venerdì 4 luglio 2014

Violazione delle norme sulle distanze? Risarcimento del danno assicurato



Chi lamenta la violazione della normativa dettate in materia di distanze tra le costruzioni ha diritto al risarcimento del danno per il solo fatto che le normative citate siano state violate.
La Cassazione, con la sentenza n. 12220 del 30 maggio 2014, è tornata sull'argomento del risarcimento del danno, così detto in re ipsa, e della sua configurabilità nel caso di violazione delle norme disciplinanti le distanze tra le costruzioni; in ragione di quanto affermato dai Supremi giudici non v'è dubbio che lo stesso principio sia applicabile anche quando a non essere rispettate sono le distanze dal confine degli alberi, oppure le norme sulle distanze di luci e finistre, ecc.
Onere della prova e danno in re ipsa: attorno a questi due concetti ruota quanto affermato dai giudici di piazza Cavour nella sentenza in commento.
Esiste una norma del codice civile, per la precisione il primo comma dell'art. 2697, a mente del quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Si tratta della ripartizione dell'onere della prova tra le parti.
Tizio afferma che Caio ha leso un suo diritto cagionandogli un danno? Agendo in giudizio per ottenere l'accertamento del fatto e di conseguenza il risarcimento, spetterà a Tizio provare tutti gli elementi che hanno portato alla lesione del diritto, nonché la misura del danno del quale chiede di essere risarcito. A seconda della tipologia di responsabilità, poi, vi sarà un differente onere della prova. Così, ad esempio, per i fatti illeciti di cui all'art. 2043 c.c., spetta a chi li ha subiti provare danno ingiusto, misura del danno e dolo o colpa del danneggiante. Nei casi di responsabilità obiettiva (si prenda l'esempio del danno da cose in custodia), l'onere probatorio sarà più leggero.
Un esempio chiarirà meglio quest'affermazione di carattere generale.
Tizio lamenta infiltrazioni d'acqua dall'appartamento del vicino del piano superiore; se la questione dovesse arrivare nelle aule di giustizia, Tizio dovrebbe provare il danno, la sua entità ed il nesso di causalità tra danno e bene in custodia del danneggiante. Prova un fatto(infiltrazione) senza arrivare a dimostrare che danno quel fatto ha causato, non dà diritto a nulla.
Violazione della normativa sulle distanze e danni
Il codice civile (art. 873 c.c.) e i regolamenti edilizi locali prevedono delle norme dettate in materia di distanze tra le costruzioni. La distanza, per legge, non può essere inferiore a tre metri ma i regolamenti locali possono prevedere una metratura maggiore.
Che cosa succede se si costruisce a distanza inferiore rispetto a quella prevista per il caso concreto?
Chi ha subito la violazione della norma può agire in giudizio per chiedere l'eliminazione (o l'arretramento) della costruzione ed il risarcimento del danno; in tal caso quest'ultimo si dice che è in re ipsa, letteralmente “in se stesso”. In sostanza, dicono dottrina e giurisprudenza, per ottenere il risarcimento non è necessario provare l'entità del danno, in quanto esso discende automaticamente dalla violazione della norma e può essere valutato dal giudice in via equitattiva, secondo il suo prudente apprezzamento, a norma dell'art. 1126 c.c.
In tal senso, la sentenza n. 12220 citata in principio, in materia di risarcimento del danno derivante dalla violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, ha ricordato che “discorrere di danno in re ipsa, infatti, non significa riconoscere che il risarcimento venga accordato per il solo fatto del comportamento lesivo o si risolva in una pena privata nei confronti di chi violi l'altrui diritto di proprietà, in contrasto, tra l'altro, con la tavola dei valori espressa dalla Carta costituzionale, che riconosce e garantisce la proprietà privata, ma non la inquadra tra i diritti fondamentali della persona umana, per i quali soltanto è predicabile una connotazione di inviolabilità, di incondizionatezza e di primarietà”.
In questo contesto di carattere generale, proseguono gli ermellini, “nel caso di violazione di una norma relativa alle distanze tra edifici, il danno che il proprietario subisce (danno conseguenza e non danno evento) è l'effetto, certo ed indiscutibile, dell'abusiva imposizione di una servitù nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima “(Cass. 30 maggio 2014 n. 12220).
Un bel pensiero in meno per chi si è già trovato a subire una simile violazione.



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