Si ricorda la scadenza del 31 Marzo per la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate relativa alle detrazioni fiscali per interventi finalizzati al risparmio energetico, iniziati negli anni precedenti e non ancora ultimati. L’obbligo di trasmettere la comunicazione deriva dall’articolo 29, comma 6, del D.L. 29/11/2008, n. 185, e dai Provv. Ag. Entrate 06/05/2009, n. 57639 e 21/12/2009, n. 19096.
La comunicazione deve essere effettuata tramite il modello IRE, utilizzando il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
La comunicazione non deve essere presentata se:
- i lavori sono iniziati e finiti nello stesso anno solare;
- anche se i lavori non sono terminati al 31 dicembre dell’anno precedente, nel medesimo anno non sono state sostenute spese.
In presenza di più proprietari o detentori dell’immobile che sostengono le spese è sufficiente che la comunicazione sia inviata anche da parte di uno soltanto di essi.
In caso di mancata presentazione o presentazione tardiva del modello non si verifica la decadenza dalle agevolazioni, ma l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 258 e 2.065 Euro.
Per i lavori che si protraggono per più di 2 periodi di imposta, l’istanza va presentata per ogni periodo di imposta in cui i lavori non sono ultimati.