giovedì 27 marzo 2014

Detrazione 65% - comunicazione Agenzia delle Entrate

Si ricorda la scadenza del 31 Marzo per la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico, iniziati negli anni precedenti e non ancora ultimati. L’obbligo di trasmettere la comunicazione  deriva dall’articolo 29, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, e dai Provv. Ag. Entrate 06/05/2009, n. 57639  e 21/12/2009, n. 19096.
La comunicazione deve essere effettuata tramite il modello IRE, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata se:
  • i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno solare;
  • anche se i lavori non sono terminati al 31 dicembre dell’anno precedente, nel medesimo anno non sono state sostenute spese.
In presenza di più proprietari o detentori dell’immobile che sostengono le spese è sufficiente che la comunicazione sia inviata anche da parte di uno soltanto di essi.
In caso di mancata presentazione o presentazione tardiva del modello non si verifica la decadenza dalle agevolazioni, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 2.065 Euro.
Per i lavori che si protraggono per più di 2 periodi di imposta, l’istanza va presentata per ogni periodo di imposta in cui i lavori non sono ultimati.

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