie conoscenze e migliorare le proprie capacità di analisi comportamentali verso sé stessi e gli altri.
Tregeoformazione sarà probabilmente presente….

http://buonsenso.eu/corso-base-la-fabbrica-del-buonsenso-milano-e-pavia-gennaio-2014/

mercoledì 1 gennaio 2014

E' uscito il "Vademecum 3 Geo-CAM".....Tregeoformazione ha partecipato con i contributi di Caravati e Scartabelli

Il titolo, "Il metodo del Negoziato di Harvard nel modello di mediazione Geo-Cam, ovvero: Abbiamo visto giusto? Vademecum del mediatore GEO-CAM (o del simpatizzante) :)!!!!", sembra adatto ad un film della Wertmüller....... i contenuti delle 40 pagine analizzano, invece, come le teorie dell'HNP Harvard Negotiation Project abbiamo influenzato il modello di mediazione dell' O.d.M. Geo-Cam. Gli autori Caravati, Vircillo e Scartabelli hanno affrontato il tema, cercando di dare un taglio meno manualistico e più discorsivo allo scritto. Il vademecum, distribuito gratuitamente ai soci dell'Associazione Geo-Cam ed edito dell'associazione stessa, è in vendita e può essere richiesto dai non associati contattando l'indirizzo sede@geo-cam.it.
La Tregeoformazione ha dato il proprio importante contributo grazie ai capitoli scritti da Claudia Caravati e Simone Scartabelli.
Buona lettura!!!!!