venerdì 20 novembre 2015

La società «delega» chi ha potere di gestione (da Il Sole 24Ore)

La titolarità di un immobile in un condominio può essere di una persona fisica ma anche giuridica, sia essa un ente, un’associazione, una fondazione o una società.
Nel caso in cui la proprietà di un immobile sia riferibile a una società, il potere decisionale in merito alle questioni condominiali va generalmente individuato nel soggetto dotato dei poteri di gestione e rappresentanza.
Mentre nelle società di persone il soggetto deputato a prendere le decisioni inerenti un bene sociale può essere individuato nel titolare della ditta nella società semplice, nei soci della società in nome collettivo o nei soci accomandatari nella società in accomandita semplice, nelle società di capitali detta figura va generalmente individuata nell’amministratore designato dai soci. Resta salva la facoltà del soggetto dotato dei poteri di gestione e rappresentanza di delegare tale attività a un terzo o a un altro condomino proprietario.
I beni sociali non possono essere considerati alla stregua di «una proprietà indivisa a più persone» ma un bene che ha quale unico proprietario la società e, pertanto, per gli stessi non trova applicazione il secondo comma dell’articolo 67 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile (che disciplina invece la rappresentanza per i beni in comunione) secondo cui i comproprietari hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, designato a norma dell’articolo 1106 del Codice civile.

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